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Violare l'obbligo di dare informazioni ai clienti porta a cancellazione dall'albo

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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 4/6/2009, n. 59 - Pres. Alpa - Rel. Del Paggio - P.M. Iannelli (in Rassegna Forense, n. 3/2009), rigettando un ricorso avverso decisione del Consiglio dell'Ordine di Bolzano, ha statuito tra l'altro che "La violazione dell'obbligo di dare informazioni ai clienti ex art. 40 del codice deontologico e la sua reiterazione nell'ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo degli avvocati".
(nella foto: tende nella Piazza davanti alla Basilica di Collemaggio a L'Aquila)

 

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