Guida pratica sulla ricevibilità dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (traduzione aprile 2011)
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+ Agrati ed altri c Italia, 8 novembre 2012, ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09
+ Arras e altri c Italia, 14 febbraio 2012, ricorso n. 17972/07
- Annoni di Gussola e altri c Francia, 14 novembre 2000, ricorsi n. 31819/96 e 33293/96,
(a pag. 130 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 54 per dimostrare che se gli ordinamenti nazionali prevedono e consentono più di un grado di giudizio per il civile e più di due per il penale, anche gli ulteriori gradi non possono sottrarsi alle esigenze poste dall'art. 6)
- Athanassoglou e altri c Svizzera, GC, 6 aprile 2000, ricorso n. 27644/95, § 44
(a pag. 134 e 135 di "Ricorrere..." [SU ART.6], si ricorda pure che l'art. 6 non garantisce a un determinato <<diritto>> alcun contenuto sostanziale e, in principio, la Corte si rapporta al diritto interno per stabilire l'esistenza del <diritto>> autonomamente inteso ai sensi della CEDU, tuttavia essa può stabilire che il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano, e al rispetto dei beni sono riconosciuti nel quadro del diritto nazionale [e cita Athanassoglou e altri c Svizzera, GC, 6 aprile 2000, ricorso n. 27644/95, § 44]. Ma tale diritto deve avere un fondamento normativo nell'ambito del diritto interno e la Corte non può creare, in via interpretativa dell'art. 6, un diritto sostanziale che non ha alcun fondamento nel diritto nazionale [e cita Baggs co Regno Unito, decisione sulla ricevibilità del 16 ottobre 1985, ricorso n. 9310/81, nonchè Fayed c Regno Unito, 21 settembre 1994, ricorso n. 17101/90, § 65])
-- Bellet c Francia, 4 dicembre 1995, ricorso n. 21/1995/527/613
(a pag. 135 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 31 per dimostrare che il diritto di accesso a un <<tribunale>> di cui all'art. 6 CEDU non è assoluto e può subire delle limitazioni, mplicitamente ammesse dal medesimo art. 6, primo paragrafo. Infatti questa norma rinvia ad una regolamentazione da parte degli Stati che può variare nel tempo e nello spazio , in ragione dei bisogni e delle risorse della società e degli individui, e gli Stati nel predisporre le limitazioni al diritto hanno un certo margine di apprezzamento, anche se compete alla Corte decidere in ultima analisi sul rispetto delle esigenze della CEDU. In particolare essa deve potersi convincere che le limitazioni al diritto perseguano degli scopi legittimi e con dei mezzi ad essi proporzionati e che, in ogni caso, non possono giungere al punto di minarne l'essenza stessa.
- Bigaeva c Grecia, 28 maggio 2009, ricorso n. 26713/05
- Brown c Regno Unito, decisione sulla ricevibilità del 24 novembre 1998, n. 38644/97
(a pag. 108 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita tale decisione per dimostrare che nell'iterpretazione dell'art. 7 il termine <<reato>> è nozione autonomamente costruita nell'ambito della CEDU, anche al fine di consentire un'effettiva e efficace difesa dei diritti e delle libertà ivi previsti e quindi tale nozione è indipendente e svincolata dalla qualificazione data negli ordinamenti nazionali;
a pag. 110 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si segnala che Brown c Regno Unito rinvia a Engel e altri c Olanda, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71 e altri, § 82, per dimostrare che la nozione di <<reato>> utile ai fini dell'applicabilità dell'art. 7, primo paragrafo, è definita autonomamente con l'ausilio di tre rilevatori: 1) la qualificazione data dal diritto nazionale, 2) la natura dell'offesa, 3) la natura e la severità della pena prevista)
- Ciraklar c Turchia, 28 ottobre 1998, ricorso n. 70/1997854/1061
(a pag. 140 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 38 per dimostrare che, per la Corte, può accadere che indipendenza e imparzialità abbiano un'incidenza congiunta nel singolo caso concreto. Ciò anche se in generale l'imparzialità riguarda la posizione del giudice rispetto allo specifico caso sottoposto al suo esame e quindi si differenzia dall'indipendenza che è un concetto più generale)
- Costa e Pavan c Italia, 28 agosto 2012, ricorso n. 54270/10
- Delcourt c Belgio, 17 gennaio 1970, ricorso 2689765
(a pag. 125 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 25 per dimostrare che una interpretazione restrittiva del diritto all'equo processo garantito dall'art. 6 non sarebbe conforme nè al suo scopo nè al suo oggetto;
(a pag. 130 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 25 per dimostrare che se gli ordinamenti nazionali prevedono e consentono più di un grado di giudizio per il civile e più di due per il penale, anche gli ulteriori gradi non possono sottrarsi alle esigenze poste dall'art. 6)
- De Moor c Belgio, 23 giugno 1994, ricorso n. 16997/90, riguardante in particolare la professione forense
(a pag. 126 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita genericamente questa sentenza per dimostrare che possono essere considerati diritti civili e comportare l'applicabilità dell'art. 6, primo paragrafo, le pretese relative all'attività professionale)
- Didier c Francia, 27 agosto 2002, ricorso n. 58188/00
(a pag. 128 di "Ricorrere..."[SU ART. 6] si cita tale sentenza in tema di sanzioni irrogate dalle autorità indipendenti deputate al controllo delle regole di mercato: ciò per dimostrare che talora la Corte applica l'art. 6 alle sanzioni amministrative)
- Editions Periscope c Francia, 26 marzo 1992, ricorso n. 11760/85
(a pag. 126 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 40 per dimostrare che l'applicabilità dell'aspetto civile dell'art. 6, primo paragrafo, può estendersi a diritti qualificati amministrativi o pubblici nel quadro giuridico interno e a tal riguardo un criterio importante è costituito dal carattere della <<patriminialità>>)
- Engel e altri c Olanda, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71 e altri, in italiano qui,
(a pag. 110 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si segnala che Brown c Regno Unito rinvia a Engel e altri c Olanda, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71 e altri, § 82, per dimostrare che la nozione di <<reato>> utile ai fini dell'applicabilità dell'art. 7, primo paragrafo, è definita autonomamente con l'ausilio di tre rilevatori: 1) la qualificazione data dal diritto nazionale, 2) la natura dell'offesa, 3) la natura e la severità della pena prevista;
a pag. 128 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 81 per dimostrare che quella di <<accusa penale>> è anch'essa una nozione autonoma;
a pag. 128 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 85 per dimostrare che la Corte ha ricompreso nell'applicazione dell'art. 6 le sanzioni amministrative <sanzioni disciplinari militari>)
- Escoubet c Belgio, 28 ottobre 1999, ricorso n. 26780/95
(a pag. 128 di "Ricorrere..."[SU ART. 6] si cita tale sentenza in tema di ritiro della patente di guida: ciò per dimostrare che talora la Corte non applica l'art. 6 alle sanzioni amministrative)
- Garcia Ruiz c Spagna, 21 gennaio 1999, ricorso n. 30544/96
(a pag. 137 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 26 per affermare che, se è vero che la motivazione della sentenza non richiede una risposta dettagliata per ogni argomento e una Corte d'appello può, in linea di massima, limitarsi a far propri i motivi della decisione appellata, è pure vero che la decisione di primo grado deve essere motivata per consentire alle parti di fare un efficace uso dell'appello. Si cita pure Hirvisaari c Finlandia, 27 settembre 2001, ricorso n. 49684/99, § 30)
- H. c Belgio, 30 novembre 1987, ricorso n. 8950/80
(a pag. 132 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 50 per dimostrare che è stato ritenuto in quel caso che fosse <<tribunale>> un Consiglio dell'Ordine degli avvocati che aveva inflitto sanzione disciplinare a un legale. Si dice anche che <<tribunale>> è una nozione autonoma, svincolata )
- Hirvisaari c Finlandia, 27 settembre 2001, ricorso n. 49684/99, § 30
(a pag. 137 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 30 per affermare che, se è vero che la motivazione della sentenza non richiede una risposta dettagliata per ogni argomento e una Corte d'appello può, in linea di massima, limitarsi a far propri i motivi della decisione appellata, è pure vero che la decisione di primo grado deve essere motivata per consentire alle parti di fare un efficace uso dell'appello. Si cita pure Garcia Ruiz c Spagna, 21 gennaio 1999, ricorso n. 30544/96, § 26)
- Kafkaris c Cipro, GC, 12 febbraio 2008, ricorso n. 21906/04
(a pag. 108 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 139 per dimostrare che nell'iterpretazione dell'art. 7 il termine <<legge>> è nozione autonomamente costruita nell'ambito della CEDU, anche al fine di consentire un'effettiva e efficace difesa dei diritti e delle libertà ivi previsti e quindi tale nozione è indipendente e svincolata dalla qualificazione data negli ordinamenti nazionali).
-- Kingsley c Regno Unito, GC, 28 maggio 2002, ricorso n. 35605/97 (qui l'intera sentenza),
(a pag. 132 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 32 per dimostrare che la Corte ritiene che il <<tribunale>> di cui all'art. 6 deve avere un controllo completo di legalità sulle questioni di fatto e di diritto di propria competenza. Al paragrafo 32 si afferma che se anche un organo giurisdizionale competente sui diritti e obblighi di carattere civile non rispetta le garanzie previste dall'equo processo, l'art. 6, primo paragrafo della CEDU non è violato se il suo giudizio e la procedura sono stati controllati da un altro organo giudiziario, di piena giurisdizione che rispetta le garanzie del predetto articolo)
- Kokkinakis c Grecia, 25 maggio 1993, ricorso n. 14307/88
(a pag. 109 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 52 per dimostrare che la "legge" di cui all'art. 7 non deve avere una precisione assoluta e una sua lacuna può esser colmata dalla giurisprudenza)
- Konig c Germania, 28 giugno 1978, ricorso n. 6232/73
(a pag. 125 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita genericamente questa sentenza per dimostrare che i <<diritti e obblighi di carattere civile>>, e quindi la materia civile ai sensi dell'art. 6, sono nozioni autonome della CEDU, svincolate dal diritto interno, che assumono un significato sostanziale e non formale, anche se il quadro giuridico nazionale resta pur sempre un punto di partenza per verificare l'esistenza dei <<diritti e obblighi di carattere civile>>)
- Le Compte, Van Leuven e De Meyere c Belgio, 23 giugno 1981, ricorsi n. 6878/75, n. 7238/5
(a pag. 126 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita genericamente questa sentenza per dimostrare che possono essere considerati diritti civili e comportare l'applicabilità dell'art. 6, primo paragrafo, le pretese relative alle procedure disciplinari relative all'esercizio di una professione)
- Malige c Francia, 23 settembre 1998, ricorso n. 68/1997/852/1059,
(a pag. 128 di "Ricorrere..."[SU ART. 6] si cita tale sentenza in tema di sottrazione di punti dalla patente di guida: ciò per dimostrare che la Corte applica l'art. 6 alle sanzioni amministrative)
- Menarini Diagnostic srl c Italia, 27 settembre 2011, ricorso n. 43509/08
- Morris c Regno Unito, 26 febbraio 2002, ricorso n. 38784/97
(a pag. 140 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita genericamente questa sentenza per dimostrare che nel requisito dell'indipendenza del giudice rientra tutta la problematica del rapporto tra la giurisdizione e il potere esecutivo, e qui assumono rilievo la designazione dei giudici, le caratteristiche del loro mandato e, in generale, le garanzie di protezione contro le pressioni esterne. Si dice che nella sentenza si è ritenuto che l'assenza di una previsione formale di inamovibilità non comportase necessariamente, in presenza di diverse garanzie, mancanza di indipendenza)
- Ooo Neste St. Petersburg e altri c Russia, decisione ricevibilità del 3 giugno 2004, ricorso n. 69042/01
(a pag. 128 di "Ricorrere...", si cita genericamente questa decisione per dimostrare che per qualificare la materia penale ai sensi CEDU soccorrono 3 criteri: 1) la qualificazione di diritto interno, che non ha valore decisivo, 2) la differenziazione tra scopo preventivo, che non qualifica l'accusa come penale, e scopo punitivo che invece la qualifica come tale, 3) la severità della pena repressiva, che costituisce il criterio discretivo determinante.
- Ozturk c Germania, 21 febbraio 1884, ricorso n. 8544/79
(a pag. 110 di "Ricorrere a Strasburgo" [SU ART. 7] si cita il § 49 a proposito di non decisività della qualificazione di reato data dal diritto nazionale, in relazione al concetto di pena di cui all'art. 7, primo paragrafo CEDU).
- Pellegrin c Francia, GC, 8 dicembre 1999, ricorso n. 28541/95
(a pag. 127 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 64 per mostrare l'orientamento della Corte (poi superato dalla sentenza Vilho Eskelinen e altri c Finlandia, GC, 19 aprile 2007, ricorso n. 632357009, la quale ha relegato il criterio della sentenza Pellegrin in posizione sussidiaria) secondo cui l'applicabilità dell'art. 6 al pubblico impiego era dipendente da un criterio funzionale, fondato sulla natura delle funzioni e sulle responsabilità degli agenti dello Stato, per cui quando le funzioni erano espressione di un interesse generale o di una partecipazione alla potestà pubblica il rapporto di impiego si sottraeva al sindacato della CEDU)
- Porter c Regno Unito, decisione di irricevibilità 8 aprile 2003, ricorso n. 15814/02
(a pag. 132 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita questa decisione, relativa ad una procedura preliminare a fare appello alla Camera dei Lords, per dimostrare che per la Corte non è un <<tribunale>> ai sensi dell'art. 6 un organo, quantunque giurisdizionale, che si limita ad un esame preliminare per la proposizione di una azione).
- Savino e altri c Italia, 28 aprile 2009, ricorsi nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04
- S.W. c Regno Unito, 22 novembre 1995, ricorso n. 20166/92
(a pag. 107 di "Ricorrere a Strasburgo" [SU ART. 7] si cita il § 34 per dimostrare che le garanzie dell'art. 7 non subiscono deroghe nemmeno in tempo di guerra nè in caso di pericolo pubblico ai sensi dell'art. 15;
a pag 108 di "Ricorrere ..." [SU ART. 7] si cita di nuovo il § 34 per dire che l'art. 7 va interpretato e applicato in modo da assicurare una efficace protezione contro le procedure, le condanne e le sanzioni arbitrarie;
a pag. 109 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 36 per dimostrare che la chiarificazione fatta dalla giurisprudenza di una "legge" può renderla conforme alle esigenze di chiarezza e precisione chieste dalla CEDU purchè essa interpretazione giurisprudenziale sia coerente alla sostanza dell'infrazione e ragionevolmente prevedibile).
- Scoppola c Italia, 17 settembre 2009, ricorso n. 10249/03
(cita Welch c Regno Unito, 9 febbraio 1995, ricorso n. 17440/90, § 27 e 28 a proposito del concetto di pena. Inoltre cita S.W. c Regno Unito, 22 novembre 1995, ricorso 20166/92;
a pag. 108 di Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 109 di Scoppola c Italia n.2, GC, 17 settembre 2009, ricorso n. 10249/03, per dimostrare che l'art. 7 comporta che se la legge penale in vigore al momento dell'infrazione e quelle posteriori, adottate prima della sentenza definitiva, sono diverse, il giudice deve applicare la legge che prevede le disposizioni più favorevoli per l'accusato;
a pag. 109 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 99 di Scoppola c Italia (n. 2) per dimostrare che l'accezione materiale della "legge" di cui all'art. 7, ampia ed elastica, viene bilanciata dai requisiti di qualità che ogni legge deve possedere per essere conforme alla CEDU, in particolare deve avere i caratteri della accessibilità e della prevedibilità;
a pag. 109 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 93 di Scoppola c Italia (n. 2) per dimostrare che è vietata, contro l'accusato, l'interpretazione analogica e l'applicazione estensiva della legge penale di cui all'art. 7).
--- Scordino c Italia (n. 1), GC, 29 marzo 2006, ricorso n. 36813/97
(a pag. 133 di "Ricorrere..." [SU ART.6] si citano i § 126, 131, 132, dove si è ritenuto che l'art. 5-bis della l. n. 359/92, peraltro ritenuto costituzionalmente legittimo dalle sentenze n. 283 e 442/1993 della Corte costituzionale: <<...abbia semplicemente soppresso retroattivamente una parte essenziale delle indennità, di valore elevato, che i proprietari ricorrenti avrebbero potuto domandare agli esproprianti.
Così la sentenza Scordino (n. 1) ai punti 126, 131, 132 e 133:
"126. La Corte ribadisce che se, in linea di principio, in materia civile non è vietato al potere legislativo regolamentare con delle nuove disposizioni aventi portata retroattiva, i diritti che derivano dalle leggi in vigore, il
principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo, consacrati dall’art. 6 della Convenzione, si oppongono, salvo per imperative esigenze di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia con lo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario di una causa (Zielinski e Pradal & Gonzales c. Francia [GC], no 24846/94 e 34165/96 e 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII ; Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia, sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B ; Papageorgiou c. Grecia, sentenza del 22 ottobre 1997, Raccolta 1997-VI).
131. Senza dubbio l’applicabilità alle indennità non definite e alle procedure pendenti non potrebbe, in sè, costituire un problema sotto il profilo della Convenzione, non essendo impedito al legislatore, in linea di principio, di intervenire nella materia civile per modificare lo stato del diritto con una legge immediatamente applicabile (OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille e altri c. Francia, no 42219/98 e 54563/00, § 61, 27 maggio 2004 ; Zielinski et Pradal & Gonzalez e altri c. Francia [GC], n. 24846/94 e 34165/96 e 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII).
Ciononostante, nella specie, l’art. 5 - bis della L. n. 359 del 1992 ha semplicemente soppresso retroattivamente una parte essenziale dei crediti indennitari, di elevato ammontare, che i proprietari espropriati, come i ricorrenti, avrebbero potuto pretendere dagli espropri. Al riguardo, la Corte ricorda di aver appena constatato che l’indennità concessa ai ricorrenti non era adeguata, considerato il suo modesto ammontare e l’assenza di ragioni di pubblica utilità che possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato del bene (paragrafi 103 - 104 sopra cit.).
132. Secondo la Corte, il Governo non ha dimostrato che le considerazioni da lui invocate - cioè le considerazioni finanziarie e la volontà del legislatore di porre in essere un programma politico - consentivano di far risultare “l’interesse generale retroattivo, che è riconosciuto in alcuni casi (National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Regno Unito, sentenza del 23 ottobre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII ; OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille e altri c. Francia, no 42219/98 e 54563/00, § 61, 27 maggio 2004 ; ForrerNiedenthal c. Germania, no 47316/99, 20 febbraio 2003; Bäck c. Finlandia, no 37598/97, CEDU 2004-VIII).
133. Pertanto, vi è stata violazione dell’art. 6.1 della Convenzione."
a pag. 134 e 135 di "Ricorrere..." [SU ART.6], si ricorda pure che l'art. 6 non garantisce a un determinato <<diritto>> alcun contenuto sostanziale e, in principio, la Corte si rapporta al diritto interno per stabilire l'esistenza del <diritto>> autonomamente inteso ai sensi della CEDU, tuttavia essa può stabilire che il diritto alla vita, alla salute, a un ambiente sano, e al rispetto dei beni sono riconosciuti nel quadro del diritto nazionale [e cita Athanassoglou e altri c Svizzera, GC, 6 aprile 2000, ricorso n. 27644/95, § 44]. Ma tale diritto deve avere un fondamento normativo nell'ambito del diritto interno e la Corte non può creare, in via interpretativa dell'art. 6, un diritto sostanziale che non ha alcun fondamento nel diritto nazionale [e cita Baggs co Regno Unito, decisione sulla ricevibilità del 16 ottobre 1985, ricorso n. 9310/81, nonchè Fayed c Regno Unito, 21 settembre 1994, ricorso n. 17101/90, § 65])
- Scordino c Italia (n. 3), 6 marzo 2007, ricorso n. 43662/98
- Silvester's Horeca Service c Belgio, 4 marzo 2004, ricorson. 47650/99,
(a pag. 132 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 27 di questa decisione, per dimostrare che la Corte ritiene che il <tribunale>> di cui all'art. 6 deve avere un controllo completo di legalità sulle questioni di fatto e di diritto di propria competenza)
- Streletz, Kessler e Krenz c Germania, GC, 22 marzo 2001, ricorsi nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98,
(a pag. 111 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 49 per dimostrare che il controllo esercitato dalla Corte consiste nel verificare se le condanne inflitte e le pene applicate dalle giurisdizioni nazionali , secondo il diritto interno, sono conformi alla CEDU, tenendo presente tuttavia che è anzitutto compito delle autorità nazionali, e in particolare delle Corti e dei Tribunali, interpretare e applicare il diritto interno)
- Sud Fondi srl c Italia, 20 gennaio 2009, ricorso n. 55103/00
(a pag. 110 di "Ricorrere a Strasburgo" [SU ART. 7] si cita il § 119 a proposito di errore inevitabile e non imputabile;
la sentenza al § 99 enuncia la posizione del Governo che fa riferimento in particolare a S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 36, in tema di violazione art. 7 CEDU; poi, al punto 105, cita di nuovo S.W. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, § 34.)
- Sunday Times c Regno Unito, serie A, n. 30, 26 aprile 1979
(a pag. 109 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 58 per dimostrare che la "legge" di cui all'art. 7 deve essere chira e precisa, altrimenti manca del requisito -essenziale affinchè sia conforme alla CEDU- della prevedibilità).
- Vilho Eskelinen e altri c Finlandia, GC, 19 aprile 2007, ricorso n. 632357009,
(a pag. 127 di "Ricorrere..." [SU ART. 6] si cita il § 62 per mostrare il nuovo orientamento della Corte (che relega in posizione sussidiaria il criterio indicato dalla sentenza Pellegrin secondo cui l'applicabilità dell'art. 6 al pubblico impiego era dipendente da un criterio funzionale, fondato sulla natura delle funzioni e sulle responsabilità degli agenti dello Stato, per cui quando le funzioni erano espressione di un interesse generale o di una partecipazione alla potestà pubblica il rapporto di impiego si sottraeva al sindacato della CEDU) in materia di applicabilità dell'art. 6 al pubblico impiego. La sentenza Vilho Eskelinen afferma che l'art. 6 non è applicabile al pubblico impiego solo se l'accesso ad un Tribunale per il diritto derivante dal pubblico impiego è espressamente escluso a livello nazionale , tenendo presente che tale esclusione deve poggiare su motivi legati all'interesse dello Stato. In altri termini l'art. 6 si applica tutte le volte che lo Stato accorda al dipendente pubblico una tutela giurisdizionale nel suo sistema giuridico interno. Inoltre, sul terreno dell'onere della prova, è lo Stato che deve dimostrare che il funzionario non riceve una tutela perchè il rapporto di impiego è legato all'esercizio dell'autorità statale e esiste uno <<speciale rapporto di fiducia e lealtà>>.
- Welch c Regno Unito, 9 febbraio 1995, ricorso n. 17440/90 e ricorso n. 1/1994/448/527
(a pag. 111 di "Ricorrere a Strasburgo" [SU ART. 7] si cita il § 28 a proposito di non decisività della qualificazione di reato data dal diritto nazionale e a proposito della rilevanza, tra l'altro, della gravità della sanzione, in relazione al concetto di pena di cui all'art. 7, primo paragrafo CEDU;
a pag. 108 di "Ricorrere..." [SU ART. 7] si cita il § 27 per sostenere che nell'iterpretazione dell'art. 7 il termine <<pena>> è nozione autonomamente costruita nell'ambito della CEDU, anche al fine di consentire un'effettiva e efficace difesa dei diritti e delle libertà ivi previsti e quindi tale nozione è indipendente e svincolata dalla qualificazione data negli ordinamenti nazionali).
... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).
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