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Il Consiglio Nazionale Forense non è più giudice speciale della tenuta degli albi forensi?

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Che il Consiglio Nazionale Forense non sia più giudice speciale della tenuta degli albi forensi sembra riconoscerlo l'Ufficio studi dello stesso Consiglio Nazionale Forense nel documento "IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: POSIZIONE ISTITUZIONALE E FUNZIONI NELLA L. n. 247/12". Infatti, l'Ufficio studi, analizzando la posizione istituzionale e le funzioni attribuite al CNF dalla l. 247/12, non indica più la funzione di giudice speciale avverso i provvedimenti di mancata iscrizione e di cancellazione (non disciplinare) dall'albo.

L'analisi pare confermata anche dall'Antitrust il quale, nel suo provvedimento 25154 del 2014 (col quale ha irrogato al CNF una sanzione di quasi un milione di euro per limitazione della concorrenza), ha elencato le funzioni del CNF e tra queste non ha indicato quella di giudice speciale della tenuta degli albi (vedi pag. 8, 9 e 28 del provvedimento sanzionatorio dell'Antitrust).

Mi pare che si potrebbe a ragione sostenere che l'art. 36 della l. 247/12, ove afferma "Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli degli ordini; risolve i conflitti di competenza tra gli ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare", non vale ad attribuire al CNF la qualità di giudice speciale in tutte le ampie e indefinite "materie" elencate nella disposizione normativa.

Pare utile ricordare (con le parole usate dall'Antitrust nella nota 117 del suo provvedimento 25154/2014 con cui ha irrogato quasi un milione di euro di multa al CNF) che "qualora nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale il CNF dovesse interpretare le norme dell’ordinamento forense in violazione del diritto europeo e segnatamente degli articoli 101 e 102 del TFUE, tale condotta del CNF potrebbe determinare la responsabilità dello Stato italiano per violazione delle norme europee come da costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. causa C-224/01, Gerhard Köbler v. Republik Österreich, in Racc. [2003] p. I-10239; causa C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA v. Repubblica Italiana, in Racc. [2006] p. I-1209 e cause riunite, C-6/90 e C-9/90, Andrea Francovich e a. v. Repubblica italiana, in Racc. [1991] p. I-5357)".

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