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Si può considerare violato l'art. 8 CEDU se lo Stato promette e non realizza

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La Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha deciso il ricorso n. 50474, CASE OF BOR v. HUNGARY con sentenza del 18 giugno 2013. Il ricorrente lamentava violazione degli articoli 6 e 8 CEDU in fattispecie nella quale, malgrado fossero state decise misure per attenuare l’inquinamento acustico, lo Stato non era stato in grado di renderle esecutive.

Credo che si possa invocare violazione dell’articolo 8 CEDU anche da parte di chi reclami che la legge dello Stato italiano aveva promesso concorenza nei servizi professionali e poi non l'ha realizzata (Strasburgo, nella sentenza in questione, condanna l'Ungheria che aveva dispo0sto astrattamente delle sanzioni, ma ma non le aveva rese effettive e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti convenzionali).Le norme italiane non attuate sono il comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11 (che dispone che "gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, ..., alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti"), e l'art. 1 del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla l. 24/3/2012, n. 27.

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