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IL VAGLIO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA' DELLA LEGGE 339/03 E' UNA "PALESTRA" IN VISTA DEL VAGLIO DI PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE.
Si deve riconoscere, secondo il c.d. "criterio di proporzionalità della regolazione" suggerito da tempo dalla Commissione europea:
1) che la presunzione di incompatibilità per i "vecchi avvocati part time" all'esercizio della professione forense (esercizio che per chiunque è sempre, per logica elementare che voglia riconoscere la necessità umana, un esercizio a part-time della professione) è inidonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti dell'avvocato) e la buona amministrazione;
2) che tale presunzione di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato va oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) che non ricorrono ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare la restrizione della libera prestazione del servizio professionale di avvocato che la detta presunzione realizza;
4) che le norme professionali relative all'esercizio della professione forense e in particolare le norme di organizzazione, quelle di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità sono (o comunque possono essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.
Sulla scia dell'insegnamento della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nelle cause "Cipolla" (C-94/04) e "Macrino" (C-202/04) (vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti) con riguardo ai punti da 1 a 4 si devono finalmente far rispettare i limiti che oggi si impongono anche al legislatore nel disegnare una disciplina dell'accesso alla professione forense che salvaguardi, prevedendo un ragionevole e coerente sistema di compatibilità-incompatibilità, il bene della concorrenza, bene ormai indicato anche dal Parlamento Europeo come finalità del processo di riforma delle professioni e, in Italia, riconosciuto nella Costituzione all'art. 117.
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Con sentenza n. 249/2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'aggravante della clandestinità, ritenendo che discrimina gli extracomunitari rispetto ai cittadini italiani e comunitari.
La sentenza, come di seguito si chiarisce, rileva anche a proposito della costituzionalità o meno della l. 339/03 che, almeno secondo l'interpretazione che va per la maggiore, avrebbe reintrodotto una vera e propria incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e esercizio della professione forense.
Fondamentale per sostenere l'inconstituzionalità della l. 339/03, è quanto si legge al punto 4.1 del considerato in diritto della sent. 249/2010, e in particolare l'affermazione per cui:
" ... Ogni limitazione di diritti fondamentali deve partire dall’assunto che, in presenza di un diritto inviolabile , «il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante» (sentenze n. 366 del 1991 e n. 63 del 1994).
La necessità di individuare il rango costituzionale dell’interesse in comparazione, e di constatare altresì l’ineluttabilità della limitazione di un diritto fondamentale, porta alla conseguenza che la norma limitativa deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)".
Per quanto ci riguarda va detto che sia il diritto dei c.d. "vecchi avvocati-part-time" a rimanere iscritti negli albi per l'affidamento di cui hanno tanto a lungo goduto, sia il diritto degli ulteriori dipendenti pubblici (abilitati all'esercizio della professione) a trsformare il loro rapporto di lavoro da full time a part time per iscriversi all'albo forense, sono diritti fondamentali che, come insegna la sentenza 249/2010 della Corte costituzionale, impongono di sottoporre la legge che li conculca ad un vaglio di ragionevolezza, "non essendo sufficiente, ai fini del controllo sul rispetto dell’art. 3 Cost., l’accertamento della sua non manifesta irragionevolezza (sentenza n. 393 del 2006)".
Ma perchè i diritti dei due gruppi sopra delineati ("vecchi avvocati-part-time" e "aspiranti avvocati-part-time") sono diritti fondamentali?
In primo luogo, con riguardo ai "vecchi avvocati-part-time" e ai loro diritti quesiti a rimanere iscritti negli albi, è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Corte di Srasburgo (ricorso 26713/05, Bigaeva contro Grecia, sentenza depositata il 28/5/2009) quello al rispetto della vita professionale che è un aspetto del diritto al rispetto della vita privata. Al riguardo la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha confermato che si viola l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (il quale, appunto, garantisce il diritto al rispetto della vita privata, che comprende anche quella professionale) se un Ordine di avvocati impedisce l'accesso alla professione a soggetto che aveva coltivato legittime aspettative. La posizione dei detti "vecchi avvocati-part-time" è evidentemente, per l'affidamento goduto addirittura in posizione di pienezza del diritto e non di aspettativa, ancor più degna di tutela di quella esaminata dalla Corte dei diritti dell'uomo nel caso Bigaeva.
In secondo luogo, con riguardo a tutta la l. 339/03 e cioè anche al divieto di iscrizione all'abo per chi non vi fosse già iscritto al momento della sua entrata in vigore, si può richiamare:
1) la sentenza della terza sezione civile della Cassazione n. 2352/2010, depositata il 2/2/2010, che ha riconosciuto che: a) sono di rango costituzionale <trovando base negli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione> le prerogative del lavoratore professionista; b) esse inoltre sono garantite dalla Carta di Nizza che è recepita dal Trattato di Lisbona (l'art. 1 della Carta regola il valore della dignità umana che include anche la dignità professionale; mentre l'art. 15 qualifica la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà);
2) la sentenza 189/01 della Corte costituzionale che riconosce che il mercato dei servizi professionali di avvocato è "naturalmente concorrenziale" ed è interesse generale quello a consentirvi l'accesso a tutti gli abilitati.
Si consideri, pure, che l'interpretazione che la Corte dei diritti dell'uomo fa della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ormai (a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 348 e 349/2007) integra il parametro costituzionale dell'art. 117 cost., comma 1, e perciò (ove non si ritenga possibile interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03 che tuteli i diritti quesiti e ove non si ritenga possibile una disapplicazione della l. 339/03 per "comunitarizzazione" della CEDU), si potrà di certo sollevare questione di costituzionalità della l. 339/03 per violazione di norma interposta.
E' poi certo che la l. 339/03:
1) non passa il "vaglio positivo di ragionevolezza di cui parla la sent. 249/2010 della Corte costituzionale,
2) non passa il vaglio di proporzionalità di cui parla la sentenza della Corte di Strasburgo sul "caso Bigaeva" (individuando una restrizione discriminatoria nella mancanza di proporzionalità').
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Si legge nella sentenza 3162/2009 del TAR Lazio:
"2. Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione europea 7.9.2005 n. 2005/36/CE è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il primo “considerando” della direttiva prevede che, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. c), del trattato, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità. Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l’altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l’art. 47, par. 1, del trattato prevede l’approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli.
Il terzo “considerando” stabilisce peraltro che la garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate."
Dunque il TAR Lazio, con sentenza 3162/09, ha fatto un importante richiamo ai principi (sanciti da direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 7/9/05, n. 2005/36/CE) di obiettiva giustificazione e di proporzionalità della regolazione nazionale che imponga ai professionisti (anche avvocati) di paesi U.E. di rispettare eventuali condizioni di esercizio della professione imposte dallo Stato membro, diverso da quello ove hanno acquisito la qualifica professionale, nel quale intendano esercitare la stessa professione.
Va detto, però, che giustificazione e proporzionalità dei limiti all'accesso alla professione si possono invocare "a contrario" dagli italiani per i quali soltanto operano le "reintroduzioni di incompatibilità" operate dalla l. 339/03.
Di qui la possibile questione di legittimità costituzionale della l. 339/03 per discriminazione "al rovescio" dei dipendenti di enti pubblici italiani a part time ridotto. Solo essi, infatti, incappano in una disciplina sproporzionata quale quella della l. 339/03.
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Lo stesso Consiglio Nazionale Forense esalta il principio di proporzionalità della regolazione nel sottoporre alla Corte costituzionale una disposizione dettata dal legislatore sospettoso.
Ipotizza, in ordinanza di rimessione alla Corte delle leggi depositata il 26 aprile 2010, contrasti con gli artt. 2, 3 e 51 comma 1 e 3 della Costituzione.
In particolare afferma il C.N.F. che non si possono giustificare leggi che incidono su di un diritto fondamentale, se non per realizzare adeguato vantaggio per l'interesse contrapposto che la norma di legge vorrebbe tutelare (e sempre in modo non eccedente quanto necessario al raggiungimento della finalità perseguita).
Con ordinanza depositata il 26/4/2010, a seguito del reclamo proposto da un avvocato avverso la candidatura e la proclamazione d'un suo collega quale eletto a conclusione del ballottaggio per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma per il biennio 2010/2011, il C.N.F. ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione della legge professionale forense (l'art. 22 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) che -rimuovendo l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli degli Ordini forensi e agli Organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle Commissioni d'esame di abilitazione forense solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni- gli è apparsa in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 comma 1 e 3 della Costituzione, nonchè con gli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (valorizzata ex art. 117 Cost.) e con l'art. 11 della C.E.D.U..
Nella causa che ha dato luogo alla rimessione in Corte costituzionale era stato dedotto che l'avvocato A. G., avendo svolto l'incarico di componente supplente di una sottocommissione di esame abilitativo alla professione forense presso il distretto della Corte d'Appello di Roma fino al 3/7/2008, avrebbe illegittimamente presentato la propria candidatura ed altrettanto illegittimamente sarebbe stato proclamato eletto in violazione della disposizione dell'art. 1 bis del D.L. 21/5/2003 convertito in legge 18/7/2003 n. 180.
Il C.N.F. ha riconosciuto che, come si è posto in luce dalla Corte di Cassazione con la recente ord. 19757 del 2009, l'incompatibilità sottende un conflitto di interessi, pur se potenziale, o quanto meno un giudizio di inopportunità dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato.
Ha quindi argomentato:
"Ora nel caso di specie è evidente che la ratio della norma si basa proprio sulla esigenza di evitare che chi si trovi ad essere componente (effettivo o supplente) della commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione forense possa acquisire il favor degli elettori e quindi non possa essere eletto (anche se candidatosi) alle elezioni che sono indette nel corso dell'espletamento delle prove d'esame e per un periodo successivo. Il periodo successivo non è indicato nella norma, dal momento che le elezioni possono avere diverse cadenze, sicchè per assolvere allo scopo si parla di elezioni "immediatamente" successive all'incarico ricoperto. Ed è evidente che finchè l'incarico è ricoperto, cioè finchè non sia terminata la tornata di esami in cui l'avvocato è commissario, questo impedimento sussista ...
Le elezioni di cui parla la norma riguardano quelle alla carica di consigliere dell'ordine forense e quella di rappresentante alla Cassa nazionale di assistenza e di previdenza forense...
Il testo legislativo conduce quindi ad una situazione di irrazionalità manifesta. Ciò perchè le elezioni dei Consigli degli Ordini forensi avvengono -al momento- ogni biennio e quelle alla Cassa fofense ogni quadriennio, sicchè si potrebbe addirittura verificare il caso di ineleggibilità per un sessennio addizionandosi i due periodi di durata delle cariche elettive.
Si tratterebbe di una misura evidentemente sproporzionata -in contrasto con gli artt. 3 e 51 c. 1 e c. 3 Cost.- nonchè con l'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, qui valorizzabile ex art. 117 Cost.- volta peraltro a colpire quanti si sobbarcano il gravoso compito di componente delle commissioni di esami, i quali si vedrebbero precludere la possibilità di espletare il servizio presso l'Ordine o la Cassa per il solo fatto di avere svolto altro servizio sotto l'aura sospettosa del legislatore.
L'irrazionalità manifesta di questa lettura della norma si evince ancor più dal fatto che se la captatio benevolentiae dovesse consistere (come nella mens legis sembrerebbe essere) nel fatto di aver agevolato i candidati all'esame, i quali medesimi o i loro congiunti e amici si trasformerebbero poi in elettori che volessero manifestare la loro gratitudine al candidato all'elezione al Consiglio dell'Ordine o alla Cassa, la benevolenza o la gratitudine dovrebbero essere "eterne" e quindi non avrebbe senso far cadere l'impedimento dopo un certo periodo di tempo. Poichè la lettura della norma nel suo senso letterale include entrambe le tipologie di elezioni, appare evidente l'incongruità del testo e la sua palese violazione dell'art. 3 Cost. che discrimina chi ha fatto parte delle commissioni d'esame, e viene penalizzato, e chi invece non si è sobbarcato questo servizio e quindi viene agevolato perchè non incontra come competitori coloro che lo hanno svolto.
Si ostacolerebbe pure la libera competizione elettorale, e quindi sussisterebbe la violazione dell'art. 51 Cost. esponendo il componente della commissione di esame ad un vincolo di ineleggibilità incerto nel tempo e di durata potenzialmente così lunga (per tutto il periodo di carica dei due organi rappresentativi sommati tra loro) da non giustificare simile incisione di un diritto fondamentale rispetto al vantaggio che ne dovrebbe conseguire e all'interesse contrapposto che la norma vorrebbe tutelare.
Poichè la lettera "e" nel testo legislativio implica una congiunzione e non è possibile interpretarla in senso opposto, non è neppure possibile effettuare -come richiesto dal resistente- una interpretazione costituzionalmente orientata.
Di qui la rilevanza della questione che appare non manifestamente infondata di incostituzionalità della norma e quindi la necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale. Inoltre, consentendo il diritto di elettorato passivo la libera espressione della propria personalità, la norma si pone in contrasto con l'art. 2 Cost. e con l'art. 11 della C.E.D.U. interpretato nel senso che il diritto di far parte degli organismi rappresentativi delle professioni intellettuali vulnera la libertà di riunione e di associazione in modo eccedente quanto necessario al raggiungimento della finalità perseguita".
Ognun vede come si dovrebbe ragionare in tal modo (sulla scia di Corte costituzionale 189/01) anche con riguardo ai c.d. "avvocati-part-time" e giungere a censurare per irragionevolezza e sproporzione le disposizioni della l. 339/03.
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Scrive la Corte di giustizia, in sentenza del 16/10/2007, nel caso Palacios de la Villa (procedimento C 411/05):
"71. Spetta dunque alle autorità competenti degli Stati membri trovare un giusto equilibrio tra i differenti interessi in gioco. È tuttavia necessario assicurarsi che le misure nazionali previste in tale contesto non eccedano quanto è appropriato e necessario per raggiungere la finalità perseguita dallo Stato membro interessato."
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La Corte di giustizia con sentenza del 19/5/09 nella causa C-531/06, decidendo che non viola il diritto comunitario la normativa italiana che riserva solo ai farmacisti la titolarità d'una farmacia, ha stabilito che "non è accertato che una misura meno restrittiva, diversa dall'esclusione dei non farmacisti, permetterebbe di garantire in modo altrettanto efficace il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla popolazione".
Ebbene, occorre rilevare che, in tema di incompatibilità dei c.d. "avvocati-part-time" iscritti all'albo ante l. 339/03, tale accertamento c'è: l'ha fatto la Corte costituzionale 189/01 e soprattutto la l. 215/04 sul conflitto di interessi delle alte cariche dello Stato che continua a ritenere ammessi all'esercizio della professione forense ministri, sottosegretari, viceministri ecc... (col solo limite, peraltro evanescente, -fissato all'art. 2, comma 1, lett. d- del divieto di svolgere la professione in "materie connesse con la carica di governo").
Ciò pure in coerenza con le valutazioni del TAR Lazio, Sez. I, ord. 10125 del 28/4/2004, punto 1.2.2, pag. 11, che (esaminando i limiti delle compatibilità e incompatibilità per la figura del giudice di pace-avvocato ma con valutazioni estensibili al caso degli "avvocati-part-time") ha riconosciuto che il sistema italiano delle compatibilità e incompatibilità della professione forense delinea un "quadro ordinamentale ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali".
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La sentenza della Corte costituzionale sulla legge c.d. Cirielli (sentenza 393/2006) affronta la questione del quando sia necessario, nel giudizio di costituzionalità ex art. 3 Cost., un "vaglio positivo di ragionevolezza".
Detta sentenza afferma che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole.
Ebbene, oltre che nei confronti della norma penale più favorevole al reo, anche nei confronti delle norme legislative che -come l'art. 2 della l. 339/03- siano limitatrici della naturale concorrenzialità della professione forense (come riconosciuta da Corte cost. 189/01) e neghino il principio di certezza del diritto, deve affermarsi che la scelta legislativa di derogare detta naturale concorrenzialità, attraverso la previsione di cancellazioni d'ufficio di soggetti precedentemente iscritti all'albo in virtù di previgente regola meno rigida di incompatibilità, deve essere almeno sottoposta ad un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole. Non potrà, in altri termini, adottarsi la logica formale seguita da Corte cost. 390/06 che esaminò la legittimità del divieto di “nuove” iscrizioni all'albo forense degli impiegati pubblici che aspiravano all'iscrizione in quell’albo dopo l'entrata in vigore della l. 339/03. Allora la Corte potè salvare la (diversa) disposizione della l. 339/03 sottoposta al suo esame sostenendo che la non manifesta irragionevolezza del regime che precedentemente prevedeva la compatibilità non comporta -di necessità e neppure nella fattispecie al suo esame- manifesta irragionevolezza del regime opposto che ha reintrodotto l'incompatibilità.
Di fronte all'affidamento dei “vecchi iscritti”, rafforzato da Corte cost. 189/01, una tale logica formale non potrà però adoperarsi (e, al contrario, si dovrà seguire la linea tracciata da Corte cost. 393/2006) nel vagliare la costituzionalità della cancellazione d'ufficio comminata nei confronti dei c.d. "vecchi avvocati part time": la disposizione della l. 339/03 che prevede la loro cancellazione d’ufficio non supera il vaglio positivo di ragionevolezza in relazione al vigente complessivo sistema delle compatibilità-incompatibilità nella professione forense.
Parafrasando la citata sentenza sulla “legge Cirielli” si potrà dire che il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di naturale concorrenzialità della professione forense e dal principio d'affidamento nello Stato di diritto –quale emerge dal grado di protezione accordato dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario– impone di ritenere che il valore da essi tutelato non può essere sacrificato da una legge ordinaria che non appaia posta a tutela di interessi di analogo rilievo e capace di perseguirli in un quadro sistematico e coerente (cfr. Corte cost. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993).
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La sentenza della Corte costituzionale 443 del 21/12/2007 ribadisce (specie al paragrafo 6.3 delle considerazioni in diritto) la "funzionalizzazione finalistica" della <<tutela della concorrenza>> imposta dall'art. 117 della Costituzione, che, anche in materia di servizi professionali di avvocato, deve essere contrassegnata da "limiti oggettivi di proporzionalità ed adeguatezza più volte indicati da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 430 e n. 401 del 2007)".
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Si legge nella sentenza della Corte costituzionale 240/2008 con riguardo alla particolare incompatibilità "per lite pendente" dell'amministratore pubblico nei confronti dell'ente che egli amministra:
" ... E' vero che l'art. 97 Cost. impone al legislatore di regolare, come afferma il rimettente, le «situazioni più evidenti ed indiscutibili di conflitto di interessi». Ma ciò non significa che il legislatore debba risolvere ogni situazione di conflitto di interessi con il principio della incompatibilità. Nel bilanciamento fra i principi previsti dagli artt. 51 e 97 della Costituzione, il compito del Parlamento è quello di valutare in modo ragionevole le diverse ipotesi di conflitto e, in relazione alla gravità di ciascuna, graduare il trattamento normativo più appropriato e proporzionato. Questo può essere di volta in volta rappresentato non solo dalla ineleggibilità o dalla incompatibilità, ma anche dall'obbligo di astenersi o di dichiarare la situazione di conflitto.
La previsione di una incompatibilità non costituisce, quindi, l'unica soluzione a disposizione del legislatore per porre rimedio alla specifica situazione di conflitto di interessi dell'amministratore titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite pendente con l'ente locale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi sulla base di una comparazione con altre ipotesi di conflitto richiamate dalla Corte d'appello di Firenze, che presentano rilevanti elementi di diversità rispetto a quella cui il rimettente chiede di estendere il regime di incompatibilità (art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse» e art. 1394 del codice civile)."
Con riguardo ai c.d. "vecchi avvocati-part-time", il richiamo dell'art. 2 della l. 215/04 (che al comma 1, lett. D, continua a consentire a ministri, sottosegretari di stato e altre "alte cariche" di fare l'avvocato) consente di affermare che certamente la l. 339/03 non è "proporzionata" al fine che persegue. Così come essa l. 339/03 non può ritenersi fondata sulla necessità di tutelare, con le sue presunzioni assolute di incompatibilità, il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. Quest'ultimo, come insegna Corte costituzionale 182/2008, è sancito dall'art. 24 della Costituzione e sostanziato anche dalle fonti integrative di rango costituzionale come tutela delle parti sostanziali nel processo e non come tutela di una intera classe di difensori professionisti che agiscono nel processo per la parte sostanziale. Il diritto di difesa può intendersi nel senso che <<ognuno deve essere libero di farsi assistere dal legale che preferisce>> (così intendendolo, il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, con ordinanza n. 27 depositata il 7 Febbraio 2008, ha sottoposto alla Corte costituzionale una interessante questione di costituzionalità). Troppe volte, invece, il diritto di difesa e l'art. 24 della Costituzione sono stati invocati a sproposito come limite strumentale per la difesa della corporazione degli avvocati, ad opera di quanti si oppongono alla giusta applicazione della concorrenza nel servizio professionale di avvocato.
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