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Importante l'esplicitazione dei fini che consentono restrizioni al diritto CEDU

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La Corte di Strasburgo (Yumak e Sadak c. Turchia, ricorso n. 10226/03, sentenza dell'8 luglio 2008 riferita all’art. 3 del I Protocollo) riconosce importante il fatto che, nelle materie nelle quali i singoli Stati godono di un ampi margini di discrezionalità, in alcune disposizioni la CEDU non fornisca alcuna indicazione –a differenza di altre disposizioni della Convenzione– sugli specifici fini che rendono ammissibili restrizioni al diritto protetto dalla norma convenzionale e sugli eventuali limiti cui tali restrizioni siano eventualmente soggette.

Scrive, infatti, la Corte EDU, al par. 119: <<La Cour rappelle que, contrairement à d'autres dispositions de la Convention, l'article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu'une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui, sous réserve que la compatibilité de ce but avec le principe de la prééminence du droit et les objectifs généraux de la Convention soit démontrée dans les circonstances particulières d'une affaire donnée>>.

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