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Corte di giustizia: relazione del Presidente Vassilios Skouris sull'attività nel 2009

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Leggi di seguito (tratta dal sito della Corte di giustizia) la relazione del Presidente Vassilios Skouris sull'attivitàdella Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2009. Di rilievo i seguenti passi che enunciano  le decisioni in tema di: non idoneità di una normativa interna a garantire la realizzazione degli obiettivi che appaia diretta a perseguire non estendendosi essa a casi simili; verifica della necessità o meno della restrizione alla libera prestazione di servizi; necessità di rispettare il principio di proporzionalità affinchè risulti giustificata una normativa che costituisce una restrizione sia della libera prestazione dei servizi; pregiudizio al commercio tra Stati membri per effetto di normativa che contribuisca alla compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato CE (esiste una forte presunzione di pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, che può essere esclusa solo se l’analisi delle caratteristiche del contesto economico) ...


a pag. 20 si ricorda come la Corte, in relazione agli artt. 43 e 48 CE, proceda al vaglio delle normative nazionali verificando l'applicazione o meno a casi analoghi dei regimi da esse posti. Si legge : "Nella causa Hartlauer (sentenza 10 marzo 2009, causa C-169/07), la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali, per l’apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un’autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell’assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l’apertura di un istituto siffatto. Secondo la Corte, una normativa siffatta non è atta a garantire la realizzazione degli obiettivi diretti a mantenere un servizio medico di qualità, equilibrato e accessibile a tutti, nonché a prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, considerato che essa non subordina ad un regime simile anche gli studi associati, e che essa non si fonda su una condizione idonea a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Un simile regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscano la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Orbene, a giudizio della Corte ciò non avviene allorché il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo ambulatorio dentistico è soggetto al criterio basato sul numero di pazienti per ciascun medico, numero che non sia né stabilito né portato in alcun modo anticipatamente a conoscenza degli interessati, o allorché il regime di previa autorizzazione amministrativa è fondato su un metodo che può pregiudicare l’obiettività e l’imparzialità del trattamento della domanda di autorizzazione di cui trattasi."

a pag. 21 si ricorda come la Corte, in relazione all'art. 49 CE, proceda al vaglio delle normative nazionali verificando la ragionevolezza della restrizione che esse pongano alla libera prestazione di servizi in relazione alle caratteristiche del settore (vedi TAR Lazio su regolazione dell'esercizio della professione forense, come improntata alla massima apertura) . Vi si legge: "In materia di libera prestazione dei servizi, la causa Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07) ha consentito alla Corte di precisare la sua giurisprudenza relativa alla regolamentazione dei giochi e delle scommesse negli Stati membri. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che l’art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro che vieti ad operatori privati stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legittimamente servizi analoghi di offrire giochi d’azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro. A giudizio della Corte, se è vero che siffatta normativa determina una restrizione alla libera prestazione dei servizi, essa tuttavia, tenuto conto delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo su Internet, può essere giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode fiscale e la criminalità. Per quanto attiene all’esame del carattere necessario del regime di cui trattasi, la Corte ricorda che il settore dei giochi d’azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un’armonizzazione comunitaria. Uno Stato membro può quindi legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore privato offra legittimamente servizi compresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito e in cui sia già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge ed al controllo da parte delle competenti autorità di quest’ultimo Stato membro, non possa essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza professionale degli operatori. Inoltre, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi, per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori. Non può essere peraltro esclusa la possibilità che un operatore, che sponsorizzi talune competizioni sportive, per le quali accetti scommesse, nonché talune squadre partecipanti alle competizioni medesime, si venga a trovare in una situazione che gli consenta di influire direttamente o indirettamente sul risultato delle medesime, aumentando così i propri profitti.

a pag. 21 e 22 si ricorda come la Corte, in relazione all'art. 49 e 56 CE, proceda al vaglio di proporzionalità della normativa nazionale. Vi si legge: "In materia di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali, è opportuno attirare l’attenzione sulle cause riunite X e Passenheim-van Schoot (sentenza 11 giugno 2009, cause riunite C-155/08 e C-157/08), relative al termine di rettifica fiscale previsto dalla normativa olandese allorché fondi derivanti dal risparmio e i redditi che se ne ricavano sono stati occultati alle autorità tributarie nazionali. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato che gli artt. 49 CE e 56 CE non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro, qualora le autorità tributarie di questo Stato membro non dispongano di alcun indizio in merito all’esistenza di detti fondi, tale da consentire l’avvio di un’indagine, di un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso in cui tali fondi siano detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso in cui tali fondi siano detenuti nel primo Stato membro. La circostanza che tale altro Stato membro applichi il segreto bancario non è rilevante in proposito. A giudizio della Corte, detti articoli non ostano neppure a che, in tal caso, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali fondi e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo. La Corte constata che, se siffatta normativa costituisce una restrizione sia della libera prestazione dei servizi sia della libera circolazione dei capitali, essa può tuttavia essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di contrastare l’evasione fiscale, purché sia rispettato il principio di proporzionalità. Su quest’ultimo punto, la Corte osserva che, in mancanza di indizi quanto all’esistenza di elementi che consentano alle autorità tributarie di uno Stato membro di avviare un’indagine, detto Stato membro si trova nell’impossibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell’altro Stato membro per ottenere da queste ultime le informazioni necessarie ai fini di un corretto accertamento dell’importo dell’imposta. Per contro, qualora le autorità tributarie di uno Stato membro abbiano avuto a disposizione indizi tali da consentire loro di rivolgersi alle autorità competenti di altri Stati membri, il semplice fatto che gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro non giustifica l’applicazione generale di un termine di rettifica fiscale supplementare, che non è in alcun modo in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a tali meccanismi di reciproca assistenza."

a pag. 25 si ricorda come la Corte proceda al vaglio dell'incidenza della normativa nazionale (sulla prestazione dei servizi) sul commercio tra Stati membri tenendo conto del contesto economico e dell'indirizzo alla comprtimentazione nazionale. Vi si legge: "Con sentenza 24 settembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission (cause riunite C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P, C-137/07 P), pronunciata nel contesto dell’impugnazione nella causa «club Lombard», la Corte ha dichiarato che il fatto che un’intesa abbia per oggetto soltanto la distribuzione di prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio fra gli Stati membri possa essere pregiudicato. Dato che siffatta intesa ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato CE, esiste una forte presunzione di pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, che può essere esclusa solo se l’analisi delle caratteristiche dell’accordo e del contesto economico in cui si inserisce dimostri il contrario."

a pag. 26 e 27 si ricorda come la Corte ritenga fondamentale il precetto della certezza del diritto: Vi si legge: "Nella causa Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commissione (sentenza 16 luglio 2009, causa C-385/07 P), la Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata del procedimento deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti, ha considerato che, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione alla norme di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco".

 


Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2009
di Vassilios Skouris, Presidente della Corte
Questa prima parte della Relazione annuale presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia dell’Unione europea nel 2009. Essa offre, in primo luogo, una panoramica dell’evoluzione dell’Istituzione nel corso dell’anno appena concluso, ponendo l’accento sulle modifiche istituzionali che hanno interessato la Corte di giustizia e sugli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro (sezione 1). In secondo luogo, essa contiene un’analisi delle statistiche per quanto riguarda l’evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia, nonché la durata media dei procedimenti (sezione 2). In terzo luogo, essa presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia (sezione 3).
1.1. L’avvenimento più significativo che ha segnato l’evoluzione istituzionale della Corte di giustizia nel 2009 è stato, incontestabilmente, l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha comportato diverse modifiche alle disposizioni del Trattato UE e del Trattato CE riguardanti la Corte di giustizia. Alcune di queste modifiche scaturiscono dall’abbandono della struttura dell’Unione europea a tre pilastri, dalla conseguente scomparsa della Comunità europea e dalla personalità giuridica di cui l’Unione è ormai dotata. Altre modifiche sono più specifiche e riguardano direttamente la Corte di giustizia.
Per limitarsi a citare le più importanti, segnaliamo, anzitutto, che dal 1º dicembre 2009 l’istituzione giurisdizionale dell’Unione è denominata Corte di giustizia dell’Unione europea. Essa è composta come prima da tre organi giurisdizionali, chiamati d’ ora in avanti Corte di giustizia, Tribunale e Tribunale della funzione pubblica.
La creazione di altri eventuali tribunali specializzati resta sempre possibile ma, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, questa creazione sarebbe auspicabile secondo la procedura legislativa ordinaria, ossia in codecisione, a maggioranza qualificata, e non più all’unanimità come in precedenza. Lo stesso vale per quanto riguarda le modifiche dello statuto della Corte di giustizia, con l’eccezione delle disposizioni relative allo status dei giudici e degli avvocati generali e al regime linguistico della Corte.
Una modifica importante riguarda la procedura di nomina dei membri della Corte e del Tribunale. I giudici e gli avvocati generali sono ormai nominati dalla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, previa consultazione di un comitato incaricato di dare un parere sull’adeguatezza dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Detto comitato è composto di sette personalità scelte tra giudici emeriti dei due organi, di membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e di giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo.
Per quanto attiene alle competenze della Corte di giustizia, è opportuno osservare che queste si estendono al diritto dell’Unione europea, salvo che i trattati non dispongano diversamente. La Corte di giustizia acquista così una competenza pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, a causa della scomparsa dei pilastri e dell’abrogazione, ad opera del Trattato di Lisbona, degli artt. 35 UE e 68 CE, che prevedevano restrizioni alla sua competenza.
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Da una parte, per quanto riguarda la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la competenza della Corte di giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale diventa obbligatoria e non è più subordinata ad una dichiarazione di ciascuno Stato membro che riconosca siffatta competenza ed indichi i giudici nazionali che possono adire la Corte. Tuttavia, disposizioni transitorie prevedono che questa piena competenza sarà applicabile soltanto cinque anni dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
D’altro canto, per quanto concerne i visti, l’asilo, l’immigrazione e le altre politiche legate alla circolazione delle persone (segnatamente, la cooperazione giudiziaria in materia civile, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze), la Corte può d’ora in poi essere adita da tutti i giudici nazionali – e non più solo dagli organi giurisdizionali superiori – ed è ormai competente a pronunciarsi sulle misure di ordine pubblico nell’ambito dei controlli transfrontalieri.
Inoltre, è significativo ricordare che, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea diviene un testo legislativo vincolante e acquista il medesimo valore giuridico dei trattati (vedi nota 1). Infine, nel delicato settore della politica estera e della sicurezza comune (PESC), la Corte è eccezionalmente competente, da una parte, a controllare la delimitazione tra le competenze dell’Unione e la PESC, la cui attuazione non deve compromettere l’esercizio delle competenze dell’Unione e le attribuzioni delle istituzioni per l’esercizio delle competenze esclusive e condivise dell’Unione e, d’altra parte, a conoscere dei ricorsi di annullamento diretti avverso le decisioni che prevedono misure restrittive nei riguardi di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio, ad esempio nell’ambito della lotta contro il terrorismo (congelamento dei beni).
Inoltre nel Trattato di Lisbona figurano modifiche di rilievo riguardanti i procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. Tra le più importanti ricordiamo, da una parte, l’attenuazione dei requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli avverso gli atti regolamentari delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione. In particolare, le persone fisiche o giuridiche possono d’ora in poi presentare un ricorso avverso un atto regolamentare se esso le pregiudica direttamente e se è privo di misure di attuazione. Pertanto, esse non sono più tenute a dimostrare che questo tipo di atto le riguarda individualmente.
D’altra parte, il Trattato di Lisbona rafforza il meccanismo delle sanzioni pecuniarie (somma forfettaria e/o penalità) in caso di mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento. Segnatamente, è ormai possibile per la Corte infliggere sanzioni pecuniarie, fin dalla prima sentenza di inadempimento, in caso di mancata comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di trasposizione di una direttiva.
1.2. Oltre alle riforme introdotte dal Trattato di Lisbona, merita di essere segnalata anche la modifica del regolamento di procedura della Corte del 13 gennaio 2009 (GU L 24, pag. 8). Detta modifica riguarda l’art. 7, n. 3, del regolamento medesimo, che disciplina le modalità
(nota 1: Peraltro, l’art. 6, n. 2, TUE precisa che «l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati». Il protocollo n. 8 indica che l’accordo di adesione deve precisare, segnatamente, «le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della Convenzione europea,[e] i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione». Detta adesione «non incide né sulle competenze dell'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni».
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dell’elezione del presidente e dei presidenti di sezione. Nella sua versione precedente, detta disposizione prevedeva due turni di scrutinio. In caso di parità dei voti al secondo turno, era eletto il giudice più anziano. La nuova versione di questa disposizione prevede che, se nessuno dei giudici raccoglie i voti di oltre la metà dei giudici che compongono la Corte, si procede a nuovi turni di scrutinio fino a raggiungere detta maggioranza.
2. Le statistiche giudiziarie della Corte per l’anno 2009 sono, globalmente, caratterizzate da un’accresciuta produttività e dal mantenimento di un’efficacia soddisfacente per quanto riguarda la durata dei procedimenti. Inoltre, occorre anche ricordare la tendenza costante all’aumento delle domande di pronuncia pregiudiziale presentate alla Corte.
Così nel 2009 la Corte ha definito 543 cause (cifra netta, tenendo conto delle riunioni), il che rappresenta un aumento molto sensibile rispetto all’anno precedente (495 cause definite nel 2008). Tra queste cause, 377 si sono concluse con sentenza e 165 hanno dato luogo ad un’ordinanza. Il numero di sentenze pronunciate nel 2009 è tra i più elevati nella storia della Corte.
La Corte è stata investita di 561 cause nuove (indipendentemente dalle riunioni per connessione), il che rappresenta una leggera diminuzione rispetto all’anno 2008 (592 cause introdotte). Tuttavia, è opportuno sottolineare che il numero di cause pregiudiziali introdotte quest’anno è il più elevato mai raggiunto (302 cause).
Con riguardo alla durata dei procedimenti, i dati statistici sono molto positivi. Per quanto attiene ai rinvii pregiudiziali, questa durata è di 17,1 mesi, ossia una durata praticamente identica a quella del 2008 (16,8 mesi). Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 17,1 mesi e 15,4 mesi (16,9 mesi e 18,4 mesi nel 2008).
Oltre alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese negli scorsi anni, il miglioramento dell’efficienza della Corte nella trattazione delle cause è dovuto anche all’accresciuto uso dei vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (procedimento pregiudiziale d’urgenza, giudizio in via prioritaria, procedimento accelerato, procedimento semplificato e possibilità di statuire senza conclusioni dell’avvocato generale).
Il procedimento pregiudiziale d’urgenza è stato richiesto in 3 cause, e in 2 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 104 ter del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un termine medio di 2,5 mesi.
Il procedimento accelerato è stato richiesto 5 volte, ma per nessuna di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, un trattamento prioritario è stato accordato a 8 cause.
Inoltre la Corte ha fatto regolarmente uso del procedimento semplificato, previsto dall’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, per risolvere alcune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Infatti, un totale di 22 cause è stato definito con un’ordinanza in forza di questa disposizione.
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Infine, la Corte si è avvalsa più frequentemente della possibilità, offerta dall’art. 20 del suo statuto, di giudicare senza conclusioni dell’avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo a tal proposito che per circa il 52% delle sentenze pronunciate nel 2009 non sono state presentate conclusioni (per il 41% nel 2008).
Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Grande Sezione ha definito circa l’8%, le sezioni a cinque giudici il 57% e le sezioni a tre giudici circa il 34% delle cause concluse con sentenza nel 2009. Rispetto all’anno precedente, si constata una diminuzione della proporzione delle cause trattate dalla Grande Sezione (14% nel 2008) ed un aumento della proporzione delle cause trattate dalle sezioni a tre giudici (26% nel 2008). Quanto alle cause definite con ordinanza a carattere giurisdizionale, l’84% di esse è stato attribuito alle sezioni a tre giudici, il 10% alle sezioni a cinque giudici e il 6% rappresenta ordinanze emesse dal Presidente.
Per altre informazioni più dettagliate sui dati statistici dell’anno giudiziario 2009, rinviamo alla sezione C della presente relazione.
Questioni costituzionali o istituzionali
Il contenzioso ricorrente in merito al fondamento giuridico in seno al primo pilastro ha dato luogo a diverse sentenze che meritano una menzione. Nella causa Parlamento/Consiglio (sentenza 3 settembre 2009, causa C-166/07), la Corte ha dichiarato che i contributi comunitari al Fondo internazionale per l’Irlanda devono essere fondati su un duplice fondamento giuridico, ossia gli artt. 159 CE e 308 CE. Il ricorso a questo duplice fondamento ha l’effetto di obbligare il legislatore comunitario a conciliare diverse procedure legislative per l’adozione di un solo e unico atto.
La Corte ha cominciato col ricordare che, nell’ambito del sistema della ripartizione delle competenze comunitarie, la scelta del fondamento giuridico di un atto dev’essere fondata su circostanze obiettive, assoggettabili a controllo giurisdizionale, tra cui figurano, segnatamente, lo scopo e il contenuto dell’atto di cui trattasi. Il ricorso all’art. 308 CE come fondamento giuridico è ammesso solo quando nessun’altra disposizione del Trattato CE attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l’emanazione dell’atto stesso. Inoltre, il ricorso a tale disposizione esige che l’azione prevista si riferisca al «funzionamento del mercato comune».
La Corte ha poi constatato che, da un lato, gli obiettivi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1968/2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)2, corrispondono agli obiettivi perseguiti dalla politica comunitaria di coesione economica e sociale, e che, dall’altro, il contributo finanziario comunitario al Fondo, prescindendo dal quadro normativo in cui tale aiuto s’inserisce, rientra tra le azioni specifiche che, qualora si rivelino necessarie al di fuori dei Fondi strutturali per realizzare gli obiettivi di cui all’art. 158 CE, possono essere adottate conformemente all’art. 159, terzo comma, CE. Tuttavia, né le modalità di cooperazione tra la Comunità e il Fondo, né le condizioni e il modo di pagamento del contributo finanziario della Comunità consentono a quest’ultima di impedire che l’utilizzo da parte del Fondo di questo contributo riguardi azioni che, pur rispettando gli obiettivi
2 Regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 2006, n. 1968 (GU L 409, pag. 81).
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dell’accordo vertente sul Fondo internazionale a favore dell’Irlanda, superano l’ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale o, perlomeno, non sono gestite secondo i criteri applicati dalla Comunità nell’ambito di tale politica. Il legislatore comunitario poteva dunque legittimamente affermare che la gamma di attività finanziata da detto regolamento superava l’ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale. Orbene, l’art. 159 CE riguarda unicamente azioni autonome della Comunità, gestite secondo il quadro normativo comunitario e il cui contenuto non supera l’ambito di applicazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale. Pertanto, l’art. 159, terzo comma, CE, di per sé solo, non conferisce alla Comunità la competenza necessaria per perseguire gli obiettivi della politica comunitaria di coesione economica e sociale tramite un contributo finanziario, in condizioni quali quelle previste dal regolamento n. 1968/2006.
Ciononostante, il regolamento n. 1968/2006 ha lo scopo di sostenere le azioni di un organismo internazionale istituito da due Stati membri, il cui obiettivo è il rafforzamento della coesione economica e sociale. Orbene, come emerge dagli artt. 2 CE e 3, n. 1, lett. k), CE, tale rafforzamento, al di fuori del titolo XVII del Trattato CE, costituisce un obiettivo per la Comunità. Del resto, lo scopo del menzionato regolamento si colloca nel contesto del mercato comune, dato che esso mira a promuovere il progresso economico in zone svantaggiate di due Stati membri, e quindi a migliorare il funzionamento del mercato comune.
La Corte perviene alla conclusione che, dato che il regolamento n. 1968/2006 persegue scopi previsti agli artt. 2 CE e 3, n. 1, lett. k), CE, nonché al titolo XVII del Trattato CE, senza che tale titolo, da solo, conferisca alla Comunità la competenza per raggiungerli, il legislatore comunitario avrebbe dovuto ricorrere congiuntamente agli artt. 159, terzo comma, CE e 308 CE, rispettando comunque le procedure legislative ivi previste, vale a dire sia la procedura di cui all’art. 251 CE, cosiddetta di «codecisione», sia il voto all’unanimità in seno al Consiglio.
Sempre con riguardo alla determinazione del fondamento giuridico appropriato in seno al primo pilastro, nella causa Commissione/Parlamento e Consiglio (sentenza 8 settembre 2009, causa C-411/06), la Corte ha risolto una controversia relativa al fondamento giuridico del regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti3. Essa ha dichiarato che detto atto doveva essere fondato sul solo art. 175, n. 1, CE e non sugli artt. 133 CE e 175, n. 1, CE, in quanto esso aveva solo effetti secondari sulla politica commerciale comune.
A termini della giurisprudenza tradizionale della Corte, solo eccezionalmente, se un atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, un atto siffatto dovrà basarsi sui diversi fondamenti normativi di volta in volta pertinenti. Nel caso di specie, la Commissione riteneva che la scelta di un doppio fondamento giuridico s’imponesse, tenuto conto della circostanza che detto regolamento comprendeva due componenti inscindibili, l’una attinente alla politica commerciale comune e l’altra alla tutela dell’ambiente, le quali non possono essere considerate secondarie o indirette l’una rispetto all’altra.
La Corte ha disatteso questo argomento ed ha dichiarato che emergeva dall’analisi del regolamento impugnato che quest’ultimo persegue primariamente, tanto per i suoi scopi quanto per il suo contenuto, la protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare dalle spedizioni internazionali di rifiuti. Più specificamente, nella misura in cui
3 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013 (GU L 190, pag. 1).
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la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte si prefigge chiaramente un obiettivo di protezione dell’ambiente nell’ambito delle spedizioni di rifiuti fra gli Stati membri e, di conseguenza, è stata correttamente fondata sull’art. 175, n. 1, CE, sarebbe incoerente considerare che la stessa procedura, quando si applica alle spedizioni di rifiuti fra gli Stati membri e i paesi terzi con il medesimo scopo di protezione dell’ambiente, abbia il carattere di strumento di politica commerciale comune e, per tale motivo, debba essere fondata sull’art. 133 CE. Siffatta conclusione è corroborata da un’analisi del contesto legislativo in cui s’inserisce il regolamento impugnato. Un’interpretazione lata della nozione di politica commerciale comune non può rimettere in discussione la constatazione che il regolamento n. 1013/2006 è uno strumento che rientra essenzialmente nell’ambito della politica di protezione dell’ambiente. Così, un atto comunitario può rientrare in detto ambito, anche se le misure da esso previste possono incidere sugli scambi commerciali. Un atto comunitario, infatti, rientra nella competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune prevista dall’art. 133 CE solo se verte specificamente sugli scambi internazionali in quanto sia sostanzialmente destinato a promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi commerciali ed abbia effetti diretti ed immediati sul commercio o gli scambi dei prodotti interessati. Il che, manifestamente, non si verifica nel caso di specie. Infatti l’obiettivo del regolamento n. 1013/2006 non è quello di definire le caratteristiche che devono possedere i rifiuti per circolare liberamente nel mercato interno o nell’ambito di scambi commerciali con i paesi terzi, bensì di fornire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente.
Il contenzioso avente ad oggetto la riconducibilità di un fondamento giuridico all’uno o all’altro pilastro, da parte sua, ha dato luogo alla sentenza Irlanda/Parlamento e Consiglio (sentenza 10 febbraio 2009, causa C-301/06), in cui la Corte ha dichiarato che l’adozione della direttiva 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione4, doveva avvenire sul fondamento del trattato CE, essendo in causa, in maniera preponderante, il funzionamento del mercato interno.
Infatti, il legislatore comunitario può ricorrere all’art. 95 CE, segnatamente, in caso di divergenze tra le normative nazionali, allorché siffatte divergenze sono tali da ostacolare le libertà fondamentali o da causare distorsioni della concorrenza, e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno. Orbene, è risultato che le divergenze tra le varie normative nazionali adottate in materia di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche potevano avere un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno e che era prevedibile che tale incidenza tendesse ad aggravarsi. Una situazione siffatta giustificava che il legislatore comunitario perseguisse l’obiettivo di tutelare il buon funzionamento del mercato interno adottando norme armonizzate.
D’altro canto la Corte osserva che la stessa direttiva ha modificato le disposizioni della direttiva relativa alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, anch’essa fondata sull’art. 95 CE. In queste condizioni, nei limiti in cui essa modifica una direttiva esistente che fa parte dell’acquis comunitario, detta direttiva non poteva essere fondata su una disposizione del Trattato UE senza violare l’art. 47 di quest’ultimo.
4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).
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Infine, la Corte constata che la direttiva 2006/24 disciplina operazioni che sono indipendenti dall’attuazione di qualsiasi eventuale azione di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Essa non armonizza né la questione dell’accesso ai dati da parte delle autorità nazionali competenti in materia di repressione, né quella relativa al ricorso ai dati medesimi ed al loro scambio fra le autorità in parola. Tali questioni, rientranti in linea di principio nell’ambito coperto dal titolo VI del Trattato UE, sono state escluse dalle disposizioni di detta direttiva. Ne consegue che il contenuto materiale della direttiva 2006/24 ha essenzialmente come oggetto le attività dei fornitori di servizi nel settore interessato del mercato interno, ad esclusione delle attività statali rientranti nel titolo VI del Trattato UE. Visto tale contenuto materiale, occorre concludere che detta direttiva concerne in maniera preponderante il funzionamento del mercato interno.
Anche se la loro proclamazione da parte della Corte è antica, i principi generali di diritto comunitario continuano ad alimentare la giurisprudenza. Nella causa Heinrich (sentenza 10 marzo 2009, causa C-345/06), la Corte ha sottolineato la portata della pubblicità necessaria degli atti giuridici ed ha così confermato l’importanza del principio della certezza del diritto, in quanto principio generale di diritto comunitario.
Un viaggiatore si era visto rifiutare l’imbarco all’aeroporto di Vienna-Schwechat, per il motivo che il suo bagaglio a mano conteneva articoli considerati proibiti in virtù dei regolamenti comunitari. Il regolamento (CE) n. 2320/20025 vieta segnatamente, la presenza a bordo di alcuni articoli, definiti in modo generale in un elenco allegato al regolamento. L’attuazione di detto regolamento è assicurata dal regolamento (CE) n. 622/20036 e dal suo allegato, modificato nel 2004 dal regolamento (CE) n. 68/20047, ma mai pubblicato.
A seguito di detto rifiuto di imbarco, la persona interessata ha intentato un’azione in giudizio per ottenere una dichiarazione di illegalità delle misure adottate nei suoi confronti. Il giudice nazionale ha domandato alla Corte se regolamenti o parti di regolamenti, che non sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, possano comunque avere efficacia vincolante.
Nella sentenza, la Corte ha in primo luogo ricordato che, come emerge dal tenore letterale stesso delle disposizioni dell’art. 254, n. 2, CE, un regolamento comunitario può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Quindi essa ha sottolineato che un atto proveniente da un’istituzione comunitaria non può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che queste ultime abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza, tramite regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I medesimi principi si impongono alle misure nazionali che danno attuazione ad un regolamento comunitario.
Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il regolamento (CE) n. 2320/2002 mira ad imporre obblighi ai privati, nella misura in cui esso vieta a bordo degli aerei determinati articoli, definiti in
5 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2320, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 355, pag. 1).
6 Regolamento (CE) della Commissione 4 aprile 2003, n. 622, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU L 89, pag. 9).
7 Regolamento (CE) della Commissione 15 gennaio 2004, n. 68, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (GU L 10, pag. 14).
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un elenco allegato al regolamento. Dato che l’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 non è stato pubblicato, la Corte si è trovata nell’impossibilità di esaminare se anche questo riguardi l’elenco degli articoli proibiti e miri pertanto ad imporre obblighi ai singoli. La Corte ha aggiunto che non si può tuttavia escludere che ciò avvenga nel caso di specie. Inoltre, sempre secondo la Corte, l’elenco degli articoli vietati non rientra in alcuna delle categorie di provvedimenti e di informazioni che sono qualificati come riservati e pertanto non vengono pubblicati. Ne consegue che, nel caso in cui il regolamento n. 622/2003 apportasse effettivamente adeguamenti a detto elenco degli articoli vietati, tale regolamento sarebbe in tali limiti necessariamente invalido. La Corte ha dunque concluso che l’allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 non ha efficacia vincolante nella parte in cui mira ad imporre obblighi ai privati.
Nella causa Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio (sentenza 1º ottobre 2009, causa C-141/08 P), la Corte, pronunciandosi in sede di impugnazione, ha ricordato il carattere fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e ha sanzionato la violazione di quest’ultimo nel corso di un procedimento antidumping.
La discussione verteva, in particolare, sul mancato rispetto del termine di dieci giorni, imposto dall’art. 20, n. 5, del regolamento (CE) n. 384/968 per la trasmissione al Consiglio delle proposte definitive della Commissione. Nella sentenza, la Corte ha in primo luogo spiegato che la Commissione è tenuta a rispettare detto termine, al fine di dare alle imprese, informate della sua intenzione di aumentare il dazio antidumping rispetto a quello contemplato della sua comunicazione precedente, l’occasione di presentare le loro osservazioni. Quindi la Corte ha ricordato che il mancato rispetto del termine può portare all’annullamento del regolamento adottato dal Consiglio solo in quanto esista una possibilità che, in ragione di tale irregolarità, il procedimento amministrativo avrebbe potuto sortire un esito differente, di modo che ne risultino così lesi in concreto i diritti della difesa dell’impresa interessata
Per ottenere l’annullamento di una decisione della Commissione che nega la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato, presa in violazione del termine di 10 giorni, l’impresa in questione non è pertanto tenuta a dimostrare che la decisione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale. Quanto all’applicazione di detto principio nella fattispecie, la Corte ha dichiarato, contrariamente al Tribunale, che, tenuto conto del fatto che la Commissione aveva già a due riprese mutato la sua posizione in ragione delle osservazioni sottopostele dalle parti interessate, non può escludersi che questa avrebbe modificato ancora una volta la sua posizione in ragione degli argomenti dedotti dall’impresa interessata. Pertanto, la Corte non solo ha annullato la sentenza del Tribunale, ma anche il regolamento del Consiglio impugnato.
Sempre in materia di principi generali di diritto comunitario, va ricordato il rifiuto della Corte di considerare il principio di uguaglianza degli azionisti come un principio generale di diritto comunitario. Nella sentenza Audiolux e a. (sentenza 15 ottobre 2009, causa C-101/08), essa ha infatti dichiarato che il diritto comunitario non contempla un principio generale di diritto in virtù del quale gli azionisti di minoranza sono tutelati mediante l’obbligo a carico dell’azionista dominante, che acquisti o eserciti il controllo di una società, di offrire loro di acquistare le azioni da essi detenute alle stesse condizioni convenute in occasione dell’acquisto della partecipazione che ha conferito o rafforzato il controllo di tale azionista dominante. A giudizio
8 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1).
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della Corte, il solo fatto che il diritto comunitario derivato preveda talune disposizioni afferenti alla tutela degli azionisti di minoranza non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un principio generale del diritto comunitario, in particolare se l’ambito di applicazione di dette disposizioni è circoscritto a diritti ben determinati e specifici. Inoltre, il principio generale della parità di trattamento non può, di per sé, né far sorgere un obbligo particolare in capo all’azionista dominante in favore degli altri azionisti né determinare la situazione specifica alla quale un simile obbligo si ricollega. Esso non può neppure essere decisivo ai fini della scelta tra i vari strumenti ipotizzabili di protezione degli azionisti di minoranza. Secondo la Corte, un siffatto trattamento presuppone scelte di carattere normativo, fondate su una ponderazione degli interessi in gioco e la previa fissazione di norme precise e dettagliate, e non può essere dedotto dal principio generale della parità di trattamento. Infatti, i principi generali del diritto comunitario rivestono rango costituzionale, laddove il suddetto trattamento è caratterizzato da un grado di specificità che necessita di un’elaborazione legislativa la quale, a livello comunitario, viene realizzata mediante un atto di diritto comunitario derivato.
Il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità e le sue implicazioni sono stati esaminati in un contesto procedurale insolito. Infatti, nella sentenza ČEZ (sentenza 27 ottobre 2009, causa C-115/08), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su detto principio nell’ambito di applicazione del trattato CEEA.
Un tribunale regionale austriaco, investito di un’azione inibitoria per immissioni nocive avviata da proprietari fondiari contro la centrale nucleare di Temelin nella Repubblica ceca, ha interrogato la Corte per sapere se l’autorizzazione rilasciata dalle autorità ceche per la gestione della centrale dovesse essere riconosciuta in Austria nel quadro di detta azione giudiziaria, posto che siffatto riconoscimento non è previsto dalla legge austriaca.
In primo luogo la Corte ha constatato che l’attività industriale esercitata dalla centrale di Temelin rientra nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA). Quindi essa ha osservato che le imprese che eserciscono un impianto situato in uno Stato membro sono, di regola, stabilite ai sensi del diritto di questo Stato membro e che la loro situazione è paragonabile a quella dei cittadini di tale Stato. Ne consegue che la disparità di trattamento a sfavore degli impianti che beneficino di un’autorizzazione amministrativa rilasciata in uno Stato membro diverso dalla Repubblica d’Austria dev’essere considerata una disparità di trattamento in base alla nazionalità. Orbene, il principio del divieto di ogni discriminazione in base alla nazionalità costituisce un principio generale di diritto comunitario, destinato ad essere applicato anche nell’ambito del Trattato CEEA. È pertanto nel quadro di questo trattato CEEA che deve essere esaminata la disparità di trattamento operata dalla Repubblica d’Austria a sfavore degli impianti che beneficiano di un’autorizzazione amministrativa rilasciata in un altro Stato membro. La Corte ha poi rilevato che la discriminazione in base alla nazionalità non può essere giustificata da obiettivi meramente economici, come la protezione degli interessi degli operatori economici nazionali. Essa non può neppure essere giustificata dall’obiettivo della tutela della vita o della salute, o ancora dalla tutela dell’ambiente o dal diritto di proprietà, in quanto esiste un contesto comunitario, nel cui ambito rientra parzialmente la detta autorizzazione, che garantisce siffatta tutela. Ne consegue che la Repubblica d’Austria non può giustificare la discriminazione applicata nei confronti dell’autorizzazione amministrativa rilasciata alla Repubblica ceca per la gestione della centrale nucleare a Temelin.
Benché le condizioni di ricevibilità del ricorso di annullamento abbiano costituito oggetto di una giurisprudenza molto copiosa, nelle cause riunite Commissione/Ente per le Ville Vesuviane (sentenza 10 settembre 2009, cause riunite C-445/07 P e C-455/07 P), la Corte, pronunciandosi
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in sede di impugnazione, ha dovuto soffermarsi una volta di più sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi proposti da enti substatali interessati dalla concessione di contributi finanziari.
Dopo aver rammentato che, in forza dell’art. 230, quarto comma, CE, un ente regionale o locale, nei limiti in cui gode di personalità giuridica in base all’ordinamento nazionale, può proporre un ricorso contro le decisioni di cui è destinatario o che lo riguardano direttamente ed individualmente, la Corte ha precisato che la condizione dell’incidenza diretta richiede la compresenza di due criteri cumulativi, vale a dire che il provvedimento comunitario contestato, in primo luogo, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, non lasci ai destinatari alcun potere discrezionale quanto alla sua applicazione.
A questo riguardo, contrariamente al Tribunale, la Corte ha dichiarato che la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario comunitario, di un ente regionale o locale come autorità responsabile della realizzazione di un progetto del Fondo europeo di sviluppo regionale, non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al contributo. Allo stesso modo, il fatto stesso che le autorità nazionali abbiano manifestato l’intenzione di recuperare le somme indebitamente percepite dall’Ente regionale o locale esprime l’esistenza di una loro volontà autonoma, in assenza di obblighi in tal senso posti dal diritto comunitario, cosa che ben dimostra il potere discrezionale dello Stato membro interessato. La Corte ha dunque deciso che l’ente substatale in questione non era direttamente interessato dalla decisione della Commissione e poteva pertanto rivolgersi soltanto al suo giudice nazionale per contestare la legittimità dei provvedimenti nazionali relativi all’applicazione di un atto comunitario.
La Corte ha anche avuto l’occasione di richiamare le esigenze del principio del contraddittorio, che informa il procedimento dinanzi al giudice comunitario.
Infatti, nella causa Commissione/Irlanda e a. (sentenza 2 dicembre 2009, causa C-89/08 P), essa ha dichiarato che detto principio, di regola, non si limita a conferire a ciascuna parte in un processo il diritto di prendere conoscenza dei documenti e delle osservazioni presentati al giudice ex adverso, e di discuterli, né si limita ad impedire che il giudice comunitario fondi la sua decisione su fatti e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano quindi potuto esprimersi, ma implica, parimenti, il diritto delle parti di prendere conoscenza e di discutere i motivi di diritto rilevati d’ufficio dal giudice, sui quali quest’ultimo intenda fondare la propria decisione. Infatti, per soddisfare le condizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti abbiano conoscenza e possano discutere in contraddittorio gli elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento. Di conseguenza, eccetto casi particolari, quali, segnatamente, quelli previsti dai regolamenti di procedura delle giurisdizioni comunitarie, il giudice comunitario non può fondare la propria decisione su un motivo di diritto rilevato d’ufficio, anche di ordine pubblico e, come nella specie, vertente sul difetto di motivazione della decisione contestata, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni in merito. La Corte ha precisato che, nell’analogo contesto dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), essa aveva già dichiarato che, proprio tenendo conto di tale articolo e della finalità stessa del diritto di ogni interessato ad un procedimento in contraddittorio e ad un processo equo ai sensi di tale disposizione, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punti 8, 9 e 18, nonché sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C‑270/97 e C‑271/97, Deutsche Post,
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Racc. pag. I‑929, punto 30). Nella specie, a giudizio della Corte, dagli atti e dall’udienza svoltasi dinanzi alla Corte emerge che, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione contestata sulla base di un motivo rilevato d’ufficio vertente sulla violazione dell’art. 253 CE senza aver previamente invitato le parti, nel corso della fase scritta o della fase orale del procedimento, a presentare le loro osservazioni su tale motivo. Così facendo, il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio, recando così pregiudizio agli interessi della Commissione. La Corte ha spiegato che, come osservato dall’Avvocato generale, se è pur vero che il difetto di motivazione costituisce un vizio che, in linea di principio, non può essere sanato, l’accertamento di un tale difetto implica tuttavia una valutazione che, secondo costante giurisprudenza, deve prendere in considerazione taluni fattori. Una siffatta valutazione può prestarsi a una discussione, in particolare allorché non riguardi una totale carenza di motivazione, bensì la motivazione di uno specifico punto di fatto e di diritto. Nella fattispecie, in particolare, la Commissione, se le fosse stato dato modo di dedurre le sue osservazioni, avrebbe potuto far valere gli stessi argomenti dedotti nell’ambito del quarto e quinto motivo dell’ impugnazione.
Con riguardo agli obblighi imposti dal diritto comunitario agli Stati membri, la Corte, nella causa Danske Slagterier (sentenza 24 marzo 2009, causa C-445/06), ha avuto l’occasione di ricordare i principi della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario, fornendo alcune precisazioni e spiegazioni sulla loro applicazione concreta.
Con riguardo all’attuazione di detta responsabilità, la Corte ha ricordato che, in mancanza di una normativa comunitaria, è nell’ambito del diritto nazionale in tema di responsabilità che allo Stato incombe porre rimedio alle conseguenze del danno provocato ai singoli dalla violazione del diritto comunitario, fermo restando che le condizioni, segnatamente quanto ai termini, stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività. A questo riguardo, la fissazione a priori di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza era già stata dichiarata compatibile con il diritto comunitario. La Corte ha aggiunto che detto termine deve inoltre essere sufficientemente prevedibile per i singoli. Spetta al giudice nazionale, tenuto conto del complesso degli elementi che caratterizzano la situazione di fatto e di diritto all’epoca dei fatti, verificare se ciò sia avvenuto nel caso di specie. Spetta parimenti al giudice nazionale accertare se, in forza dell’applicazione per analogia del termine previsto dalla normativa nazionale, le condizioni per il risarcimento dei danni causati ai singoli dalla violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro in questione non siano state meno favorevoli rispetto a quelle applicabili al risarcimento di danni analoghi di natura interna.
Pronunciandosi poi sull’applicazione concreta del termine di prescrizione, la Corte ha concluso che il diritto comunitario non richiede che detto termine sia interrotto o sospeso quando la Commissione europea avvia un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE. Allo stesso modo, in caso di azione di risarcimento nei confronti dello Stato basata sulla carente trasposizione di una direttiva, come nella fattispecie in esame, il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola.
Infine, per quanto riguarda il comportamento richiesto da parte del soggetto leso, la Corte ha dichiarato che è compatibile con il diritto comunitario una normativa nazionale la quale prevede che un soggetto non possa ottenere il risarcimento del danno di cui abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare la realizzazione esperendo un’azione in giudizio, a condizione che si possa ragionevolmente esigere dal soggetto leso l’utilizzo dell’azione in giudizio in parola, il che
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spetta al giudice del rinvio valutare. La probabilità che il giudice nazionale proponga una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 CE o l’esistenza di un ricorso per inadempimento pendente dinanzi alla Corte non possono costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che non sia ragionevole esperire un’azione in giudizio.
Con riguardo al diritto delle relazioni esterne della Comunità, meritano di essere segnalati un parere e tre cause.
Nel suo parere 1/08 del 30 novembre 2009, la Corte si è pronunciata, su domanda della Commissione, ai sensi dell’art. 300, n. 6, CE, sulle questioni se, da una parte, la Comunità europea disponga di una competenza esclusiva. o soltanto di una competenza ripartita con gli Stati membri, per stipulare con certi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) accordi aventi ad oggetto la modifica degli elenchi di impegni specifici della Comunità e dei suoi Stati membri ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), e, dall’altra, quale sia il fondamento giuridico appropriato a cui ricorrere per stipulare detti accordi.
Nella fattispecie, gli allargamenti avvenuti nel corso degli anni 1995 e 2004 hanno imposto l’elaborazione di un nuovo elenco che comprendesse i tredici nuovi Stati membri, fino ad allora titolari di propri elenchi d’impegni nell’ambito del GATS. Al fine di fondere questi ultimi elenchi con il vigente elenco della Comunità e dei suoi Stati membri, il 29 maggio 2004 la Commissione ha notificato l’elenco delle modifiche e delle revoche degli impegni. Orbene, in virtù dll’art. XXI del GATS, dette modifiche apportate agli elenchi di impegni hanno comportato domande di adeguamenti compensativi a favore dei membri dell’OMC colpiti dalle differenti modifiche degli elenchi dovute alla fusione. La Corte ha innanzitutto ricordato che la scelta del fondamento giuridico adeguato riveste un’importanza di natura costituzionale. Infatti, dato che dispone soltanto di competenze di attribuzione, la Comunità deve ricondurre l’accordo che intende concludere ad una disposizione del Trattato che l’abiliti ad approvare un simile atto. Essa ha dunque esaminato la competenza della Comunità per stipulare gli accordi in causa e i fondamenti giuridici ipotizzabili per siffatta conclusione, posto che questi due elementi sono inscindibilmente collegati. Avendo analizzato i nn. 1, 5 e 6 dell’art. 133 CE, la Corte è pervenuta alla conclusione che gli accordi con i membri interessati dell’OMC rientrano nella competenza ripartita della Comunità e degli Stati membri. Per quanto riguarda il fondamento giuridico adeguato, essa ha precisato che la parte «trasporti», contenuta negli accordi de quibus, rientra, conformemente all’art. 133, n. 6, terzo comma, CE, nel settore della politica dei trasporti, e non in quello della politica commerciale comune. Infine, la Corte ha desunto dalla sua analisi che l’atto comunitario che conclude i detti accordi dev’essere fondato sia sull’art. 133, nn. 1, 5, e 6, secondo comma, CE, che sugli artt. 71 CE e 80, n. 2, CE, in combinato disposto con l’art. 300, nn. 2 e 3, primo comma, CE.
Nelle cause Commissione/Austria e Commissione/Svezia (sentenze 3 marzo 2009, cause C-205/06 e C-249/06), la Corte, nel contesto di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione, ha constatato che, avendo omesso di ricorrere ai mezzi appropriati per eliminare incompatibilità tra i loro obblighi in forza del diritto comunitario e le disposizioni in materia di trasferimento di capitali contenute negli accordi di investimento stipulati con alcuni Stati terzi, il Regno di Svezia e la Repubblica d’Austria sono venuti meno agli obblighi ad essi imposti dall’art. 307, comma 2, CE. Nella fattispecie, i diversi accordi d’investimento in causa contenevano clausole che assicuravano il libero trasferimento, in valute liberamente convertibili, di pagamenti correlati ad un investimento. Al riguardo, tali accordi erano conformi alla lettera dell’art. 56, n. 1, CE, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e di pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Tuttavia, le disposizioni degli artt. 57, n. 2, CE, 59 CE e 60, n. 1, CE conferiscono al Consiglio la competenza a limitare, in alcuni casi ben
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determinati, i movimenti di capitali e i pagamenti tra gli Stati membri e gli Stati terzi. La Corte ha innanzitutto osservato che, per garantire l’effetto utile di dette disposizioni, è necessario che le misure limitative della libera circolazione dei capitali, in caso di una loro adozione da parte del Consiglio, possano essere immediatamente applicate nei confronti degli Stati cui esse si riferiscono e che possono essere alcuni degli Stati che hanno firmato uno degli accordi in questione con il Regno di Svezia e con la Repubblica d’Austria. Queste competenze del Consiglio, che consistono nell’adottare unilateralmente misure restrittive nei confronti di Stati terzi in una materia identica o connessa a quella disciplinata da un accordo anteriore concluso tra uno Stato membro e uno Stato terzo, evidenziano un’incompatibilità con detto accordo qualora, da un lato, quest’ultimo non preveda disposizioni che consentano allo Stato membro interessato di esercitare i propri diritti e di soddisfare i propri obblighi in quanto membro della Comunità e, dall’altro, non lo consenta neppure un meccanismo di diritto internazionale. La Corte del resto ha precisato che i termini inerenti a qualunque negoziazione internazionale, che sarebbero necessari per ridiscutere gli accordi in questione, sono, per loro natura, incompatibili con l’effetto utile di tali misure. La possibilità di ricorrere ad altri mezzi offerti dal diritto internazionale, come la sospensione dell’accordo, se non addirittura la denuncia degli accordi di cui trattasi o di talune loro clausole, è troppo incerta nei suoi effetti per garantire che le misure adottate dal Consiglio possano essere utilmente applicate.
Nella causa Soysal e Savatli (sentenza 19 febbraio 2009, causa C-228/06), la Corte si è pronunciata sulla clausola di «standstill», prevista dall’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia9. A termini di detta clausola, le parti contraenti devono astenersi dall’introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, con effetto dalla data di entrata in vigore di detto protocollo.
Nella fattispecie, si trattava di due cittadini turchi desiderosi di avvalersi, sul territorio di uno Stato membro, del diritto alla libera circolazione dei servizi ai sensi del citato accordo di associazione. La Corte ha innanzitutto ricordato che detta disposizione, enunciata in termini chiari, precisi e incondizionati, ha effetto diretto. Essa ha poi proseguito interpretando la disposizione controversa nel senso che essa vieta l’introduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, nei confronti dello Stato membro interessato, dell’esigenza di un visto per consentire a cittadini turchi di entrare sul territorio di uno Stato membro al fine di effettuarvi prestazioni di servizi per conto di un’impresa avente sede in Turchia, allorché, a tale data, detto visto non era richiesto.
A giudizio della Corte, questa conclusione non può essere messa in discussione dalla circostanza che detta restrizione deriva da una normativa nazionale che costituisce attuazione di una disposizione comunitaria di diritto derivato, tenuto conto della preminenza degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sugli atti di diritto comunitario derivato.
Cittadinanza europea
9 Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e stipulato, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
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La causa Rüffler (sentenza 23 aprile 2009, causa C-544/07) costituisce un buon esempio dell’applicazione del diritto alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione.
Il sig. Rüffler, un ex-lavoratore tedesco che si è stabilito in Polonia per la sua pensione, percepisce due pensioni in Germania, una delle quali è assoggettata ad imposta in quello stesso Stato membro e l’altra in territorio polacco. Il sig. Ruffler ha chiesto all’amministrazione fiscale polacca che l’imposta sul reddito di cui è debitore in Polonia fosse ridotta in funzione dell’importo dei contributi di assicurazione malattia da lui versati in Germania. Detta domanda è peraltro stata respinta con la motivazione che la normativa polacca prevede la possibilità di ridurre l’imposta sul reddito solo in funzione dei contributi di assicurazione malattia versati ad un ente previdenziale polacco. La causa è stata proposta dinanzi al giudice nazionale, poi a quello comunitario.
A differenza del ricorrente e del giudice del rinvio, che fondavano i loro argomenti sugli artt.12 e 39 CE, la Corte ha innanzitutto escluso l’applicazione dell’art. 39 CE, dato che esso può riguardare soltanto i lavoratori attivi o alla ricerca di un impiego. Tuttavia, il sig. Rüffler può invocare lo status di cittadino dell’Unione, e pertanto il suo diritto a circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, conferito dall’art. 18 CE. Di conseguenza, la Corte ha analizzato la conformità del regime fiscale polacco al citato articolo ed ha concluso che la normativa polacca, in quanto subordina la concessione di un vantaggio fiscale a titolo dei contributi di assicurazione malattia alla condizione che questi ultimi siano stati versati ad un organismo polacco di assicurazione malattia ed implica il diniego di tale vantaggio ai contribuenti che hanno versato contributi ad un organismo facente capo ad un altro Stato membro, svantaggia i contribuenti che hanno esercitato la loro libertà di circolazione lasciando lo Stato membro in cui hanno svolto tutta la loro attività professionale per stabilirsi in Polonia. Siffatta restrizione del diritto alla riduzione dell’imposta sul reddito costituisce una restrizione alla libertà di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri che non è obiettivamente giustificata.
Libera circolazione delle merci
In questo settore, tre cause sono venute ad illustrare la difficoltà di definire i contorni di una misura d’effetto equivalente.
Nella causa Commissione/Italia (sentenza 10 febbraio 2009, causa C-110/05), e dopo la riapertura della fase orale, la Corte ha statuito sul ricorso della Commissione, che chiedeva di dichiarare che, vietando il traino di rimorchi da parte di ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 28 CE. A giudizio della Corte, non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 28 CE uno Stato membro che preveda, per ragioni di tutela della sicurezza stradale, il divieto a detti veicoli di trainare rimorchi concepiti espressamente per loro e legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri. La Corte ha spiegato che un simile divieto costituisce certamente una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, vietata dal suddetto articolo, avendo l’effetto di ostacolare l’accesso al mercato in questione dei rimorchi concepiti espressamente per i motoveicoli, in quanto esso ha un’influenza notevole sulle scelte dei consumatori e impedisce che possa esserci una domanda per tali rimorchi su detto mercato. Tale divieto dev’essere tuttavia considerato giustificato, nella fattispecie, da ragioni di tutela della sicurezza stradale. A tale proposito, se è vero che spetta allo Stato membro che invochi un’esigenza imperativa per giustificare l’ostacolo alla libera circolazione delle merci dimostrare 15
che la propria normativa è opportuna e necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito, tale onere della prova non può estendersi fino a pretendere che lo Stato membro dimostri in positivo che nessun altro possibile provvedimento permette la realizzazione del detto obiettivo alle stesse condizioni. Infatti, sebbene non sia escluso che misure diverse dal divieto in questione possano assicurare un certo livello di sicurezza stradale per la circolazione di un motoveicolo trainante un rimorchio, non si può negare agli Stati membri la possibilità di realizzare un obiettivo come la sicurezza stradale mediante l’introduzione di regole generali e semplici, facilmente comprese e applicate dai conducenti e facilmente gestite e controllate dalle autorità competenti.
La sentenza 30 aprile 2009, Fachverband des Buch- und Medienwirtschaft (causa C-531/07) verte su una normativa austriaca sul prezzo imposto per i libri in lingua tedesca, che prevede che l’editore o l’importatore è tenuto a fissare e a rendere noto un prezzo di vendita al pubblico e che l’importatore non può fissare un prezzo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, inferiore al prezzo di vendita al pubblico fissato o consigliato dall’editore per lo Stato di pubblicazione. A giudizio della Corte, anche se la normativa austriaca verte su modalità di vendita dei libri, essa, imponendo agli importatori di non fissare un prezzo inferiore a quello praticato nello Stato membro di pubblicazione, non incide allo stesso modo sulla commercializzazione dei libri nazionali e su quella dei libri provenienti da altri Stati membri. La Corte ha spiegato che la normativa in questione prevede un trattamento meno favorevole per i libri in lingua tedesca provenienti da altri Stati membri rispetto ai libri nazionali, in quanto agli importatori austriaci nonché agli editori stranieri viene precluso di stabilire i prezzi minimi al dettaglio secondo le caratteristiche del mercato di importazione, mentre gli editori austriaci sono liberi di fissare essi stessi, per i loro prodotti, tali prezzi base per la vendita al dettaglio nel mercato nazionale. Siffatta normativa, a giudizio della Corte, costituisce quindi una restrizione alla libera circolazione delle merci. La Corte ha affermato inoltre che questa restrizione non era giustificata. Essa ha sottolineato, segnatamente, che la tutela del libro, in quanto bene culturale, può essere considerata come esigenza imperativa di interesse pubblico che può giustificare misure di restrizione alla libera circolazione delle merci, a condizione che tali misure siano idonee a raggiungere l’obiettivo fissato e non vadano oltre quanto necessario affinché esso sia conseguito. Orbene, nella fattispecie in esame, l’obiettivo della tutela del libro, in quanto bene culturale, poteva essere raggiunto mediante misure meno restrittive per l’importatore, ad esempio permettendo, ad esso o all’editore straniero, di fissare un prezzo di vendita per il mercato austriaco che tenga conto delle caratteristiche di tale mercato. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che la normativa austriaca che vieta agli importatori di libri in lingua tedesca di fissare un prezzo inferiore al prezzo di vendita al pubblico fissato o consigliato dall’editore nello Stato di pubblicazione costituiva un ostacolo alla libera circolazione delle merci, che non poteva essere giustificato in virtù del diritto comunitario.
Nella causa Mickelsson e Roos (sentenza 4 giugno 2009, causa C-142/05), la Corte era stata interrogata sulla compatibilità di una normativa svedese che vieta di utilizzare, con l’eccezione di determinate zone, certi tipi di moto d’acqua, ossia «un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, che […] utilizza un motore a combustione interna che alimenta una pompa a idrogetto quale fonte primaria di propulsione, e […] è progettato per essere guidato da una o più persone a bordo in posizione seduta, in piedi o in ginocchio e al di sopra, piuttosto che non entro la delimitazione dello scafo», con, segnatamente, gli artt. 28 CE e 30 CE. A giudizio della Corte, detti articoli non ostano ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell’ambiente, vieta l’utilizzo di moto d’acqua fuori dai corridoi identificati, purché, da una parte, le autorità nazionali competenti siano obbligate ad adottare le misure attuative previste al fine di identificare le zone fuori dai corridoi pubblici di navigazione in cui le moto d’acqua possono essere utilizzate, d’altra parte, tali autorità abbiano effettivamente esercitato la competenza conferita loro a tale proposito
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e abbiano identificato le zone che soddisfano le condizioni previste dalla normativa nazionale, e, infine, siffatte misure siano state adottate entro un termine ragionevole a decorrere dall’entrata in vigore di tale normativa. Certamente, qualora le norme nazionali per identificare le acque e i corridoi navigabili producessero l’effetto di impedire agli utilizzatori di moto d’acqua di farne un uso appropriato e conforme a tali prodotti o di limitarne fortemente l’uso – circostanze che devono essere verificate dal giudice del rinvio – siffatte norme potrebbero avere un’influenza notevole sul comportamento dei consumatori che, sapendo che l’uso autorizzato da siffatta normativa è molto limitato, avrebbero solo un interesse ridotto ad acquistare tale prodotto. Siffatte disposizioni avrebbero così l’effetto di ostacolare l’accesso di tali prodotti al mercato nazionale di cui trattasi e costituirebbero, pertanto, una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione vietata dall’art. 28 CE. A giudizio della Corte tuttavia, siffatta normativa può essere giustificata dall’obiettivo della tutela dell’ambiente, salvo il rispetto delle condizioni sopra indicate. Infatti, posto che una limitazione o un divieto di uso delle moto d’acqua costituiscono misure atte a garantire la tutela dell’ambiente, spetta ancora alle autorità nazionali, affinché la normativa nazionale possa essere considerata come giustificata, dimostrare che i suoi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci non eccedano quanto è necessario per raggiungere detto scopo. A tale proposito, sebbene non sia escluso che misure diverse dal divieto in causa possano assicurare un certo livello di tutela dell’ambiente, non si può negare agli Stati membri la possibilità di realizzare un obiettivo come la tutela dell’ambiente mediante l’introduzione di regole generali che sono, da un lato, necessarie a causa delle particolarità geografiche dello Stato membro interessato e, dall’altro, facilmente gestite e controllate dalle autorità nazionali. Tuttavia, posto che la formulazione del regolamento nazionale stesso lascia presumere che, nelle acque da individuare mediante misure attuative, le moto d’acqua possano essere usate senza comportare rischi o molestie considerati inaccettabili per l’ambiente, ne consegue che un divieto generale di utilizzare prodotti di tal genere fuori dai corridoi pubblici di navigazione costituirebbe una misura che eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di tutelare l’ambiente. Peraltro, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che le misure attuative sono state adottate entro un termine ragionevole, ma successivamente al verificarsi dei fatti oggetto della causa principale, e che esse identificano come zone navigabili le acque in cui gli imputati nella controversia principale hanno guidato moto d’acqua – e pertanto sono stati perseguiti – affinché la misura nazionale possa conservare la propria proporzionalità e quindi essere giustificata in considerazione dell’obiettivo di tutelare l’ambiente, si deve consentire a detti imputati di far valere tale identificazione, come anche imposto dal principio generale di diritto comunitario dell’applicazione retroattiva, secondo il caso, della legge penale più favorevole e della pena più mite.
Agricoltura
Il contenzioso in materia agricola è in netta diminuzione da diversi anni e detta tendenza si è riconfermata nel 2009.
Ci limiteremo dunque a menzionare la causa Budĕjovický Budvar (sentenza 8 settembre 2009, causa C-478/07), che verte sulla questione della protezione della denominazione «BUD» come denominazione d’origine. Il regolamento del Consiglio 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine10, mira a garantire ai consumatori
10 Regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12).
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che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica. Sempre che esse soddisfino le condizioni stabilite dal regolamento, le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche dette «qualificate» sono protette. Per contro, il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche dette «semplici», vale a dire quelle che non richiedono che i prodotti presentino un attributo speciale o una certa fama collegati al luogo da cui provengono. Tuttavia, la protezione di siffatta indicazione di provenienza geografica semplice da parte di uno Stato membro, che possa comportare una restrizione alla libera circolazione delle merci, può essere in alcuni casi giustificata sotto il profilo del diritto comunitario. Nella fattispecie, una birreria ceca aveva avviato dinanzi al tribunale commerciale di Vienna un procedimento volto a vietare ad un distributore viennese di bevande di commercializzare, con il marchio American Bud, una birra prodotta da una birreria stabilita degli Stati Uniti, per il motivo che l’utilizzazione di detta denominazione per una birra che proviene da uno Stato diverso dalla Repubblica ceca sarebbe incompatibile con le disposizioni di una convenzione bilaterale stipulata nel 1976 tra l’Austria e l’ex Repubblica socialista cecoslovacca. La denominazione Bud costituirebbe una denominazione protetta ai sensi di tale convenzione, denominazione che sarebbe pertanto esclusivamente riservata a prodotti cechi. Interrogata dal giudice viennese per sapere a quali condizioni la denominazione «Bud» possa essere protetta, in virtù della citata convenzione bilaterale, per birra prodotta nella Repubblica ceca, la Corte ha osservato che la denominazione «Bud» potrebbe costituire un’indicazione di origine geografica semplice e indiretta, vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall’altro, denominazione che, inoltre, non è di per sé una denominazione geografica, ma almeno è idonea ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati. Se il tribunale commerciale qualificasse la denominazione «Bud» come indicazione di provenienza geografica semplice, esso dovrebbe accertare se, secondo le condizioni di fatto e le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione «Bud» sia quantomeno idonea a informare i consumatori del fatto che il prodotto che la reca proviene da una regione o da un luogo del territorio di detto Stato membro e non abbia acquisito una natura generica nel medesimo Stato membro. A queste condizioni, il diritto comunitario non osta ad una protezione nazionale di siffatta indicazione di provenienza geografica semplice, né del resto all’estensione di detta protezione, mediante un trattato bilaterale, al territorio di un altro Stato membro. Ciononostante, a giudizio del tribunale commerciale, la denominazione «Bud» deve piuttosto essere qualificata come denominazione d’origine, che designa prodotti le cui singolarità sono imputabili a fattori naturali o umani inerenti al loro luogo di provenienza. Ciò considerato, il tribunale commerciale voleva sapere se il regolamento comunitario relativo alla protezione delle indicazioni geografiche osti alla protezione della denominazione d’origine «Bud», la cui registrazione non era stata richiesta ai sensi di detto regolamento. Infatti, in occasione della sua adesione all’Unione europea, la Repubblica ceca avrebbe richiesto la protezione comunitaria solo per tre indicazioni di provenienza relative alla birra prodotta nella città di Česke Budĕjovice, ossia «Budějovické pivo», «Českobudějovické pivo» e «Budějovický měšťanský», che indica una birra forte denominata «Bud Super Strong». A giudizio della Corte, il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine riveste una natura esauriente, di modo che esso osta all’applicazione di un sistema di tutela previsto da trattati che vincolano due Stati membri, quali i trattati bilaterali di cui trattasi, che conferisce ad una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una tutela in un altro Stato membro dove tale tutela è effettivamente richiesta allorquando siffatta denominazione di origine non ha costituito oggetto di una domanda di registrazione in forza di detto regolamento.
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Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Quest’anno ancora la Corte ha pronunciato numerose sentenze relative, da un lato, all’attuazione dei principi della libera circolazione nella normativa comunitaria e, dall’altro, alle restrizioni apportate da talune normative nazionali alle libertà di circolazione. Numerose cause vertono contemporaneamente sull’esercizio di diverse libertà, il che impone di privilegiare una presentazione per principio di libertà piuttosto che sentenza per sentenza.
In materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei lavoratori, è opportuno ricordare la causa Consiglio Nazionale degli Ingegneri (sentenza 29 gennaio 2009, causa C-311/06), vertente sull’interpretazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni11. Le questioni pregiudiziali presentate alla Corte vertevano, segnatamente, sulla possibilità, per il titolare di un’omologazione di un diploma, rilasciato da un’autorità di uno Stato membro, che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su un esame né su un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro, di invocare le disposizioni di detta direttiva al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante. La Corte ha dato una risposta negativa, dichiarando che un titolo che sancisca qualifiche professionali non può essere assimilato ad un «diploma», ai sensi della stessa direttiva, in assenza dell’acquisizione, totale o parziale, delle qualifiche nel contesto del sistema dell’istruzione dello Stato membro che ha rilasciato il titolo de quo. Peraltro, un titolo facilita l’accesso ad una professione in quanto attesti il possesso di una qualifica supplementare. A giudizio della Corte, consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato dallo Stato membro d’origine che, di per sé, non dà accesso a una professione regolamentata, di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito nell’altro Stato membro attesti l’acquisizione di una qualifica supplementare o un’esperienza professionale, sarebbe contrario al principio secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio.
In materia di libertà di stabilimento e, accessoriamente, di libera prestazione dei servizi o di libera circolazione dei capitali, la Corte ha pronunciato diverse sentenze, vertenti su normative nazionali che perseguono un obiettivo di tutela della salute.
Tra queste, ci si soffermerà su due sentenze vertenti sulle disposizioni contenute nelle legislazioni italiana e tedesca, che prevedono che solo i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia. Nella causa Apothekerkammer des Saarlandes e a. (sentenza 19 maggio 2009, cause riunite C-171/07 e C-172/07), la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE non ostano a siffatta normativa. È vero che una siffatta regola di esclusione dei non farmacisti costituisce una restrizione, ai sensi dell’art. 43 CE. Tuttavia, a giudizio della Corte, detta restrizione può essere giustificata dalla protezione della sanità pubblica, più precisamente dall’obiettivo di garantire una fornitura di medicinali alla popolazione sicura e di qualità. Infatti, dato il carattere del tutto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici, e dati i rischi che presentano un consumo eccessivo o scorretto di medicinali per la sanità pubblica e per l’equilibrio finanziario dei sistemi di previdenza sociale, gli Stati membri possono sottoporre i soggetti incaricati della distribuzione al dettaglio dei medicinali a requisiti restrittivi per quanto riguarda, in particolare, le modalità di
11 Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE (GU 1989, L 19, pag. 16).
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commercializzazione di tali prodotti e la realizzazione di utili. In particolare, essi possono riservare la vendita al dettaglio di medicinali, in linea di principio, ai soli farmacisti, in considerazione delle garanzie che questi ultimi devono presentare e delle informazioni che devono essere in grado di fornire al consumatore. Nella causa Commissione/Italia (sentenza 19 maggio 2009, causa C-531/06), la Corte ha seguito un ragionamento analogo per dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore una normativa che riserva il diritto di gestire una farmacia al dettaglio privata alle sole persone fisiche laureate in farmacia e alle società di gestione composte esclusivamente da soci farmacisti, non è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 CE e 56 CE. La Corte formula la medesima conclusione con riguardo all’impossibilità, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali.
Per contro, nella causa Hartlauer (sentenza 10 marzo 2009, causa C-169/07), la Corte ha dichiarato che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a disposizioni nazionali ai sensi delle quali, per l’apertura di un istituto di cura privato nella forma di un ambulatorio dentistico autonomo, è necessaria un’autorizzazione e tale autorizzazione viene negata qualora non sussista, alla luce dell’assistenza già offerta dai medici convenzionati, alcuna necessità che giustifichi l’apertura di un istituto siffatto. Secondo la Corte, una normativa siffatta non è atta a garantire la realizzazione degli obiettivi diretti a mantenere un servizio medico di qualità, equilibrato e accessibile a tutti, nonché a prevenire un rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale, considerato che essa non subordina ad un regime simile anche gli studi associati, e che essa non si fonda su una condizione idonea a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Un simile regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscano la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Orbene, a giudizio della Corte ciò non avviene allorché il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo ambulatorio dentistico è soggetto al criterio basato sul numero di pazienti per ciascun medico, numero che non sia né stabilito né portato in alcun modo anticipatamente a conoscenza degli interessati, o allorché il regime di previa autorizzazione amministrativa è fondato su un metodo che può pregiudicare l’obiettività e l’imparzialità del trattamento della domanda di autorizzazione di cui trattasi.
In materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, va ricordata la causa Commissione/Italia (sentenza 28 aprile 2009, causa C-518/06), che verte sulla normativa italiana che impone a tutte le imprese di assicurazione, ivi comprese quelle la cui sede principale si trova in un altro Stato membro, ma che esercitano le loro attività in Italia, di fornire un’assicurazione della responsabilità civile auto su richiesta di qualsiasi potenziale cliente. La Corte ha dichiarato che, mantenendo in vigore siffatta normativa, la Repubblica italiana non è venuta meno agli obblighi ad essa imposti in virtù degli artt. 43 CE e 49 CE. È vero che siffatto obbligo di contrarre configura una restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, tuttavia, a giudizio della Corte, detta restrizione è giustificata da un obiettivo di protezione sociale, da intendersi essenzialmente quale garanzia di adeguato risarcimento delle vittime di incidenti stradali. Per quanto riguarda, in particolare, la proporzionalità della normativa in causa, la Corte ricorda che non è indispensabile che la misura restrittiva adottata dalle autorità di uno Stato membro si collochi in uno schema condiviso da tutti gli Stati membri per quanto riguarda le modalità di protezione del legittimo interesse di cui trattasi. Conseguentemente, il fatto che taluni Stati membri abbiano scelto di istituire un regime differente, al fine di garantire che ogni proprietario di un autoveicolo possa concludere un contratto di assicurazione responsabilità civile auto ad una tariffa non eccessiva, non consente
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di dimostrare che l’obbligo di contrarre vada al di là di quanto è necessario ai fini del conseguimento dell’obiettivo perseguito.
Si osservi che, nella stessa sentenza, la Corte si è soffermata anche sull’art. 9 della direttiva 92/49/CEE12, per dichiarare che esso definisce in termini non esaustivi la sfera di applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro di origine, affermando che la vigilanza finanziaria comprende «in particolare» la verifica dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche. Tuttavia, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa significhi che lo Stato membro di origine possiede una competenza esclusiva di controllo estesa ai comportamenti commerciali delle imprese di assicurazioni. Ne consegue che detta disposizione non esclude la possibilità di controlli esercitati dallo Stato membro ospitante sulle modalità con cui le imprese di assicurazioni operanti in tale Stato in virtù della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi calcolano i loro premi assicurativi, né l’applicazione di sanzioni.
In materia di libera prestazione dei servizi, la causa Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07) ha consentito alla Corte di precisare la sua giurisprudenza relativa alla regolamentazione dei giochi e delle scommesse negli Stati membri. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato che l’art. 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro che vieti ad operatori privati stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legittimamente servizi analoghi di offrire giochi d’azzardo tramite Internet sul territorio del detto Stato membro. A giudizio della Corte, se è vero che siffatta normativa determina una restrizione alla libera prestazione dei servizi, essa tuttavia, tenuto conto delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo su Internet, può essere giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode fiscale e la criminalità. Per quanto attiene all’esame del carattere necessario del regime di cui trattasi, la Corte ricorda che il settore dei giochi d’azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un’armonizzazione comunitaria. Uno Stato membro può quindi legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore privato offra legittimamente servizi compresi in tale settore tramite Internet in un altro Stato membro in cui sia stabilito e in cui sia già soggetto, in linea di principio, a determinati requisiti di legge ed al controllo da parte delle competenti autorità di quest’ultimo Stato membro, non possa essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità, alla luce delle difficoltà che, in un siffatto contesto, le autorità dello Stato membro di stabilimento possono incontrare nella valutazione delle caratteristiche qualitative e della correttezza professionale degli operatori. Inoltre, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e maggiore importanza rispetto ai mercati tradizionali dei giochi medesimi, per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori a danno dei consumatori. Non può essere peraltro esclusa la possibilità che un operatore, che sponsorizzi talune competizioni sportive, per le quali accetti scommesse, nonché talune squadre partecipanti alle competizioni medesime, si venga a trovare in una situazione che gli consenta di influire direttamente o indirettamente sul risultato delle medesime, aumentando così i propri profitti.
In materia di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali, è opportuno attirare l’attenzione sulle cause riunite X e Passenheim-van Schoot (sentenza 11 giugno 2009, cause riunite C-155/08 e C-157/08), relative al termine di rettifica fiscale previsto dalla normativa
12 Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (GU L 228, pag. 1).
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olandese allorché fondi derivanti dal risparmio e i redditi che se ne ricavano sono stati occultati alle autorità tributarie nazionali. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato che gli artt. 49 CE e 56 CE non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro, qualora le autorità tributarie di questo Stato membro non dispongano di alcun indizio in merito all’esistenza di detti fondi, tale da consentire l’avvio di un’indagine, di un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso in cui tali fondi siano detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso in cui tali fondi siano detenuti nel primo Stato membro. La circostanza che tale altro Stato membro applichi il segreto bancario non è rilevante in proposito. A giudizio della Corte, detti articoli non ostano neppure a che, in tal caso, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali fondi e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo. La Corte constata che, se siffatta normativa costituisce una restrizione sia della libera prestazione dei servizi sia della libera circolazione dei capitali, essa può tuttavia essere giustificata dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e di contrastare l’evasione fiscale, purché sia rispettato il principio di proporzionalità. Su quest’ultimo punto, la Corte osserva che, in mancanza di indizi quanto all’esistenza di elementi che consentano alle autorità tributarie di uno Stato membro di avviare un’indagine, detto Stato membro si trova nell’impossibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell’altro Stato membro per ottenere da queste ultime le informazioni necessarie ai fini di un corretto accertamento dell’importo dell’imposta. Per contro, qualora le autorità tributarie di uno Stato membro abbiano avuto a disposizione indizi tali da consentire loro di rivolgersi alle autorità competenti di altri Stati membri, il semplice fatto che gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro non giustifica l’applicazione generale di un termine di rettifica fiscale supplementare, che non è in alcun modo in funzione del lasso di tempo necessario per ricorrere utilmente a tali meccanismi di reciproca assistenza.
Per quanto concerne, infine, il principio della libera circolazione dei capitali, la Corte ha pronunciato due decisioni che meritano particolare attenzione.
Si tratta, in primo luogo, della causa Persche (sentenza 27 gennaio 2009, causa C-318/07), che verte sulla delicata problematica delle donazioni eseguite a favore di enti di interesse generale. Dopo aver precisato che a tali donazioni si applicano le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali, e ciò anche quando sono state eseguite in natura sotto forma di beni di uso corrente, la Corte ha dichiarato che l’art. 56 CE osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale, relativamente alle donazioni disposte a favore di enti riconosciuti di interesse generale, il beneficio della deduzione fiscale è accordato solo per le donazioni a favore di enti stabiliti sul territorio nazionale, senza alcuna possibilità per il soggetto passivo di dimostrare che una donazione a favore di un ente stabilito in un altro Stato membro soddisfi i requisiti imposti dalla suddetta normativa per la concessione del beneficio. Secondo la Corte, è certamente legittimo che uno Stato membro, nell’ambito della propria legislazione relativa alla deducibilità fiscale delle donazioni, tratti in modo diverso gli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti nel proprio territorio rispetto a quelli aventi sede in altri Stati membri allorché questi ultimi perseguono obiettivi diversi da quelli enunciati dalla propria normativa. Tuttavia, un ente stabilito in uno Stato membro che soddisfi i requisiti imposti da un altro Stato membro per beneficiare di vantaggi fiscali si trova, in ordine alla concessione da parte di quest’ultimo Stato di vantaggi fiscali volti a promuovere le attività di interesse generale in questione, nella stessa situazione degli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti in quest’ultimo Stato membro. Secondo la Corte, la disparità di trattamento introdotta dalla normativa sopra citata costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Detta restrizione non può essere giustificata né dalla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, né dalla lotta contro l’evasione fiscale. Su quest’ultimo punto, tuttavia, la Corte precisa che, nel caso di enti di interesse generale situati in un paese terzo, è in linea di principio legittimo per lo Stato membro dell’imposizione rifiutare la concessione di siffatta deducibilità se, in particolare per l’assenza di 22
un obbligo convenzionale da parte di tale paese terzo di fornire informazioni, risulti impossibile ottenere dal medesimo le informazioni necessarie.
Si tratta poi, in secondo luogo, della causa Woningstichting Sint Servatius (sentenza 1º ottobre 2009, causa C-567/07), che trae origine da una domanda di interpretazione delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali, al fine di valutare la compatibilità con essa della normativa olandese destinata a promuovere l’offerta in materia di edilizia popolare. In virtù di detta normativa, gli enti olandesi autorizzati in materia di edilizia popolare devono sottoporre i loro progetti di investimenti immobiliari transfrontalieri ad un previo procedimento amministrativo di autorizzazione e dimostrare che gli investimenti considerati sono realizzati nell’interesse dell’edilizia popolare nei Paesi Bassi. A giudizio della Corte, siffatto obbligo costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte ammette che esigenze legate alla politica dell’edilizia popolare svolta da detto Stato membro e al suo finanziamento possano costituire motivi imperativi di interesse generale e giustificare pertanto siffatta restrizione. Essa precisa tuttavia che un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da vanificare le disposizioni comunitarie. Pertanto, un regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscono la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali, cosa che deve essere verificata dal giudice nazionale.
Trasporti
Nelle cause riunite Sturgeon e a. e Böck e Lepuschitz (sentenza 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07), la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla nozione di volo ritardato, nell’ambito del regolamento (CE) n 261/200413. Detto regolamento prevede una compensazione forfettaria in caso di annullamento di un volo, ma non la prevede in caso di volo ritardato. I giudice del rinvio erano stati aditi da passeggeri che domandavano detta compensazione forfettaria per essere arrivati a destinazione con ritardi di 22 e 25 ore rispetto all’ora di arrivo prevista.
La Corte ha innanzitutto osservato che la durata di un ritardo, anche se significativa, non basta per considerare cancellato il volo. Un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo, non può essere considerato cancellato quando, a parte l’ora di partenza, restano invariati tutti gli altri elementi del volo inizialmente programmati, tra cui in particolare l’itinerario.
Per quanto concerne il diritto ad una compensazione, la Corte ha poi constatato che i passeggeri il cui volo è stato cancellato e quelli vittima di un ritardo del volo subiscono un danno analogo, consistente in una perdita di tempo, e si trovano pertanto in situazioni paragonabili che non giustificano un trattamento diverso. La Corte ha concluso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione, il che consente anche a loro di chiedere una compensazione pecuniaria alla compagnia aerea quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di
13 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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arrivo originariamente previsto, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali. A questo riguardo, la Corte ha ricordato che un problema tecnico all’aeromobile non può essere considerato come una circostanza eccezionale, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.
Regole di concorrenza
Su un piano molto generale, nella causa X BV (sentenza 11 giugno 2009, causa C-429/07), la Corte ha dichiarato che la Commissione può presentare d’ufficio osservazioni scritte ad un giudice di uno Stato membro in un procedimento vertente sulla deducibilità fiscale di un’ammenda inflitta dalla Commissione per violazione degli artt. 81 CE o 82 CE. L’art 15 del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato14, intitolato «Cooperazione con le giurisdizioni nazionali», prevede, in determinate circostanze, la possibilità d’intervento della Commissione nei procedimenti dinanzi alle giurisdizioni nazionali. La Corte ha precisato che la facoltà per la Commissione, che agisca d’ufficio, di presentare osservazioni scritte ai detti giudici è subordinata all’unica condizione che ciò sia necessario ai fini dell’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE. Siffatto requisito può essere soddisfatto anche nei casi in cui il procedimento interessato non sia in merito a questioni relative all’applicazione degli artt. 81 CE o 82 CE. Peraltro, dato che esiste un legame intrinseco tra le ammende e l’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, l’efficacia delle sanzioni inflitte dalle autorità garanti della concorrenza nazionali o comunitarie in forza dell’art. 83, n. 2, lett. a), CE è una condizione per l’applicazione uniforme degli artt. 81 CE e 82 CE. Ne consegue che la decisione che il giudice di uno Stato membro è chiamato a prendere nell’ambito di un procedimento relativo alla possibilità di dedurre dagli utili imponibili l’importo di un’ammenda, o parte di essa, è idonea a incidere sull’efficacia delle sanzioni in materia di pratiche anticoncorrenziali, e rischia, quindi, di compromettere l’applicazione uniforme degli artt. 81 CE o 82 CE. La Corte ha pertanto dichiarato che, in tale situazione, l’art. 15, del regolamento n. 1/2003 autorizza la Commissione a presentare osservazioni al giudice nazionale.
In materia di intese, la causa GlaxoSmithKline/Commissione (sentenza 6 ottobre 2009, cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P, C-519/06 P) ha offerto alla Corte l’occasione di pronunciarsi sulla compatibilità con l’art. 81 CE di accordi finalizzati a limitare il commercio parallelo di medicinali15. La Corte ha dichiarato che accordi miranti a vietare o a limitare il commercio parallelo sono finalizzati, in linea di principio, a restringere la concorrenza. Detto principio si applica al settore farmaceutico. L’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di un accordo non può essere subordinato alla prova che l’accordo comporta inconvenienti per i consumatori finali. Peraltro, la Corte ha dichiarato che, per poter essere esentato ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, un accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti ovvero a promuovere il progresso tecnico o economico. Tale contributo non si identifica con tutti i vantaggi che le imprese partecipanti all’accordo ne ricavano per la loro attività, bensì con vantaggi obiettivi rilevanti, idonei a compensare gli inconvenienti che ne derivano per la concorrenza. La Commissione può dunque procedere ad un’analisi
14 Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n 1/2003 (GU 2003, L 1, pag. 1).
15 Sulla valutazione, con riguarda all’art. 82 CE, delle misure unilaterali che limitano il commercio parallelo dei prodotti farmaceutici, v. sentenza 16 settembre 2008, cause riunite da C-468/06 a C-478/06, Sot. Lélos kai Sia, Racc. pag. I-7139.
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prospettica. È sufficiente che essa pervenga alla convinzione della probabilità che il rilevante vantaggio oggettivo si concretizzi per poter presumere che l’accordo implichi siffatti vantaggi. La Corte ha inoltre precisato che l’esame di un accordo, al fine di accertare se questo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico e se l’accordo medesimo sia fonte di rilevanti vantaggi oggettivi, esame che dev’essere compiuto alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova forniti nell’ambito della domanda di esenzione, può richiedere che si tenga conto delle caratteristiche e delle eventuali specificità del settore interessato dall’accordo, se tali caratteristiche e specificità risultano decisive ai fini del risultato dell’esame. Prendere in considerazione tali elementi non significa che l’onere della prova venga invertito, bensì garantisce solamente che l’esame della domanda di esenzione venga effettuato alla luce degli argomenti di fatto e degli elementi di prova idonei forniti dal richiedente.
Nella causa Archer Daniels Midland/Commissione (sentenza 9 luglio 2009, causa C-511/06 P), vertente su un’intesa illecita nel settore dell’acido citrico, la Corte si è soffermata sulle conseguenze per i diritti della difesa della qualificazione di leader dell’intesa. Siffatta qualificazione ha, infatti, ripercussioni significative sull’importo dell’ammenda da infliggere ad un’impresa. Si tratta, da un lato, di una circostanza aggravante e, dall’altro, di una circostanza che, in caso di cooperazione dell’impresa, esclude in partenza il beneficio di una significativa riduzione dell’ammenda. La Corte ha dichiarato che, se è vero che non spetta alla Commissione indicare nella comunicazione degli addebiti la maniera in cui essa intende avvalersi degli elementi di fatto per stabilire il livello dell’ammenda né, in particolare, se, sulla base di tali fatti, intenda qualificare un’impresa come leader di un’intesa, essa è tuttavia tenuta, quanto meno, a indicare tali elementi di fatto. Orbene, qualora i documenti e gli elementi probatori, da cui sono stati tratti i fatti posti alla base della qualificazione come leader dell’intesa, consistano in testimonianze di persone chiamate in causa nel procedimento di infrazione e rivestano pertanto un carattere soggettivo, il fatto di allegare questi documenti alla comunicazione degli addebiti, senza che detti fatti siano esplicitamente menzionati nello stesso testo della comunicazione, non consente all’impresa né di valutare la credibilità che la Commissione accorda a ciascuno di detti elementi e di contestarli, né, di conseguenza, di far valere utilmente i suoi diritti. Procedendo in questo modo, la Commissione viola i diritti della difesa dell’impresa interessata. Essa non può dunque fondarsi su detti elementi per qualificare l’impresa come leader dell’intesa. Inoltre, in assenza di altri elementi di prova nella comunicazione degli addebiti che consentono di attribuire detta qualificazione, la Commissione non può escludere a priori il beneficio di una riduzione molto significativa dell’ammenda in caso di cooperazione dell’impresa. Peraltro, nella stessa causa, la Corte ha confermato che la cessazione dell’infrazione fin dai primi interventi della Commissione non implica automaticamente l’applicazione di una riduzione dell’importo dell’ammenda. Essa ha ricordato inoltre che l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato è uno degli elementi, tra gli altri, da prendere in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione.
Con sentenza 24 settembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission (cause riunite C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P, C-137/07 P), pronunciata nel contesto dell’impugnazione nella causa «club Lombard», la Corte ha dichiarato che il fatto che un’intesa abbia per oggetto soltanto la distribuzione di prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che il commercio fra gli Stati membri possa essere pregiudicato. Dato che siffatta intesa ha, per sua natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato CE, esiste una forte presunzione di pregiudizio per il commercio fra gli Stati membri, che può essere esclusa solo se l’analisi delle caratteristiche dell’accordo e del contesto economico in cui si inserisce dimostri il contrario.
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Per contro, la Corte ha precisato che la Commissione non è affatto obbligata, in caso di infrazione commessa da una controllata, a verificare innanzi tutto se siano soddisfatte le condizioni per imputare l’infrazione alla società capogruppo. La Commissione ha infatti la scelta di sanzionare o la controllata che ha partecipato all’infrazione, o la società capogruppo che la controllava durante tale periodo.
Per quanto concerne la determinazione dell’importo delle ammende, la Corte ha innanzitutto giudicato che un’intesa orizzontale sui prezzi vertente su un settore economico di tale importanza come il settore bancario non può in linea di principio sottrarsi alla qualificazione come infrazione «molto grave», a prescindere dal suo contesto. Essa ha quindi precisato che, nella valutazione della gravità dell’infrazione e contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non si è basato sulla mera attuazione dell’intesa, ma ha constatato il suo impatto concreto sul mercato. Inoltre, la Corte ha valutato che, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende, la considerazione da parte della Commissione, per ripartire in diverse categorie le società che assumono il ruolo di istituti centrali all’interno di un gruppo bancario, delle quote di mercato delle componenti del gruppo non costituisce un’imputazione del comportamento illecito di queste ultime agli istituti centrali. Si tratta di un passo diretto ad assicurare che il livello delle ammende inflitte agli istituti centrali rifletta in maniera adeguata la gravità del loro proprio comportamento illecito. La Corte ha infine ricordato che, quanto all’entità della riduzione dell’ammenda, non spetta alla Corte sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce nel quadro della sua competenza giurisdizionale anche di merito.
In materia di abuso di posizione dominante la Corte ha pronunciato due sentenze importanti.
A seguito dell’impugnazione della France Télécom avverso la sentenza del Tribunale 30 gennaio 2007 (causa T-340/03, France Télécom/Commissione, Racc. pag. II-107), la Corte ha confermato detta sentenza, che aveva respinto il ricorso avverso la decisione con cui la Commissione infliggeva a questa società un’ammenda di 10,35 milioni di euro per abuso di posizione dominante sul mercato francese dell’accesso ad Internet ad alta velocità per la clientela residenziale. All’argomento di detta società, secondo il quale il Tribunale avrebbe violato l’art. 82 CE, considerando che la dimostrazione della possibilità di recuperare le perdite non costituisce un presupposto per l’accertamento di una pratica di prezzi predatori, la Corte ha risposto che detta possibilità non costituisce una condizione necessaria al fine di stabilire il carattere abusivo di siffatta politica dei prezzi. Detta possibilità costituisce soltanto un elemento pertinente per la valutazione del carattere abusivo della pratica in questione, in quanto essa può contribuire, ad esempio, ad escludere, in caso di applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi variabili, giustificazioni economiche diverse dall’eliminazione di un concorrente, o a stabilire, in caso di applicazione di prezzi inferiori alla media dei costi totali, ma superiori alla media dei costi variabili, l’esistenza di un piano volto ad eliminare un concorrente. Del resto, secondo la Corte, l’assenza di ogni possibilità di recupero delle perdite non basta ad escludere che l’impresa in questione giunga a rafforzare la sua posizione dominante a seguito, segnatamente, dell’uscita dal mercato di uno o più dei suoi concorrenti, di modo che il grado di concorrenza esistente sul mercato, già indebolito proprio a causa della presenza dell’impresa in questione, sia ulteriormente ridotto e che i consumatori subiscano un danno derivante dalla limitazione delle loro possibilità di scelta.
Nella causa Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commissione (sentenza 16 luglio 2009, causa C-385/07 P), la Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata del procedimento deve essere valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti, ha considerato che, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione alla norme di concorrenza, il precetto
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fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco
. Nel caso di una controversia relativa all’abuso di posizione dominante di un’impresa che esige un corrispettivo per l’utilizzo, estremamente diffuso, del suo logo, e tenuto conto delle eventuali ripercussioni dell’esito della controversia, un procedimento dinanzi al Tribunale che ha avuto una durata di circa 5 anni e 10 mesi, che non può essere giustificata da alcuna delle circostanze proprie del caso, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti o ancora del sopravvenire di incidenti procedurali provocati dalle parti, o dell’adozione da parte del Tribunale di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione, contravviene alle esigenze legate al rispetto di una durata ragionevole del procedimento. Tuttavia, la Corte ha spiegato che, se è vero che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento da parte del Tribunale costituisce un’irregolarità procedurale, l’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, deve essere interpretato ed applicato in una maniera che sia utile. Orbene, dato che non esiste alcun indizio da cui risulta che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento abbia potuto avere un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal tribunale. Inoltre, tenuto conto della necessità di far rispettare il diritto comunitario della concorrenza, non può essere consentito alla parte ricorrente, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, di rimettere in discussione l’esistenza di una violazione, quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale relativamente a tale violazione e al relativo procedimento amministrativo sono stati respinti in quanto infondati. Per contro, il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento può dar luogo ad una domanda di risarcimento nell’ambito di un ricorso presentato contro la Comunità ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
Diverse sentenze sono inoltre venute ad arricchire la giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato. Nella causa 3F/Commissione (sentenza 9 luglio 2009, causa C-319/07 P), la Corte, in sede di impugnazione, ha avuto l’occasione di puntualizzare la sua giurisprudenza sul meccanismo di ricorsi di annullamento in materia di aiuti, allorché il ricorso è intentato da un terzo, diverso dal beneficiario dell’aiuto. La causa nel procedimento principale verteva sulla domanda del principale sindacato dei lavoratori danesi di annullare una decisione della Commissione che aveva dichiarato un aiuto, in forma di un’esenzione dall’imposta sui redditi per i marittimi che lavorano a bordi di navi immatricolate sul registro internazionale danese dei natanti, destinato a mantenere sotto la bandiera nazionale navi che avrebbero potuto essere trasferite sotto bandiere di convenienza, compatibile con il mercato comune senza aprire il procedimento d’indagine formale ex art. 88, n. 2, CE. Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso del sindacato irricevibile, considerando che la decisione controversa non riguardava individualmente né il ricorrente né i suoi membri.
Nella sentenza la Corte ha innanzitutto ricordato che un ricorso contro una decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale è ricevibile qualora all’autore di tale ricorso debba essere riconosciuta la qualità di soggetto interessato, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, il cui ricorso intenda far rispettare i diritti procedurali. Ne consegue che non è da escludersi che un’associazione sindacale di lavoratori sia considerata come «interessata», ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, quando dimostri che i suoi stessi interessi, o quelli dei suoi aderenti, sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto.
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A questo riguardo, la Corte ha sottolineato che la questione era quella di sapere se la posizione concorrenziale del ricorrente rispetto agli altri sindacati fosse stata pregiudicata dalla concessione del detto aiuto. Orbene, non si può dedurre dalla circostanza che un accordo tra sindacati e datori di lavoro possa essere escluso, a causa della sua natura, del suo oggetto e degli obiettivi di politica sociale perseguiti, dall’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE, che le trattative collettive o le parti in queste coinvolte siano anch’esse, interamente e automaticamente, sottratte alle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato, o che un ricorso di annullamento eventualmente proposto dalle parti in parola sia pressoché automaticamente considerato irricevibile a causa del loro coinvolgimento nelle menzionate trattative. Infatti, escludere a priori la possibilità che un sindacato possa dimostrare di essere un soggetto interessato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, facendo valere il suo ruolo nel corso di trattative collettive e gli effetti su tale ruolo delle misure fiscali nazionali considerate dalla Commissione come aiuti compatibili con il mercato comune, sarebbe per sua natura idoneo a pregiudicare gli stessi obiettivi di politica sociale perseguiti, segnatamente, dagli art. 136, primo comma, CE e 138, primo comma, CE.
Inoltre, la Corte ha affermato che, considerato che non può essere escluso che organismi i quali rappresentano i lavoratori delle imprese beneficiarie di un aiuto possano, in quanto interessati ai sensi dell’art. 88, comma 2, CE, presentare alla Commissione le loro osservazioni su considerazioni di ordine sociale idonee, se del caso, ad essere prese in considerazione dalla stessa, il giudice comunitario, al fine di verificare se gli argomenti dedotti dal ricorrente dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al trasporto marittimo siano sufficienti per stabilire la sua qualità di soggetto interessato, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, deve nella fattispecie esaminare gli aspetti sociali derivanti dalla misura in discussione, tenuto conto di tali orientamenti comunitari, dal momento che questi ultimi fissano le condizioni normative per valutare la compatibilità dell’aiuto di Stato in discussione.
Investita di un’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale che aveva annullato una decisione della Commissione per difetto di motivazione, nella sentenza Commissione/Italia e Wam (sentenza 30 aprile 2009, causa C-494/06 P), la Corte ha dichiarato che il Tribunale giustamente aveva considerato che una motivazione generica, basata sul richiamo dei principi tratti dalla sentenza Tubemeuse (causa C-142/87, Racc. pag. I-959) non poteva, di per sé, essere ritenuta consona ai requisiti di cui all’art. 253 CE, in considerazione della fattispecie in esame. Secondo la Corte, nel caso di aiuti volti a finanziare, mediante prestiti a tasso agevolato, spese di penetrazione commerciale in Stati terzi, e allorché l’equivalente sovvenzione degli aiuti controversi è di un importo relativamente esiguo, l’incidenza degli aiuti sugli scambi e sulla concorrenza intracomunitaria è difficilmente percepibile, il che richiede che la Commissione motivi la propria decisione in maniera approfondita. Pertanto, il solo fatto che l’impresa beneficiaria partecipi agli scambi intracomunitari esportando una parte importante della propria produzione all’interno dell’Unione non può essere sufficiente, riguardo a detti aiuti, a dimostrare tali effetti.
Nella causa Uteca (sentenza 5 marzo 2009, causa C-222/07), la Corte ha dichiarato che l’art. 87 CE deve essere interpretato nel senso che una misura adottata da uno Stato membro, che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, non costituisce un aiuto di Stato a favore dell’industria cinematografica di questo stesso Stato membro. La Corte ha spiegato che non risulta che il vantaggio che una simile misura procura all’industria cinematografica dello Stato membro di cui trattasi costituisca un vantaggio che viene concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito 28
da tale Stato. Il vantaggio deriva da una normativa generale che fa obbligo agli operatori televisivi, siano essi pubblici o privati, di destinare una parte dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film per il cinema e per la televisione. Inoltre, a giudizio della Corte, non risulta nella fattispecie che il vantaggio di cui trattasi dipenda dal controllo esercitato dai pubblici poteri su siffatti operatori o da direttive date da questi stessi poteri a tali operatori.
Fiscalità
In questa materia, si ricorderà la causa TNT Post UK (sentenza 23 aprile 2009, causa C-357/07), che, in materia di imposta sul valore aggiunto, ha dato alla Corte l’occasione di precisare l’ambito di applicazione dell’esenzione dei «servizi pubblici postali», che figura all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388/CEE16. Nella controversia nel procedimento principale, la società TNT Post, che offre «servizi a monte» per la posta commerciale assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, contestava la legalità dell’esenzione dall’imposta dei servizi postali offerti dalla Royal Mail, unico fornitore del servizio postale universale nel Regno Unito e di cui né lo status né gli obblighi sono stati modificati a seguito della liberalizzazione del mercato postale in questo Stato nel 2006. Adita in via pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che la nozione di «servizi pubblici postali», che figura all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), sopra citato, si riferisce ad operatori, pubblici o privati, che si obbligano ad assicurare in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale, quale definito all’art. 3 della direttiva 97/67/CE17. A questo riguardo, l’esenzione prevista all’art. 13, parte A, n. 1, lett. a), sopra citato, è mantenuta identica, nonostante la liberalizzazione del servizio postale. La Corte ha peraltro precisato che detta esenzione si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni, ad eccezione dei trasporti di persone e delle telecomunicazioni, che i servizi pubblici postali effettuano in quanto tali, vale a dire a titolo della loro qualità di operatore che si obbliga a garantire in uno Stato membro la totalità o una parte del servizio postale universale. Essa non si applica alle prestazioni di servizi né alle cessioni di beni accessori a dette prestazioni le cui condizioni siano state negoziate individualmente.
Ravvicinamento delle legislazioni e legislazioni uniformi
In questo settore, in cui la giurisprudenza è stata ancora una volta molto copiosa, si comincerà col segnalare due sentenze relative all’aggiudicazione di appalti pubblici.
Nella causa Sea (sentenza 10 settembre 2009, causa C-573/07), vertente sull’assegnazione di un appalto relativo al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, la Corte ha ricordato che gli artt. 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in
16 Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
17 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE (GU L 176, pag. 21).
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base alla nazionalità, così come l’obbligo di trasparenza che ne discende non ostano all’affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico, qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e tale società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano.
Di conseguenza, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio dell’operatività delle disposizioni statutarie di cui trattasi, il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi sempre che, da una parte, l’attività di tale società sia limitata al territorio di detti enti e sia esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi, e, dall’altra, tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti, questi ultimi esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società.
La Corte ha inoltre precisato che, anche se non può escludersi che le quote di una società vengano vendute a investitori privati, ammettere che questa mera possibilità possa sospendere indefinitamente la valutazione sul carattere pubblico o meno del capitale di una società aggiudicataria di un appalto pubblico non sarebbe conforme al principio di certezza del diritto. L’apertura del capitale ad investitori privati può essere presa in considerazione solo se, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico, esiste una prospettiva concreta e a breve termine di una siffatta apertura.
Nella causa Commissione/Germania (sentenza 9 giugno 2009, causa C-480/06), vertente su un contratto relativo allo smaltimento dei rifiuti in un nuovo impianto di termovalorizzazione, stipulato tra quattro Landkreise (circoscrizioni amministrative) e i servizi per la nettezza urbana della città di Amburgo, senza che tale appalto fosse stato oggetto di una gara d’appalto, la Corte ha dichiarato che un contratto che costituisce tanto il fondamento quanto il quadro giuridico per la costruzione e la gestione future di un impianto destinato all’espletamento di un servizio pubblico, ossia la termovalorizzazione dei rifiuti, qualora sia stato stipulato soltanto da autorità pubbliche senza la partecipazione di una parte privata e non preveda né pregiudichi l’aggiudicazione degli appalti eventualmente necessari per la costruzione e la gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE18.
Infatti, un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti sia mediante propri strumenti, sia in collaborazione con altre autorità pubbliche, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi. A tale riguardo, da una parte, il diritto comunitario non impone in alcun modo alle autorità pubbliche di ricorrere ad una particolare forma giuridica per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico. Dall’altra, una cooperazione del genere tra autorità pubbliche non può rimettere in questione l’obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, allorché l’attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico e allorché viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati, di cui alla direttiva 92/50, cosicché nessun’impresa privata viene posta in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
18 Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
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Si segnala infine una serie di sentenze in cui la Corte ha dovuto interpretare la normativa comunitaria volta ad inquadrare le pratiche commerciali, nella prospettiva di una tutela del consumatore.
Nella causa Messner (sentenza 3 settembre 2009, causa C-489/07), riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, la Corte si è interrogata sulla possibilità di pretendere un’indennità dal consumatore receduto dal contratto dopo averlo firmato. Essa ha dichiarato che le disposizioni dell’art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva 97/7/CE19 devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale la quale preveda, in modo generico, che il venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza, nel caso in cui quest’ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini. Infatti, se il consumatore dovesse versare una siffatta indennità per il solo fatto che egli ha avuto la possibilità di utilizzare il bene per il tempo in cui esso ne ha avuto il possesso, egli potrebbe esercitare il suo diritto di recesso solo in cambio del pagamento di tale indennità, il che sarebbe in evidente contraddizione con la formulazione e con il fine della direttiva 97/7 e priverebbe in particolare il consumatore della possibilità di fare uso del termine di riflessione accordatogli da tale direttiva in piena libertà e senza alcuna pressione. Del pari, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso verrebbero messe in discussione se si imponesse al consumatore di pagare un’indennità per il solo fatto di aver esaminato e testato il bene. Essendo il diritto di recesso proprio finalizzato a dare tale possibilità al consumatore, il fatto che egli vi ricorra non può comportare che gli sia consentito di recedere unicamente a condizione di pagare un’indennità.
Tuttavia, queste stesse disposizioni non ostano a che venga imposto al consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che non vengano pregiudicati il fine della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, cosa che spetta al giudice nazionale determinare.
Nella causa Pannon GSM (sentenza 4 giugno 2009, causa C-243/08), la Corte ha rilevato che la tutela prevista a favore dei consumatori dalla direttiva 93/13/CEE20 si estende ai casi in cui il consumatore, che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva, si astenga dal dedurre l’abusività di detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un’azione giudiziaria comporterebbe. Il ruolo del giudice nazionale nell’ambito della tutela dei consumatori non si limita pertanto alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Se considera abusiva una siffatta clausola, il giudice nazionale è tenuto a disapplicarla, salvo qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante.
19 Direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE concernente la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).
20 Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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Allo stesso modo, una disposizione nazionale che prevede che il consumatore non è vincolato esclusivamente nei casi in cui egli abbia impugnato utilmente dinanzi al giudice nazionale una clausola contrattuale abusiva, non è compatibile con la direttiva. Infatti, detta disposizione esclude, per il giudice nazionale, la possibilità di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale.
La Corte ha inoltre rilevato che può essere considerata abusiva una clausola, contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.
Nello stesso ordine d’idee, la Corte, nella causa Asturcom Telecomunicaciones (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-40/08), ha dichiarato che un giudice nazionale investito di una domanda per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale che ha acquisito autorità di cosa giudicata, emesso in assenza del consumatore, è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, a valutare d’ufficio il carattere abusivo della clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, qualora, secondo le norme procedurali nazionali, egli possa procedere a tale valutazione nell’ambito di ricorsi analoghi di natura interna. In tal caso, incombe a detto giudice di trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale, affinché il consumatore di cui trattasi non sia vincolato da detta clausola.
In vista di siffatta valutazione la Corte ha precisato, da una parte, che l’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 è una norma di carattere imperativo e, d’altra parte, che, considerate la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che detta direttiva garantisce ai consumatori, il suo art. 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.
Nella causa Aventis Pasteur (sentenza 2 dicembre 2009, causa C-358/08), la Corte, pur richiamandosi alla giurisprudenza O'Byrne21, ha poi precisato che l’art. 11 della direttiva 85/374/CEE22 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale, la quale autorizzi la sostituzione di una parte convenuta ad un’altra nel corso di un procedimento giudiziario, sia applicata in modo tale da consentire che, dopo la scadenza del termine ivi fissato, un «produttore», ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva, sia citato come parte convenuta in un procedimento giudiziario promosso entro tale termine contro un’altra persona.
Tuttavia, da una parte, il citato art. 11 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il giudice nazionale consideri che, nel procedimento giudiziario avviato entro il termine fissato da tale articolo nei confronti della società controllata al 100% dal «produttore», ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 85/374, il produttore possa essere sostituito alla controllata, ove detto giudice constati che l’immissione in circolazione del prodotto di cui trattasi è stata di fatto determinata da tale produttore.
21 Sentenza 9 febbraio 2006, causa C-127/04, Racc. pag. I-1313.
22 Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29).
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D’altra parte, l’art. 3, n. 3, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che, qualora il soggetto danneggiato da un prodotto che si asserisce essere difettoso non abbia ragionevolmente potuto identificarne il produttore prima di esercitare i suoi diritti nei confronti del fornitore del medesimo, detto fornitore deve essere considerato «produttore», segnatamente ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della detta direttiva, ove non abbia comunicato al danneggiato, diligentemente e di propria iniziativa, l’identità del produttore o del suo proprio fornitore, cosa che spetta al giudice nazionale accertare alla luce delle circostanze della fattispecie.
Per quanto concerne le pratiche commerciali sleali, la Corte è stata indotta ad interpretare la direttiva 2005/29/CE23 nella causa VTB-VAB (sentenza 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07). Essa ha dichiarato che la detta direttiva si oppone ad una normativa nazionale che, che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie – pertanto in termini generali e preventivi – vieta qualsiasi offerta congiunta del venditore a un consumatore.
Infatti, detta normativa stabilisce il principio del divieto di offerte congiunte, mentre tali pratiche non sono previste dall’allegato I della stessa direttiva, allegato che elenca esaustivamente le sole pratiche commerciali vietate in ogni caso, che non devono, pertanto, costituire l’oggetto di un esame caso per caso.
La Corte ha ricordato che tale direttiva procede a un’armonizzazione completa, a livello comunitario, delle norme relative alle pratiche commerciali sleali. Pertanto, gli Stati membri non possono adottare misure più restrittive di quelle definite dalla detta direttiva, neppure al fine di garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori.
Orbene, nel fissare una presunzione di illegittimità delle offerte congiunte, mentre la legge nazionale prevede un certo numero di deroghe al menzionato divieto, una normativa nazionale non soddisfa i requisiti posti da tale direttiva.
Nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, due sentenze meritano una breve presentazione.
In primo luogo, la causa FEIA (sentenza 2 luglio 2009, causa C-32/08), in cui la Corte ha dichiarato che l’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/200224, secondo cui il diritto al disegno o modello comunitario spetta al datore di lavoro qualora il disegno o il modello sia stato sviluppato da un dipendente nell’esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, salvo patto contrario o diversa disposizione della legislazione nazionale applicabile, non si applica al disegno o modello comunitario creato su commissione. Infatti, il legislatore comunitario ha inteso definire il regime speciale previsto dall’art. 14, n. 3, del regolamento attraverso un tipo specifico di rapporto contrattuale, segnatamente il rapporto di lavoro, il che esclude l’applicabilità di detto n. 3 agli altri rapporti contrattuali, come quello relativo a un disegno o modello comunitario creato su commissione.
23 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
24 Regolamento (CE) del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, sui disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).
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Nel caso in cui, da un lato, si tratta di disegni o modelli comunitari non registrati che sono stati creati su commissione e, dall’altro, la legge nazionale non assimila siffatti disegni o modelli a quelli realizzati nell’ambito di un rapporto di lavoro, l’art. 14, n. 1, del regolamento n. 6/2002 dev’essere interpretato nel senso che il diritto al disegno o modello comunitario spetta all’autore, salvo che quest’ultimo non lo abbia trasferito al suo avente causa a mezzo di un contratto. Infatti, la possibilità di trasferire, a mezzo di un contratto, il diritto al disegno o modello comunitario dall’autore al suo avente causa, ai sensi dell’art. 14, n. 1, del detto regolamento, è conforme sia all’enunciato di detto articolo, sia agli obiettivi perseguiti dal detto regolamento. A questo riguardo, l’adeguamento della tutela dei disegni o modelli comunitari alle esigenze di tutti i settori economici della Comunità attraverso un trasferimento contrattuale del diritto al disegno o modello comunitario è idoneo a contribuire all’obiettivo essenziale dell’esercizio effettivo dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario su tutto il territorio della Comunità. Del resto, una migliore protezione dei disegni e modelli non solo promuove il contributo dei singoli disegnatori all’eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l’emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare il contenuto di un tale contratto e, al riguardo, determinare se, eventualmente, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato sia stato effettivamente trasferito dall’autore al suo avente causa applicando, nell’ambito di detta verifica, la legislazione relativa ai contratti al fine di determinare a chi spetti, ai sensi dell’art. 14, n. 1, del citato regolamento, il diritto al disegno o modello comunitario non registrato.
In secondo luogo, nella sentenza Sony Music Entertainment (sentenza 20 gennaio 2009, causa C-240/07), la Corte ha dichiarato che la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, nella fattispecie i diritti di riproduzione di fonogrammi, prevista dalla direttiva 2006/116/CE25, si applica, in forza dell’art. 10, n. 2, di tale direttiva, anche quando il bene in questione non è mai stato protetto nello Stato membro in cui è chiesta la protezione. Infatti, dalla lettera di tale disposizione emerge che la prima condizione alternativa riguarda la previa esistenza di una protezione del bene in questione almeno in uno Stato membro. Detta norma non richiede che tale Stato membro sia quello in cui è chiesta la protezione prevista dalla stessa direttiva. Inoltre, mentre tale direttiva è diretta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità, un’interpretazione dell’art 10, n. 2, della direttiva 2006/116 secondo la quale l’applicazione di questa condizione sarebbe subordinata alla previa esistenza di una protezione garantita dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è chiesta la protezione prevista dalla direttiva in questione, anche qualora una siffatta previa protezione sia stata concessa in un altro Stato membro, non è conforme né alla lettera stessa della disposizione di cui trattasi né alla finalità di tale direttiva.
La Corte ha aggiunto che anche l’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/116 deve essere interpretato nel senso che le durate di protezione previste da tale direttiva si applicano in una situazione in cui l’opera o il soggetto in questione, alla data del 1° luglio 1995, era protetto, in quanto tale, almeno in uno Stato membro, in applicazione delle disposizioni nazionali di quest’ultimo in materia di diritto d’autore o di diritti connessi, e in cui il titolare di siffatti diritti su tale opera o soggetto, cittadino di un paese terzo, beneficiava, a quella data, della protezione prevista da dette disposizioni nazionali. Infatti, la questione, nel contesto di tale disposizione, se un titolare di diritti connessi al diritto d’autore su un’opera o un soggetto, cittadino di un paese terzo, disponesse di protezione, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro deve essere valutata alla luce delle disposizioni nazionali di tale Stato membro, e non di quelle dello Stato
25 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).
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membro nel quale è chiesta la protezione prevista da tale direttiva. Una siffatta conclusione è inoltre suffragata dagli obiettivi di armonizzazione della direttiva in questione, e, in particolare, da quello di prevedere uno stesso punto d’inizio per il calcolo della durata di protezione dei diritti connessi al diritto d’autore e le stesse durate di protezione di tali diritti in tutta la Comunità. Ne consegue che, per un’opera o un soggetto protetto, alla data del 1° luglio 1995, almeno in uno Stato membro ai sensi delle disposizioni nazionali di tale Stato membro, il fatto che il titolare di tale protezione sia cittadino di un paese terzo e non disponga, nello Stato membro in cui è chiesta la durata di protezione prevista dalla direttiva 2006/116, di una protezione in forza del diritto nazionale di quest’ultimo Stato membro, non è determinante ai fini dell’applicazione dell’art. 10, n. 2, di detta direttiva. Ciò che rileva è, infatti, appurare se l’opera o il soggetto in questione disponesse di una protezione alla data del 1° luglio 1995, in forza delle disposizioni nazionali di almeno uno Stato membro.
Anche altri settori, che sono stati oggetto di un’armonizzazione a livello comunitario, hanno dato luogo a contenzioso.
Nella causa Damgaard (sentenza 2 aprile 2009, causa C-421/07), la Corte ha dovuto precisare la nozione di pubblicità nel settore dei medicinali per uso umano. Un giornalista era stato perseguito per aver divulgato pubblicamente informazioni sulle caratteristiche e sulla disponibilità di un medicinale, la cui immissione in commercio non è autorizzata in tutti gli Stati membri, mentre la direttiva 2001/83/CE26 prevede un livello elevato di tutela dei consumatori nel settore dell’informazione e della pubblicità relativa ai medicinali. Interrogata sull’interpretazione che deve pertanto essere data all’art. 86 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE27, la Corte ha dichiarato che la divulgazione da parte di un terzo di informazioni relative ad un medicinale, in particolare alle sue proprietà curative o profilattiche, può essere considerata come pubblicità ai sensi di detto articolo, anche quando tale terzo agisce di propria iniziativa e in piena autonomia, giuridica e di fatto, rispetto al produttore o al venditore di un tale medicinale. La Corte ha aggiunto che spetta al giudice nazionale determinare se tale divulgazione costituisca un’azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.
Nella causa UTECA, citata, la Corte ha dichiarato che la direttiva 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36CE28, e, più in particolare, il suo art. 3, nonché l’art. 12 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa spagnola che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificamente, il 60% di tale 5% a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Secondo la Corte, a prescindere dalla questione se una siffatta misura rientri nei settori coperti da tale direttiva, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti ad adottarla, a condizione che rispettino le libertà fondamentali garantite dal Trattato.
26 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67)
27 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 136, pag. 34).
28 Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).
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Se è vero che tale misura, laddove ha ad oggetto l’obbligo di destinare a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato il 60% del 5% dei ricavi di esercizio destinati al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione, costituisce una restrizione a diverse libertà fondamentali, e cioè la libera prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei lavoratori, essa può tuttavia essere giustificata dall’obiettivo di difendere e di promuovere una o più lingue ufficiali dello Stato membro interessato. A questo proposito, detta misura, in quanto istituisce un obbligo di investire nei film per il cinema e per la televisione la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, appare idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo. Parimenti, a giudizio della Corte, non risulta che una siffatta misura ecceda quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo menzionato. Infatti, tale misura riguarda, anzitutto, solo il 3% dei ricavi di esercizio degli operatori e una siffatta percentuale non può essere considerata sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Del resto, una misura del genere non eccede quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito per il solo fatto che non prevede criteri che consentano di classificare le opere di cui trattasi come «prodotti culturali». Poiché la lingua e la cultura sono intrinsecamente legate, non si può ritenere che l’obiettivo perseguito da uno Stato membro, consistente nel difendere e promuovere una o più delle sue lingue ufficiali, debba necessariamente essere corredato da altri criteri culturali affinché possa giustificare una restrizione a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. Tale misura non eccede nemmeno quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito per il solo fatto che i beneficiari del finanziamento di cui trattasi sono per la maggioranza imprese cinematografiche stabilite in tale Stato membro. Il fatto che il criterio su cui tale misura si fonda, cioè il criterio linguistico, possa costituire un vantaggio per imprese cinematografiche che operano nella lingua considerata dal detto criterio e che pertanto possono, in pratica, essere per la maggior parte originarie dello Stato membro di cui tale lingua costituisce una lingua ufficiale, appare inerente all’obiettivo perseguito. Una tale situazione non può costituire, di per sé, la prova del carattere sproporzionato della misura di cui trattasi, se non si vuole privare di senso il riconoscimento, come ragione imperativa di interesse pubblico, dell’obiettivo, perseguito da uno Stato membro, di difendere e di promuovere una o più delle sue lingue ufficiali. Infine la Corte ha precisato, per quanto riguarda l’art. 12 CE, che tale disposizione è destinata ad applicarsi in modo autonomo solo in situazioni disciplinate dal diritto comunitario per le quali il Trattato non prevede regole specifiche di non discriminazione. Orbene, al principio di non discriminazione è stata data attuazione, nei settori della libera circolazione dei lavoratori, del diritto di stabilimento, della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali, rispettivamente, dagli artt. 39, n. 2, CE, 43 CE, 49 CE e 56 CE. Dal momento che risulta da quanto sopra che la misura in parola non appare essere incompatibile con le dette disposizioni del Trattato, tale misura non può neppure essere considerata incompatibile con l’art. 12 CE.
Marchi
In questo settore, si ricorderà la causa PAGO International (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-301/07), che ha precisato i requisiti che un marchio deve soddisfare per godere di «notorietà», ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/9429. Ragionando per analogia con la sentenza Davidoff (sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Racc. pag. I-389), la Corte ha innanzitutto considerato che, nonostante il tenore letterale del
29 Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
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citato art. 9, n. 1, lett. c), e in considerazione dell’economia generale e degli obiettivi del sistema di cui esso. fa parte, la tutela dei marchi comunitari notori non può essere minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. Pertanto, secondo la Corte, detto articolo tutela ugualmente un marchio comunitario notorio per prodotti o servizi simili a quelli per i quali tale marchio è registrato. La Corte ha poi dichiarato che, per godere della protezione prevista da detta disposizione, un marchio comunitario deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità, e che, tenuto conto della notorietà del marchio PAGO International nell’intero territorio di uno Stato membro, vale a dire quello dell’Austria, detto territorio può essere considerato parte sostanziale del territorio della Comunità.
Politica sociale
In questo settore la Corte si è trovata ad affrontare problematiche inedite. La causa Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e a. (sentenza 10 settembre 2009, causa C-44/08) le ha consentito di pronunciarsi, per la prima volta, sulla portata dell’obbligo di informazione e di consultazione, previsto dall’art. 2 della direttiva 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi30.
Per quanto riguarda il momento in cui sorge l’obbligo di consultazione, la Corte ha stimato che è l’adozione, nell’ambito di un gruppo di imprese, di decisioni strategiche o di modifiche di attività che costringono il datore di lavoro a prevedere o progettare licenziamenti collettivi che fa insorgere per tale datore di lavoro un obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Essa ha precisato, inoltre, che l’insorgenza di detto obbligo prescinde dalla circostanza che il datore di lavoro sia già in grado di fornire ai rappresentanti dei lavoratori tutte le informazioni richieste dall’art. 2, n. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 98/59.
Per quanto attiene alla designazione del titolare dell’obbligo di consultazione, la Corte ha precisato che il solo destinatario degli obblighi in materia d’informazione, di consultazione e di notifica è il datore di lavoro. Un’impresa che controlla il datore di lavoro, anche se può adottare decisioni vincolanti nei confronti di quest’ultimo, non ha la qualità di datore di lavoro. Nel caso di un gruppo di imprese composto da una società controllante e da una o più controllate, l’obbligo di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori sorge in capo alla controllata che ha la qualità di datore di lavoro soltanto quando tale controllata, nell’ambito della quale si prevede che saranno effettuati licenziamenti collettivi, è stata individuata.
Per quanto riguarda la conclusione dell’iter di consultazione, la Corte ha affermato che, nel caso di un gruppo di imprese, la procedura di consultazione deve essere conclusa dalla controllata interessata dai licenziamenti collettivi prima che detta controllata, eventualmente su istruzione diretta della sua società controllante, risolva i contratti dei lavoratori interessati da tali licenziamenti.
Nella causa Mono Car Styling (sentenza 16 luglio 2009, causa C-12/08), la Corte si è pronunciata, anche qui per la prima volta, sulla questione se la direttiva 98/5931 conferisca o
30 Direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE (GU L 225, pag. 16).
31 V. nota precedente.
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meno un diritto individuale ai lavoratori che vogliono contestare una violazione della procedura di informazione e di consultazione.
A suo avviso, il diritto all’informazione e alla consultazione previsto dalla direttiva 98/59, e segnatamente dal suo art. 2, è concepito a favore dei lavoratori intesi come collettività e presenta quindi natura collettiva. Ebbene, il livello di tutela di tale diritto collettivo, richiesto dall’art. 6 di detta direttiva, è raggiunto, allorché la normativa nazionale applicabile conferisce ai rappresentanti dei lavoratori un diritto ad agire che non sia corredato da alcun limite o condizione specifica. L’art. 6 della direttiva 98/59, in combinato disposto con l’art. 2 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che istituisce procedure volte a consentire sia ai rappresentanti dei lavoratori sia a questi ultimi, individualmente considerati, di far controllare l’osservanza degli obblighi previsti da tale direttiva, ma che limita il diritto d’azione individuale dei lavoratori quanto alle censure che possono essere sollevate e lo assoggetta alla condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano previamente formulato obiezioni nei confronti del datore di lavoro e che il lavoratore interessato abbia previamente comunicato al datore di lavoro il fatto che lamenta l’inosservanza della procedura di informazione e di consultazione.
La Corte ha inoltre ricordato che, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale deve, in virtù del principio dell’interpretazione conforme del diritto nazionale, prendere in considerazione il complesso delle norme di quest’ultimo ed interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di una direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima. Pertanto, nella misura in cui l’art. 2 della direttiva 98/59 osta ad una normativa nazionale che riduca gli obblighi del datore di lavoro che intende procedere a licenziamenti collettivi rispetto a quelli da esso previsti, spetta al giudice nazionale garantire, nell’ambito della sua competenza, che gli obblighi che incombono a siffatto datore di lavoro non siano ridotti rispetto a quelli dettati dall’art. 2 della citata direttiva.
Nella causa Meerts (sentenza 22 ottobre 2009, causa C-116/08), la Corte ha avuto l’occasione di precisare i diritti di un lavoratore licenziato durante un congedo parentale a tempo parziale, derivanti dalla direttiva 96/34/CE, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES32.
Partendo dalla constatazione che la clausola 2, n. 6, del citato accordo quadro prevede che i diritti acquisiti o in via di acquisizione, da parte del lavoratore, alla data di inizio del congedo parentale restino immutati fino alla fine del congedo stesso, la Corte ha dichiarato che risulta sia dal disposto di detta clausola, sia dal contesto in cui essa si inserisce che tale disposizione mira ad evitare la perdita o la riduzione dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro, acquisiti o in corso di acquisizione, di cui il lavoratore già dispone quando inizia il congedo parentale, e a garantire che, al termine di tale congedo, la sua situazione, riguardo a tali diritti, sia la medesima che possedeva precedentemente a detto congedo. Alla luce dell’obiettivo di parità di trattamento tra uomini e donne perseguito dall’accordo quadro sul congedo parentale, l’obbligo di rispetto dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione dev’essere inteso nel senso che esso esprime un principio di diritto sociale comunitario particolarmente importante e non può essere interpretato in modo restrittivo. Dagli obiettivi dell’accordo quadro sul congedo parentale risulta che la nozione di «diritti acquisiti o in via di acquisizione» dell’accordo quadro comprende l’insieme dei diritti e dei vantaggi, in contanti o in natura, derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto
32 Direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, (GU L 145, pag. 4), come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/75/CE (GU 1998, L 10, pag. 24).
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di lavoro, che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro alla data di inizio del congedo parentale. Tra tali diritti e vantaggi sono ricompresi tutti quelli relativi alle condizioni di lavoro, come il diritto di un lavoratore in regime di tempo pieno che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale ad un termine di preavviso in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, di un contratto a tempo indeterminato, termine di preavviso la cui durata dipende dall’anzianità del lavoratore nell’impresa ed il cui scopo consiste nel facilitare la ricerca di un nuovo impiego. Tale insieme di diritti e vantaggi sarebbe vanificato se, nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge in caso di licenziamento intervenuto durante un congedo parentale a tempo parziale, un lavoratore assunto in regime di tempo pieno perdesse il diritto alla determinazione dell’indennità di licenziamento che gli spetta in base alla retribuzione relativa al suo contratto di lavoro. Pertanto, una normativa nazionale che si risolvesse in una riduzione dei diritti che discendono dal rapporto di lavoro in caso di congedo parentale potrebbe dissuadere il lavoratore dal fruire del congedo stesso e incitare il datore di lavoro a licenziare, tra i lavoratori, quelli che si trovano in una situazione di congedo parentale piuttosto che gli altri. Ciò si porrebbe in diretto contrasto con la finalità dell’accordo quadro sul congedo parentale, che ha tra i suoi obiettivi quello di una migliore conciliazione della vita professionale con quella familiare.
La Corte ha concluso che l’accordo quadro sul congedo parentale osta a che, in caso di risoluzione unilaterale, da parte del datore di lavoro, senza un motivo grave o in violazione del termine legale di preavviso, del contratto di lavoro di un lavoratore assunto a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno durante un periodo in cui quest’ultimo fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, l’indennità dovuta al lavoratore sia calcolata sulla base della retribuzione ridotta che questi percepisce quando si verifica il licenziamento.
Nella causa Hütter (sentenza 18 giugno 2009, causa C-88/08), la Corte ha giudicato che una normativa nazionale che esclude che siano presi in considerazione i periodi di lavoro svolti precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età, ai fini della determinazione dello scatto nel quale vengono collocati i dipendenti a contratto del pubblico impiego di uno Stato membro, opera una discriminazione fondata sull’età, che non può essere legittimamente giustificata e che è, pertanto, contraria al diritto comunitario.
Nella sentenza, essa constata che siffatta normativa, che introduce una differenza di trattamento tra gli individui in funzione dell’età alla quale hanno acquisito la loro esperienza professionale, determina una differenza di trattamento fondata direttamente sul criterio dell’età, ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 2, lett. a), della direttiva 2000/78/CE33.
La Corte osserva poi che gli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, ovvero quello di non svantaggiare la formazione secondaria generale rispetto alla formazione professionale, e valorizzare l’inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione professionale, sono obiettivi legittimi, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78.
Ciononostante, la Corte constata che detti due obiettivi sembrano contraddittori nei limiti in cui la misura controversa non li può favorire contemporaneamente. Inoltre, con riguardo all’obiettivo di non svantaggiare la formazione secondaria generale rispetto alla formazione professionale, la Corte sottolinea che il criterio dell’età alla quale è stata acquisita l’esperienza precedente si applica indipendentemente dal tipo di formazione seguita. Ciò premesso, detto criterio non appare adeguato rispetto alla realizzazione dell’obiettivo. Con riguardo all’obiettivo di valorizzare
33 Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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l’inserimento sul mercato del lavoro dei giovani che hanno seguito una formazione professionale, la Corte sottolinea che l’esclusione della rilevanza dell’esperienza acquisita precedentemente al compimento del diciottesimo anno di età si applica senza distinzioni a tutti i dipendenti a contratto del pubblico impiego, indipendentemente dall’età alla quale siano stati assunti. Non prendendo in considerazione l’età delle persone al momento della loro assunzione, detta disposizione non risulta pertanto appropriata al fine di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di una categoria di lavoratori definita dalla giovane età degli stessi.
La Corte ne desume che la discriminazione, introdotta dalla normativa in oggetto, non può essere considerata come giustificata ed è dunque contraria agli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78.
Ambiente
Come gli anni precedenti, i contenziosi relativi al diritto ambientale sono stati molto presenti nelle aule della Corte.
Nella causa Commissione/Malta (sentenza 10 settembre 2009, causa C-76/08), la Corte ha dovuto esaminare se, come sosteneva la Commissione, la Repubblica di Malta fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici34, autorizzando la caccia primaverile alla quaglia e alla tortora dal 2004 al 2007.
Infatti, ai sensi dell’art. 7, nn. 1 e 4, della citata direttiva, queste due specie non devono essere cacciate durante il tragitto di ritorno verso il luogo della nidificazione. L’art. 9, n.1, della medesima direttiva autorizza tuttavia talune deroghe, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.
La Corte osserva che, anche se le due specie in discussione erano effettivamente presenti in autunno a Malta negli anni in questione, durante tale periodo i cacciatori potevano catturare soltanto una quantità trascurabile di uccelli. Peraltro, in questo periodo soltanto una parte limitata del territorio di Malta è frequentata da questi uccelli. Infine, la popolazione di queste due specie di uccelli non si situa al di sotto di un livello soddisfacente. Risulta, in particolare, dall’elenco rosso delle specie minacciate stabilito dall’Unione internazionale per la conservazione della natura che le specie di cui trattasi figurano nella cosiddetta categoria di «preoccupazione minore». La Corte ritiene che, in dette circostanze molto particolari, la caccia autunnale non può essere considerata nel senso che essa costituisce, a Malta, un’alternativa soddisfacente alla caccia primaverile.
Tuttavia, detta constatazione, lungi dal consentire senza limiti la possibilità di autorizzare la caccia in primavera, consente tale apertura solo nella stretta misura in cui è necessaria e qualora gli altri obiettivi perseguiti dalla direttiva non siano minacciati. La Corte afferma così che l’apertura di un periodo di caccia primaverile, durante il quale le due specie cacciate ritornano al loro luogo di nidificazione, e che comporta una mortalità tre volte superiore, per la quaglia, e otto volte superiore, per la tortora, a quella risultante dalla pratica della caccia durante il periodo
34 GU L 103, pag. 1.
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autunnale, non costituisce una soluzione adeguata e rigorosamente proporzionata all’obiettivo di conservazione delle specie perseguito dalla direttiva.
Ciò premesso, la Corte constata che la Repubblica di Malta non ha rispettato le condizioni della deroga ed è pertanto venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva.
Nella causa Commissione/Polonia (sentenza 16 luglio 2009, causa C-165/08), la Corte è stata chiamata ad esaminare se, come sosteneva la Commissione, la Repubblica di Polonia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle direttive 2001/18/CE35 e 2002/53/CE36, vietando in modo generale l’immissione in commercio di sementi di varietà geneticamente modificate e l’inclusione delle medesime nel catalogo nazionale delle varietà.
La Repubblica di Polonia sosteneva, originariamente, che le direttive 2001/18 e 2002/53 non potevano essere applicate nella fattispecie, in quanto esse perseguivano obiettivi di libera circolazione, di tutela dell’ambiente e della salute, mentre la normativa nazionale era guidata da motivi etici e religiosi. In altri termini, le disposizioni nazionali controverse erano estranee all’ambito di applicazione delle dette direttive, cosicché gli ostacoli alla libera circolazione degli OGM generati da tali disposizioni, in potenziale violazione dell’art. 28 CE potevano, eventualmente, essere giustificati in forza dell’art. 30 CE.
La Corte ha dichiarato che, per risolvere la controversia, non era necessario pronunciarsi sulla questione se gli Stati membri conservassero una facoltà d’invocare motivi etici o religiosi per giustificare l’adozione di misure interne in deroga alle disposizioni delle direttive 2001/18 e 2002/53. Era sufficiente constatare che la Repubblica di Polonia non aveva dimostrato che le disposizioni nazionali controverse perseguivano effettivamente le finalità invocate. Ciò premesso, divieti di carattere generale come quelli introdotti dalle disposizioni nazionali controverse violavano gli obblighi che derivano alla Repubblica di Polonia sia dagli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18, sia dagli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva 2002/53. La Corte conclude da dette considerazioni che uno Stato membro che vieti la libera circolazione di sementi di varietà geneticamente modificate, nonché l’iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 22 e 23 della direttiva 2001/18/CE, nonché degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva 2002/53.
Nell’ambito di una causa vertente sul calcolo della tassa sui rifiuti (causa 16 luglio 2009, Futura Immobiliare e a., causa C-254/08), secondo il principio «chi inquina paga», la Corte ha interpretato l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12/CE37 nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.
35 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).
36 Direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1).
37 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9).
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Il giudice ha fondato il suo ragionamento sul fatto che, in una situazione in cui i detentori di rifiuti li consegnano ad un raccoglitore, l’art. 15, lett. a), stabilisce che, conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti dev’essere sostenuto dai detentori dei medesimi. Orbene, è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore. In tali circostanze, ricorrere a criteri basati, da un lato, sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano nonché della loro destinazione e/o, dall’altro, sulla natura dei rifiuti prodotti, poteva consentire di calcolare i costi dello smaltimento di tali rifiuti e di ripartirli tra i vari «detentori», in quanto questi due criteri erano in grado di influenzare direttamente l’importo di detti costi.
La Corte ha precisato che spettava tuttavia al giudice del rinvio accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non comportasse che taluni detentori, nel caso di specie le aziende alberghiere, si facessero carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.
Visti, asilo e immigrazione
Le cause in materia di asilo tendono a moltiplicarsi e la Corte ha avuto l’occasione di interpretare per la prima volta diverse direttive in questo settore.
Così, nella causa Petrosian e a. (sentenza 29 gennaio 2009, causa C-19/08), la Corte si è occupata della procedura di trasferimento di una domanda di asilo e ha avuto l’occasione di interpretare a questo fine il regolamento (CE) n 343/200338. La famiglia Petrosian, di origine armena, aveva presentato una domanda d’asilo in Francia, quindi in Svezia. Le autorità nazionali svedesi volevano rinviare la famiglia in Francia, decisione che tuttavia è stata impugnata a più riprese dalla famiglia Petrosian, di modo che il termine di sei mesi, previsto dall’art. 20, n. 1, lett. d), del detto regolamento, era scaduto. Detto termine, che «decorre a partire dalla decisione sul ricorso o sulla revisione», si presume consenta allo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda di asilo di procedere al trasferimento, mentre la sua scadenza ha l’effetto di rendere responsabile questo stesso Stato. La questione centrale della sentenza verteva sull’avvenimento idoneo a far decorrere il termine di sei mesi.
Nella sua risposta, la Corte ha distinto due ipotesi, a seconda che le normative nazionali prevedano un ricorso sospensivo o meno. Così essa ha dichiarato che, qualora non sia previsto alcun ricorso idoneo ad avere effetto sospensivo, il termine di esecuzione del trasferimento decorre a partire dalla decisione, esplicita o presunta, mediante la quale lo Stato membro richiesto di acconsentire al trasferimento ha accettato la ripresa in carico dell’interessato. Per contro, qualora la normativa dello Stato membro richiedente il trasferimento preveda l’effetto sospensivo di un ricorso, il termine di esecuzione del trasferimento decorre non già a partire dalla decisione giurisdizionale provvisoria che sospende l’esecuzione del procedimento di trasferimento, bensì soltanto a partire dalla decisione giurisdizionale che statuisce sulla fondatezza del procedimento e che non può più ostacolare detta esecuzione. Infatti, alla luce dell’obiettivo perseguito mediante la fissazione di un termine per gli Stati membri, il dies a quo di
38 Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
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quest’ultimo deve essere determinato in modo tale che gli Stati membri dispongano di un termine di sei mesi che si presume essi sfruttino a pieno per disciplinare le modalità tecniche della realizzazione del trasferimento. Inoltre, la Corte ha tenuto conto del rispetto della tutela giurisdizionale e del principio di autonomia procedurale degli Stati membri.
Successivamente, nella causa Elgafaji (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla portata della protezione sussidiaria accordata dall’art. 15 della direttiva 2004/83/CE39, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato. La questione sollevata era quella di sapere se la condizione dell’«esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale», prevista dalla lett. c) del detto articolo, debba intendersi, come richiesto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel senso che essa esige che il richiedente la protezione sussidiaria fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale.
La Corte ha risposto a detta questione in senso negativo. Essa ha innanzitutto affermato l’autonomia dell’art. 15, osservando che esso ha un contenuto diverso da quello dell’art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU) e deve, pertanto essere interpretato autonomamente. Quindi essa ha considerato che il danno, definito alla lett. c), come consistente in una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, riguarda il rischio di un danno più generale rispetto agli altri due tipi di danni definiti al medesimo articolo, come la pena di morte, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno di un tipo particolare. Inoltre la minaccia a cui si fa riferimento è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale».
Infine, la violenza in questione all’origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. A questo riguardo, la Corte ha precisato che, tanto più il richiedente sarà eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria. La Corte ha concluso sottolineando che l’interpretazione in questo modo data all’art. 15, lett. c), è pienamente compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e in particolare con la giurisprudenza relativa all’art. 3.
Infine, con la questione sollevata nelle cause riunite Zurita García e Choque Cabrera (sentenza 22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-348/08), si domandava se la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS») e il codice frontiere Schengen obblighino le autorità competenti degli Stati membri a prendere una decisione d’espulsione nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo di cui è appurato che si trova in una situazione irregolare sul territorio di uno Stato membro. I fatti all’origine di questa causa riguardavano la sig.ra Garcia e il sig. Cabrera, che si erano visti opporre due decisioni d’espulsione perché si trovavano in una situazione irregolare sul territorio spagnolo. Orbene, secondo la legge spagnola e l’interpretazione che ad essa viene data, la sanzione irrogata in tale caso deve limitarsi a un’ammenda, in mancanza di ulteriori elementi che giustifichino la sostituzione
39 Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
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dell’ammenda con l’espulsione. La sig.ra Garcia e il sig. Cabrera hanno dunque adito il giudice nazionale, che, a sua volta, si è rivolto alla Corte.
Nella sentenza, la Corte ha innanzitutto constatato che esiste una discordanza tra la versione spagnola e le altre versioni linguistiche. Dato che la versione in lingua spagnola era peraltro la sola in cui l’espulsione appariva come un obbligo, e non una facoltà per le autorità, la Corte ha concluso che la volontà reale del legislatore non è stata quella d’imporre agli Stati membri l’obbligo di espulsione. Inoltre, la Corte ha constatato che la CAAS privilegia la partenza volontaria del cittadino in una situazione irregolare. Ancora, se la CAAS prevede che, in determinate circostanze, un cittadino di un paese terzo debba essere espulso dallo Stato membro nel territorio del quale è stato fermato, questa conseguenza è tuttavia subordinata alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Pertanto, la Corte ha stimato che spetta al diritto nazionale di ciascuno Stato membro stabilire, in particolare per quanto riguarda le condizioni per procedere all’espulsione, le modalità d’applicazione delle norme di base stabilite dalla CAAS, relative ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel suo territorio. La Corte ha concluso che né la CAAS né il codice frontiere Schengen obbligano gli Stati membri a adottare una decisione d’espulsione nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro.
Cooperazione giudiziaria in materia civile e diritto internazionale privato
L'anno 2009 è stato caratterizzato da numerose sentenze importanti in materia di diritto internazionale privato. Si ricorderà per cominciare la sentenza 6 ottobre 2009, ICF (causa C-133/08), con cui la Corte ha interpretato per la prima volta la convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali40. Investita di numerose questioni relative all’art. 4 della convenzione, la Corte ha cominciato col ricordare che detta convenzione è stata conclusa per continuare l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa con l’adozione della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni41. A termini della convenzione di Roma, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto da esse stipulato. In mancanza di scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con cui esso presenta il collegamento più stretto. La convenzione prevede, inoltre, una presunzione a favore del luogo di residenza della parte che fornisce la prestazione caratteristica, e criteri di collegamento speciali per quanto concerne, segnatamente, i contratti di trasporto di merci. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato che il criterio di collegamento previsto dall’art. 4, n. 4, della citata convenzione si applica ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto «finalizzato a un solo viaggio», solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto. Peraltro, la Corte ha dichiarato che l’art. 4, n. 5, di detta Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto
40 Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).
41 Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).
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art. 4, nn. 2‑4, della stessa Convenzione, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato. Infine, la Corte ha dichiarato che una parte del contratto può, in via eccezionale, essere retta da una da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto qualora l’oggetto di tale parte si presenti come autonomo.
L'interpretazione del regolamento (CE) n, 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I)42, e della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (convenzione di Bruxelles), ha anch’essa dato luogo a diverse sentenze che meritano di essere segnalate. Ad esempio, la causa Apostolides (sentenza 28 aprile 2009, causa C-420/07) trova origine nella divisione di Cipro a seguito dell’intervento delle truppe turche nel 1974. La Repubblica di Cipro, che ha aderito all’Unione europea nel 2004, controlla di fatto soltanto la parte sud dell’isola, mentre nella parte nord è stata costituita la Repubblica turca di Cipro del Nord, riconosciuta soltanto dalla Turchia. In tali circostanze, un protocollo allegato all’atto di adesione della Repubblica di Cipro sospende l’applicazione del diritto comunitario nelle zone in cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. Adito da un cittadino cipriota di una controversia volta ad ottenere il riconoscimento e l’esecuzione di due sentenze emesse da un tribunale stabilito nella parte sud dell’isola, che condannavano due cittadini britannici ad evacuare una proprietà situata nella parte nord, il giudice del rinvio, un organo giurisdizionale del Regno Unito, ha presentato alla Corte diverse questioni relative all’interpretazione e all’esecuzione del regolamento n. 44/2001. La Corte ha innanzitutto dichiarato che la deroga prevista dal protocollo non osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 ad una sentenza pronunciata da un giudice cipriota, che ha sede nella zona controllata dal governo, ma vertente su un immobile situato nella zona nord. Quindi la Corte ha constatato che il fatto che il bene immobile si trovi in una zona sulla quale il governo non esercita un controllo effettivo e, dunque, che le decisioni in questione non possano, in pratica, essere eseguite nel luogo in cui il bene immobile si trova, non osta al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in un altro Stato membro. L’art. 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 verte infatti sulla competenza giurisdizionale internazionale degli Stati membri e non sulla loro competenza giurisdizionale interna. La Corte ha inoltre ricordato, con riguardo all’eccezione di ordine pubblico dello Stato membro richiesto, che un giudice non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante dal giudice di un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che il diritto nazionale o il diritto comunitario sia stato male applicato. In simili ipotesi, l’eccezione può assumere rilevanza solo qualora tale errore di diritto implichi che il riconoscimento o l’esecuzione della decisione costituisce una violazione manifesta di una regola di diritto fondamentale nell’ordinamento giuridico dello Stato membro in questione. Infine, la Corte ha dichiarato che il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non possono essere negati qualora il convenuto abbia potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli abbia consentito di far valere che la domanda giudiziale, o l’atto equivalente, non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale che egli potesse presentare le proprie difese.
Nella causa Allianz (già Riunione Adriatica di Sicurtà) (sentenza 10 febbraio 2009, causa C-185/07), la Corte ha dichiarato che l’emissione, da parte di un giudice di uno Stato membro, di un provvedimento inibitorio diretto a vietare ad una persona di avviare o proseguire un
42 Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n 44/2001 (GU 2001, L 12, pag. 1).
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procedimento dinanzi ai giudici di un altro Stato membro («anti-suit injunction»43), per il motivo che tale procedimento violerebbe un accordo arbitrale, è incompatibile con il regolamento n. 44/2001. La Corte ha ricordato che un procedimento che si conclude con l’adozione di una «anti-suit injunction» non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, ma può avere conseguenze che ne pregiudicano l’effetto utile. Ciò si verifica, in particolare, quando un tale procedimento impedisce ad un giudice di un altro Stato membro di esercitare le competenze che gli sono attribuite in forza del regolamento n. 44/2001. La Corte ha pertanto dichiarato che, se in base all’oggetto della controversia, vale a dire in base alla natura dei diritti che esso mira a tutelare, un procedimento rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, altresì vi rientra una questione preliminare riguardante l’applicabilità di un accordo arbitrale. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza basata sull’esistenza di un accordo arbitrale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, e che spetta quindi esclusivamente al giudice statuire su tale eccezione e sulla propria competenza, ai sensi di tale regolamento. Il fatto di impedire, mediante una «anti-suit injunction», ad un giudice di uno Stato membro, di regola competente a dirimere una controversia ai sensi del regolamento n. 44/2001, di pronunciarsi sull’applicabilità di quest’ultimo alla controversia ad esso sottoposta equivale necessariamente a togliergli il potere di statuire sulla propria competenza. Una «anti-suit injunction» non rispetta dunque il principio generale secondo cui ciascun giudice adito accerta esso stesso, in forza delle disposizioni che deve applicare, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia ad esso sottoposta. Essa contravviene, inoltre, alla fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie. Essa non è pertanto compatibile con il regolamento n. 44/2001.
L’ambito d’applicazione del regolamento n. 44/2001 è stato inoltre oggetto della causa SCT Industri (sentenza 2 luglio 2009, causa C-111/08), in cui la Corte ha dichiarato che il detto regolamento non si applica ad un’azione di rivendicazione di proprietà promossa nel contesto di una procedura di insolvenza. In particolare, tenuto conto dello stretto nesso che la lega ad una procedura fallimentare, un’azione volta all’annullamento di una cessione delle quote sociali effettuata da un curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza è compresa nell’eccezione all’applicazione del regolamento n. 44/2001 relativa ai fallimenti.
Dopo essersi soffermata, nella causa Color Drack (sentenza 3 maggio 2007, causa C-386/05, Racc. pag. I-3699), sui contratti di vendita di merci che prevedono una pluralità di luoghi di consegna, la Corte, nella causa Rehder (sentenza 9 luglio 2009, causa C-204/08), ha affrontato i contratti di prestazioni di servizi aventi una pluralità di luoghi di prestazione, segnatamente il contratto di trasporto aereo. Essa ha dichiarato che l’applicazione della norma di competenza speciale in materia contrattuale, prevista all’art. 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, risponde a un obiettivo di prossimità ed è fondata sulla stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne. Alla luce degli obiettivi di prossimità e di prevedibilità è dunque opportuno, in caso di pluralità dei luoghi di fornitura dei servizi in Stati membri diversi, individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, segnatamente quello in cui, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi. In caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato in forza di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea, il tribunale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria basata su tale contratto e sul regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ai
43 V. anche sentenza 27 aprile 2004, Turner (causa C-159/02, Racc. pag. I-3565).
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passeggeri44, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo.
Nella sentenza 2 aprile 2009, Gambazzi (causa C-394/07), la Corte si è pronunciata sulla nozione di «decisione», ai sensi delle norme sul riconoscimento e l’esecuzione della convenzione di Bruxelles, nonché sulla portata del motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione fondato sulla violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto. In primo luogo, essa ha dichiarato che una sentenza e un’ordinanza, rese in contumacia, sono «decisioni» qualora siano intervenute all’interno di un procedimento civile che, in linea di principio, si conforma al principio del contraddittorio. Infatti, l’art. 25 della Convenzione di Bruxelles riguarda indistintamente tutte le decisioni emesse dai giudici degli Stati contraenti. Affinché decisioni siffatte rientrino nell’ambito di applicazione di detta Convenzione è sufficiente che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengano richiesti, siano state oggetto, o abbiano potuto essere oggetto, nello Stato di origine, di un’istruzione in contraddittorio. La Corte ha precisato che il fatto che il giudice abbia statuito come se il convenuto, regolarmente costituitosi, fosse stato contumace non può essere sufficiente a rimettere in discussione la qualificazione come «decisione». In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che il giudice dello Stato richiesto può tener conto, con riguardo all’eccezione dell’ordine pubblico, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente costituito, ma che era stato escluso dal procedimento con un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con altre ordinanze adottate precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento. La clausola dell’ordine pubblico può essere invocata se risulta che il provvedimento di esclusione ha costituito una violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio. Il controllo del giudice del rinvio deve vertere non solo sulle condizioni in cui sono state adottate le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione, ma anche sulle condizioni in cui sono state adottate le ordinanze di ingiunzione, e segnatamente sulla verifica dei mezzi di impugnazione messi a disposizione del convenuto e della possibilità per quest’ultimo di essere sentito.
La Corte è anche stata chiamata ad interpretare alcune disposizioni del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/200045. Si ricorda, in primo luogo, la causa Hadadi (sentenza 16 luglio 2009, causa C-168/08), in cui la Corte si è pronunciata sul criterio della cittadinanza dei coniugi nella scelta della giurisdizione competente in materia di divorzio. Si trattava, nella fattispecie, di due coniugi aventi entrambi la doppia cittadinanza franco-ungherese, ognuno dei quali aveva presentato una richiesta di divorzio in uno dei due paesi. La Corte ha innanzitutto constatato che il regolamento n. 2201/2003 non comporta alcuna distinzione a seconda che una persona possieda una sola o più cittadinanze. Di conseguenza, la disposizione di detto regolamento che prevede la competenza dei giudici dello Stato membro della cittadinanza dei coniugi non può essere interpretata in maniera diversa a seconda che i coniugi abbiano una doppia cittadinanza comune o abbiano una sola ed unica cittadinanza. Qualora i coniugi possiedano sia la cittadinanza dello Stato membro del giudice adito, sia quella di un altro Stato membro, il giudice
44 Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
45 Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
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adito deve tenere conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dell’altro Stato membro e che i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti in conformità del detto regolamento. La Corte ha poi rilevato che le regole sulla competenza in materia di divorzio, previste dal citato regolamento, poggiano su diversi criteri oggettivi alternativi e su un’assenza di gerarchia tra i criteri di attribuzione. Pertanto, la coesistenza di più giudici competenti è consentita, senza che tra essi sia stabilita una gerarchia. La Corte ha concluso che, qualora i coniugi possiedano ciascuno la cittadinanza di due stessi Stati membri, il regolamento osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Essa ha proseguito precisando che i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale regolamento, potendo questi ultimi scegliere il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.
In secondo luogo, nella causa A (sentenza 2 aprile 2009, causa C-523/07), la Corte, per la prima volta, ha interpretato la nozione di «residenza abituale» del minore, come criterio di competenza dei giudici in materia di autorità genitoriale. Posto che il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «residenza abituale», la Corte ha dichiarato che si tratta di una nozione autonoma. Tenuto conto del contesto e dello scopo del regolamento, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro nonché del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato. La Corte ha quindi sottolineato che compete al giudice nazionale stabilire la residenza abituale del minore, tenendo conto delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Peraltro la Corte ha precisato il regime dei provvedimenti urgenti o cautelari, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003. Detti provvedimenti possono essere disposti da un giudice nazionale se sono urgenti, devono essere adottati nei confronti di persone presenti nello Stato membro interessato e devono avere carattere provvisorio. L’attuazione di tali provvedimenti, adottati in vista della salvaguardia dell’interesse superiore del minore, nonché il loro carattere imperativo sono determinati secondo quanto prescritto dalla normativa nazionale. Una volta attuato il provvedimento cautelare, il giudice nazionale non è obbligato a deferire il caso al giudice competente di un altro Stato membro. Tuttavia, allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, il giudice nazionale che si è dichiarato incompetente deve informarne il giudice competente di un altro Stato membro.
La notificazione e la comunicazione di atti notarili adottati al di fuori di un procedimento giurisdizionale hanno costituito l’oggetto della sentenza 25 giugno 2009, Roda Golf & Beach Resort (causa C-14/08). La Corte ha dichiarato che la nozione di «atto extragiudiziale», ai sensi dell’art. 16 del regolamento (CE) n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale46, è una nozione di diritto comunitario. Infatti, l’obiettivo del Trattato di Amsterdam di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, e il trasferimento, dal Trattato UE verso il Trattato CE, del regime che consente l’adozione di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili aventi incidenza transfrontaliera, attestano la volontà degli Stati membri di ancorare misure siffatte nell’ordinamento giuridico comunitario e di sancire, in tal modo, il
46 Regolamento (CE) del Consiglio del 29 maggio 2000, n. 1348 (GU L 160, pag. 37).
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principio della loro interpretazione autonoma. La Corte ha dichiarato che la notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giurisdizionale, di un atto notarile rientrano nella sfera di applicazione del regolamento n. 1348/2000. Infatti, atteso che il sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria è finalizzato al buon funzionamento del mercato interno, la cooperazione giurisdizionale di cui all’art. 65 CE e al regolamento n. 1348/2000 non può essere circoscritta ai soli procedimenti giudiziari. Tale cooperazione può manifestarsi anche al di fuori di un procedimento siffatto, laddove essa presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria al buon funzionamento del mercato interno. La Corte ha precisato che detta accezione ampia della nozione di atto extragiudiziale non rischia di imporre un onere eccessivo a fronte delle risorse delle giurisdizioni nazionali, posto che, da un lato, gli Stati membri possono designare come organi mittenti o organi riceventi, ai fini della notificazione e della comunicazione, anche organi diversi dai giudici nazionali e che, dall’altro, gli Stati membri possono prevedere la facoltà di procedere direttamente per posta alla notificazione o comunicazione ai soggetti residenti in un altro Stato membro.
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Nella causa Wolzenburg (sentenza 6 ottobre 2009, causa C-123/08), la Corte è stata interrogata sulla questione della compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che prevede un trattamento differenziato dei cittadini nazionali e di quelli degli altri Stati membri per quanto concerne il rifiuto di esecuzione di un mandato di arresto europeo. Infatti, diversamente da quanto previsto per i propri cittadini, la legislazione olandese che dà attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo47 prevede un’eccezione a detta esecuzione per i cittadini degli altri Stati membri solo alla condizione che questi ultimi abbiano soggiornato legalmente nei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di cinque anni e che siano titolari di un permesso di soggiorno di durata illimitata. La Corte ha innanzitutto constatato che l’art. 12, primo comma, CE, è applicabile, in quanto gli Stati membri non possono, nell’ambito dell’attuazione di una decisione quadro adottata sul fondamento del Trattato UE, arrecare pregiudizio al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. La Corte ha quindi indicato che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che, nel caso di cittadini dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione del mandato non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata del soggiorno, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione del detto mandato a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. Infine, la Corte è giunta alla conclusione che il principio di non discriminazione, di cui all’art. 12 CE, non osta alla normativa di uno Stato membro di esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno in quanto cittadino dell’Unione, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione. La Corte giustifica questa soluzione rilevando che detta condizione, da un lato, mira ad assicurarsi che un cittadino di un altro Stato membro sia sufficientemente integrato nello Stato membro di esecuzione, e, dall’altro, non va oltre quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.
47 Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1)
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Non è saggio trovare simboli in tutto ciò che un uomo vede. Il simbolo fa la vita piena di errori (O. Wilde)