Avvocati Part Time

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Giurisprudenza sui diritti quesiti utile ai c.d. "vecchi avvocati part time"

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 Cassazione, Corte costituzionale, Corte dei conti e lo stesso C.N.F. hanno molte volte adottato decisioni a salvaguardia dei diritti questi, con argomenti utili oggi alla tutela dei c.d. "vecchi avvocati part time". Tra le tante decisioni improntate a tale giusta salvaguardia ne segnalo, di seguito, alcune.

La Cassazione, Sez. lavoro, nella sentenza 24202 del 16 novembre 2009 ha fatto il punto sui limiti di tutela dei diritti quesiti, legittime aspettative e affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. Ha scritto: "Non ne risulta, invero, la lesione di diritti quesiti -in quanto presuppone la loro maturazione, prima del provvedimento ablativo (vedi, per tutte, Corte cost. n. 446/2002 e giurisprudenza ivi citata)- né di legittime aspettative o dell’affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica, che sembrano costituzionalmente garantiti in prossimità della loro maturazione (oltre la sentenza testè citata, vedi, per tutte Corte Cost. n. 822/88, 573/90, 39/93, 6 e 16/94, 50 e 432/97, 525/2000; vedi, altresì, Corte giust. 10 settembre 2009, in causa n. 201/08, e giurisprudenza ivi citata)".
Ebbene, a prova della maturazione in capo ai c.d. "vecchi avvocati part time" del diritto quesito a svolgere sia l'attività d'avvocato sia quella di impiegato pubblico a part time, si consideri che essi hanno pienamente esercitato il il diritto al doppio lavoro per molti anni: non certo nutrivano l'aspettativa di iniziare a fare l'avvocato.

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Corte costituzionale n. 390/95 scrive:
"Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n. 573 del 1990, n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto."
E poi aggiunge:
"Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell'ottica di una opzione discrezionale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare quell'affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nella conservazione dell'attuale trattamento pensionistico."
E' evidente che l'avv. Maurizio Perelli che ha per più di 12 anni continuativamente esercitato la professione di avvocato prima d'esser privato dello ius postulandi, ha pienamente esercitato il diritto a svolgere la professione e non si trovava in una "inferiore" situazione d'aspettativa di diritto. Ha una "aspettativa giunta ad un livello di consolidamento elevato" a che lo Stato italiano continui a consentirgli il doppio lavoro al quale lo invitò con la legge 662/96 (art. 1, commi 56 e segg.).

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Corte costituzionale 525/2000, al punto 2 del "considerato in diritto" scrive:
" ... Peraltro, l'effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla loro portata retroattiva.
In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis le citate sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, quello della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico ... In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997)".
E aggiunge al punto 3:
"In questa sede occorre in particolare soffermarsi sull'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997)."

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 Corte costituzionale 24/2009, ha riaffermato che nei rapporti tra privato e Stato (nella fattispecie si trattava di accordo sull'indennità d'espropriazione), neppure la legge può violare l'affidamento legittimo del privato che sia derivato dalla precedente legislazione.
Scrive la Corte: "L'irragionevolezza dell'intervento legislativo è palese, ove si pensi che, nella specie, i proprietari degli immobili assoggettati al procedimento espropriativo furono indotti a concordare l'indennità, peraltro cumulativamente determinata, da una valutazione di convenienza riferita a quel momento specifico della procedura. Nella valutazione dei motivi per la stipulazione dell'accordo non poteva non essere presente la consapevolezza della disciplina vigente in tema di accordi, ivi compresa l'eventualità di una loro inefficacia ove la procedura non fosse pervenuta a compimento.
Il decreto di esproprio non venne emanato tempestivamente. La disposizione censurata, ad oltre venti anni da quella vicenda, è intervenuta a salvaguardare l'efficacia dell'accordo (con l'intento di incidere sulle liti in corso), quando sono venute meno le condizioni che avevano contribuito, allora, a determinare la volontà negoziale della parte.
L'intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza e i principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995), anche al fine di assegnare a determinate disposizioni un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (sentenze n. 234 del 2007 e n. 224 del 2006). La norma successiva non può, però, tradire l'affidamento del privato sull'avvenuto consolidamento di situazioni sostanziali (sentenze n. 156 del 2007 e n. 416 del 1999), pur se dettata dalla necessità di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o per far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000).
La norma censurata non è interpretativa ma innovativa. La sua portata precettiva non è compatibile, come possibile opzione interpretativa, con la disciplina previgente, che, anzi, deponeva, al contrario, nel senso dell'inefficacia dell'accordo, se non fosse tempestivamente emanato il decreto di esproprio. Essa interviene su situazioni in cui si è consolidato l'affidamento del privato riguardo alla regolamentazione giuridica del rapporto, dettando una disciplina con esso contrastante, e sbilanciandone l'equilibrio a favore di una parte (quella pubblica, o del privato assuntore dell'opera, comunque tenuto a sopportare le conseguenze economiche dell'espropriazione), e a svantaggio dell'altra (il proprietario)."

Ebbene, i c.d. "vecchi avvocati part time" furono indotti proprio dalla legge (l. 662/96, art. 1, commi 56 e segg.), a trasformare il loro rapporto di lavoro pubblico da full time a una forma di part time particolarmente ridotta (prima il 50% e poi, dopo la favorevole sentenza della Corte costituzionale 189/01, il 30% dell'orario ordinario) e furono indotti alla conseguente preclusione della carriera nel pubblico impiego (non hanno partecipato a concorsi da dirigente pubblico poichè i dirigenti pubblici non possono essere in part time, mentre essi intendevano continuare a svolgere in part time l'attività di avvocato).
E' evidentemente incostituzionale la violazione dei loro diritti quesiti per le ragioni di cui alla sentenza della Corte cost. 24/2009.

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La sentenza della Corte costituzionale 399/2008 riafferma la forza del principio di sicurezza giuridica e salvaguardia dei diritti quesiti. Afferma tra l'altro la Corte:
"Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare […] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003) non può ragionevolmente determinare l’effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all’epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile.
Quest’ultimo non può essere individuato nella mera esigenza di evitare la prosecuzione nel tempo di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa difformi dalla nuova previsione legislativa, poiché l’intento del legislatore di adeguare rapidamente la realtà dei rapporti economici ai modelli contrattuali da esso introdotti non può giustificare, di per se stesso, il pregiudizio degli interessi di soggetti che avevano regolato i loro rapporti in conformità alla precedente disciplina giuridica."

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 La sentenza della Corte costituzionale n. 168/2004 affermò un principio che si attaglia al caso dei "vecchi avvocati part time". Scrive la Corte: "di ben diversa consistenza sono le ragioni che giustificano la salvaguardia di una situazione (l'acquisizione di un posto di ruolo) caratterizzata nella attualità dal diritto alla sua permanenza - jus in officio - rispetto a quelle che possono essere addotte per rivendicare la conservazione di una posizione per sua natura virtuale (collocamento in una graduatoria)".

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Con parere 9 maggio 2007, n. 12-bis, lo stesso C.N.F. (relatore Orsoni) ha espresso parere contrario in relazione ad un quesito rivoltogli dall'Ordine di Siena e riguardante il dipendente di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni, che (ex l. 218/1990) aveva potuto conservare l'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati e che si dubitava potesse continuare ad esservi iscritto anche nel caso in cui fosse "distaccato" presso società controllate dalla banca capogruppo e svolgenti specifiche attività "non strategiche". Il parere è interessante in quanto conferma la rilevanza, anche per il C.N.F., dei c.d. diritti quesiti. Secondo il C.N.F., infatti, la norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti «rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza» è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell'istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell'istituto stesso e fossero già iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici. Costoro -afferma il C.N.F.- hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell'istituto di appartenenza e non si tratta con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l'ente. 

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La corte dei conti, sez. unite 7/2007 ha statuito: “12. L'affidamento nella sicurezza giuridica costituisce invero un valore fondamentale dello Stato di diritto, costituzionalmente protetto nel nostro ordinamento (cfr. Corte costituzionale, sentenze 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155; 10 febbraio 1993 n. 39), ora ancor più rilevante considerato che lo stesso legislatore prescrive che l’attività amministrativa sia retta (anche) dai principi dell’ordinamento comunitario (articolo 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 quale modificato dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15), nel quale il principio di legittimo affidamento è stato elaborato dalla giurisprudenza comunitaria in un’ottica di accentuata tutela dell’interesse privato nei confronti delle azioni normativa e amministrativa delle istituzioni europee (Corte di giustizia delle Comunità europee, 15 luglio 2004, causa C-459/02; 14 febbraio 1990, causa C-350/88; 3 maggio 1978, causa 112/77)”.

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Giugno 2014 10:32  

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