
Anche quegli "avvocati-part-time" che non sono stati parte in causa nei procedimenti giudiziari innanzi al CNF e alle SS.UU. civili della Cassazione culminati con le sentenze delle SS.UU. del 16 maggio 2013 (sentenza n. 11833/2013 e "gemelle") possono ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo entro 6 mesi dalla data del 16 maggio 2013, dimostrando la loro qualità di vittima "potenziale" della reintroduzione dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e professione forense.
Clicca su "LEGGI TUTTO" per approfondire la uestione attraverso la "Guida pratica sulla ricevibilità dei ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo"(a pag. 9 e 10 della traduzione di aprile 2011 a cura del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - Ufficio II:...
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"Qualità di vittima
Articolo 34 – Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d’essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli (…).
20. In applicazione dell’articolo 34, solo un ricorrente che si considera vittima di una violazione della Convenzione può presentare delle doglianze dinanzi alla Corte. Spetta alle autorità nazionali riparare a una violazione addotta della Convenzione. In tal modo, la questione di stabilire se un ricorrente può pretendersi vittima della violazione addotta si pone in tutti gli stadi della procedura dinanzi alla Corte (Scordino c. Italia (n. 1) [GC], § 179).
Nozione di vittima
21. La nozione di “vittima” viene interpretata in modo autonomo e indipendente dalle norme di diritto interno quali l’interesse ad agire o la qualità per agire (Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, § 35). La nozione non implica l’esistenza di un danno (Brumarescu c. Romania [GC], § 50). Un atto avente effetti giuridici temporanei può bastare (Monnat c. Svizzera, § 33).
22. La nozione di “vittima” è oggetto di un’interpretazione evolutiva alla luce delle condizioni di vita attuali e la sua applicazione deve essere fatta senza eccessivo formalismo (Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, § 38; Monnat c. Svizzera, §§ 30-33; Stukus e altri c. Polonia, § 35; Zietal c. Polonia, §§ 54-59). La Corte ha potuto stimare che la questione della qualità di vittima può essere unita al merito della causa (Siliadin c. Francia, § 63).
Vittima diretta
23. L’atto o l’omissione controversi devono colpire in maniera diretta il ricorrente (Amuur c. Francia, § 36). Tale criterio non si applica tuttavia in maniera meccanica e inflessibile (Karner c. Austria, § 25).
24. La Corte ha potuto accettare, caso per caso, il ricorso di una vittima detta «potenziale», ossia quella che non può lamentarsi per una violazione diretta.
25. Esempi: la sentenza relativa alle intercettazioni telefoniche in Germania (Klass e altri c. Germania, § 34), per cause relative a un’estradizione (Soering c. Regno Unito), per misure che limitano la diffusione di informazioni relative all’aborto che possono riguardare donne in età fertile (Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, § 44).
26. In compenso, dei sospetti o delle congetture non sono sufficienti per ottenere la qualità di vittima: assenza di ordine formale di riaccompagnamento alla frontiera (Vijayanathan e Pusparajah c. Francia, § 46); conseguenze addotte di una relazione parlamentare (Federazione cristiana dei testimoni di Geova c. Francia (dec.)); eventuale multa imposta alla società ricorrente (Senator Lines c. Stati dell’UE (dec.) [GC]; conseguenze addotte di una decisione giudiziaria relativa ad una terza persona in coma (Ada Rossi e altri c. Italia (dec.)). Un ricorrente non può pretendersi vittima quando è in parte personalmente responsabile della violazione addotta (Pasa e Erkan Erol c. Turchia).
27. Trattandosi di una legge nazionale, un privato può sostenere che essa viola i suoi diritti, in assenza di un atto individuale di esecuzione, quando è obbligato a cambiare comportamento pena un’azione giudiziaria (Norris c. Irlanda; Bowman c. Regno Unito) o se fa parte di una categoria di persone che rischiano di subire direttamente gli effetti della legislazione (Burden c. Regno Unito [GC], § 34; Johnston e altri c. Irlanda). Trattandosi di una Costituzione: Sejdic e Finci c. Bosnia Erzegovina [GC], § 29."
e ancora vi si legge, a partire da pag. 12:
"A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne
Articolo 35 § 1 – Condizioni di ricevibilità
1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
42. La condizione di ricevibilità si basa sui principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti come indica il testo dell’articolo 35. L’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne fa parte del diritto internazionale consuetudinario, riconosciuto in quanto tale dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (si veda ad esempio la causa Interhandel (Svizzera c. Stati Uniti), sentenza del 21 marzo 1959). Essa è presente anche in altri trattati internazionali relativi ai diritti dell’uomo: il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (articolo 41 § 1 c)) e il suo protocollo facoltativo (articoli 2 e 5 § 2 b)), la Convenzione americana dei diritti dell’uomo (articolo 46) e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (articoli 50 e 56 § 5). Come ha fatto notare la Corte nella causa De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, lo Stato può rinunciare al beneficio della regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne, poiché vi è una lunga pratica internazionale ben consolidata in materia (§ 55).
43. La Corte europea dei diritti dell’uomo intende svolgere un ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti dell’uomo, ed è auspicabile che i tribunali nazionali abbiano inizialmente la possibilità di risolvere le questioni di compatibilità del diritto interno con la Convenzione. Se tuttavia viene successivamente presentato un ricorso a Strasburgo, la Corte europea deve poter trarre vantaggio dai pareri di tali tribunali, che sono in contatto diretto e permanente con le forze vive del loro paese (Burden c. Regno Unito [GC], § 42).
44. Ci si è chiesti se questa o quella via di ricorso fosse interna o internazionale. Se è interna, è necessario normalmente che essa sia stata esperita prima che venga presentato un ricorso dinanzi alla Corte. Se è internazionale, il ricorso può essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 § 2 b) della Convenzione. Spetta alla Corte determinare la natura interna o internazionale di una determinata giurisdizione, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare la sua natura giuridica, lo strumento che ha previsto la sua istituzione, la sua competenza, il suo posto (se del caso) nel sistema giudiziario esistente e il suo finanziamento (Jelicic c. Bosnia-Erzegovina (dec.); Peraldi c. Francia (dec.).
- Finalità della regola
45. La logica che ispira la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne è quella di riservare alle autorità nazionali, e prima di tutto ai tribunali, l’occasione di prevenire o di riparare le violazioni addotte della Convenzione. Essa si basa sull’ipotesi, espressa nell’articolo 13, che l’ordinamento giuridico interno garantirà una via di ricorso effettiva contro le violazioni di diritti sanciti dalla Convenzione. Si tratta di un aspetto importante del carattere sussidiario del meccanismo instaurato dalla Convenzione: Selmouni c. Francia [GC], § 74; Kudla c. Polonia [GC], § 152; Andrasik e altri c. Slovacchia (dec.). - Applicazione della regola
- Elasticità
46. L’esaurimento delle vie di ricorso interne è più una regola d’oro che un principio inciso sul marmo. La Commissione e la Corte hanno frequentemente sottolineato che bisognava applicarla con una certa elasticità e senza eccessivi formalismi, considerato il contesto di tutela dei diritti dell’uomo (Ringeisen c. Austria, § 89; Lehtinen c. Finlania (dec.)). La regola, che non ha nulla di assoluto, non può essere applicata automaticamente (Kozacioglu c. Turchia [GC], § 40). Ad esempio, la Corte ha deciso che esigere che gli interessati si avvalgano di un ricorso che nemmeno la più alta giurisdizione del paese li obbligava ad esercitare costituisce un eccesso di formalismo (D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], §§ 116-118). - Rispetto delle norme interne e limiti
47. I ricorrenti devono tuttavia osservare le norme e le procedure applicabili nel diritto interno, poiché in caso contrario il loro ricorso rischia di essere rigettato per inosservanza della condizione prevista dall’articolo 35 (Ben Salah, Adraqui e Dhaime c. Spagna (dec.); Merger e Cros c. Francia (dec.); MPP Golub c. Ukraina (dec.)).
Tuttavia, è utile osservare che quando un giudice di ricorso esamina la fondatezza di un ricorso benché lo consideri irricevibile, l’articolo 35 § 1 sarà rispettato (Voggenreiter c. Germania). Questo avviene anche per chi non ha osservato i requisiti formali richiesti nel diritto interno se la sostanza del suo ricorso è comunque stata esaminata dall’autorità competente (Vladimir Romanov c. Russia (testo solo in inglese), § 52). Lo stesso vale per un ricorso formulato in maniera molto sommaria e appena compatibile con le esigenze previste dalla legge, sul merito del quale il giudice si è pronunciato, anche brevemente: Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], §§ 43-45. - Esistenza di più vie di ricorso
48. Se il ricorrente dispone eventualmente di più di una via di ricorso che possa essere effettiva, egli ha l’obbligo solo di utilizzare una di esse (Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.); Jelicic c. Bosnia-Erzegovina (dec.); Karakò c. Ungheria (testo solo in inglese), § 14; Aquilina c. Malta [GC], § 39). In effetti, quando una via di ricorso è stata utilizzata, non è obbligatorio avvalersi di un’altra via avente praticamente lo stesso scopo (Riad e Idiab c. Belgio, § 84…; Kozacioglu c. Turchia[GC], §§ 40 e segg.; Micallef c. Malta[GC], § 58. - Motivo di ricorso sollevato in sostanza
49. Non è necessario che il diritto sancito dalla Convenzione venga esplicitamente invocato nel procedimento interno, purché il motivo di ricorso venga sollevato «almeno in sostanza» (Castells c. Spagna, § 32; Ahmet Sadik c. Grecia, § 33; Fressoz e Roire c. Francia, § 38; Azinas c. Cipro [GC], §§ 40-41). - Esistenza e carattere appropriato
50. I ricorrenti sono tenuti a esaurire unicamente le vie di ricorso interne disponibili ed effettive sia in teoria che in pratica all’epoca dei fatti, cioè che erano accessibili, in grado di offrire loro la riparazione alle loro doglianze e che presentavano delle prospettive ragionevoli di successo (Sejdovic c. Italia [GC], § 46).
51. Non è necessario esaurire le vie di ricorso discrezionali o straordinarie, ad esempio chiedendo a un tribunale di rivedere la sua decisione (Cinar c. Turchia (dec.); Prystavka c. Ucraina (dec.), ma si veda Kiiskinen c. Finlandia (dec.) in cui, in via eccezionale, la Corte ha ritenuto che una tale via di ricorso avrebbe dovuto essere esperita. Parimenti, una denuncia per via gerarchica non costituisce una via di ricorso effettiva (Horvat c. Croazia, § 47; Hartmann c. Repubblica ceca, § 66). Peraltro, sul carattere efficace nel caso di specie di un ricorso che in linea di principio non è da esperire (mediatore), si veda il ragionamento della sentenza Egmez c. Cipro, §§ 66-73.
Quando un ricorrente ha cercato di avvalersi di una via di ricorso che la Corte ritiene poco appropriata, il tempo impiegato per fare questo non impedisce il decorso del termine di sei mesi, il che può portare al rigetto del ricorso per inosservanza di tale termine (Rezgui c. Francia (dec.) e Prystavska c. Ucraina (dec.)). - Accessibilità ed effettività
52. I ricorsi devono esistere con un grado sufficiente di certezza, in pratica come in teoria. Per valutare il fatto che una via di ricorso particolare soddisfi o meno alle condizioni di accessibilità e di effettività, si deve tenere conto delle circostanze particolari della causa interessata. La Corte deve tenere conto in maniera realistica non solo dei ricorsi previsti in teoria nel sistema giuridico interno, ma anche del contesto giuridico e politico generale in cui essi si situano, nonché della situazione personale del ricorrente (Akdivar e altri c. Turchia [GC], §§ 68-69; Khashiyev e Akayeva c. Russia, §§ 116-117). Si deve esaminare se, tenuto conto di tutte le circostanze della causa, il ricorrente ha fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da lui per esaurire i ricorsi interni (D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], §§ 116-122).
- Elasticità
- Limiti all’applicazione della regola
53. Secondo i «principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», alcune circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne disponibili [Sejdovic c. Italia [GC], § 55). (Si veda di seguito l’onere della prova).
Tale regola non si applica nemmeno quando è dimostrata una pratica amministrativa che consiste nella ripetizione di atti vietati dalla Convenzione e dalla tolleranza ufficiale dello Stato, in modo tale che qualsiasi procedura sarebbe vana o inefficace (Aksoy c. Turchia, § 52).
Il fatto di infliggere una multa in funzione dell’esito di un ricorso di cui non si sostiene che sia errato o abusivo, esclude tale ricorso da quelli da esaurire: Prencipe c. Monaco, §§ 95-97.- Onere della prova
54. È il Governo che eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne a dover dimostrare che il ricorrente non si è avvalso di una via di ricorso che era nel contempo effettiva e disponibile (Dalia c. Francia, § 38). L’accessibilità di una via di ricorso di questo tipo deve essere sufficientemente certa in diritto e nella pratica (Vernillo c. Francia). La base della via di ricorso deve essere dunque chiara in diritto interno (Scavuzzo-Hager c. Svizzera (dec.)). Gli argomenti del governo hanno manifestamente più peso se esso fornisce esempi di giurisprudenza nazionale (Doran c. Irlanda; Andrasik e altri c. Slovacchia (dec.); Di Sante c. Italia (dec.); Giummarra c. Francia (dec.); Paulino Tomas c. Portogallo (dec.); Johtti Sapmelaccat Ry e altri c. Finlandia (testo solo in inglese)(dec.).
55. Quando sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare direttamente la Convenzione dinanzi ai tribunali nazionali, il Governo deve dimostrare con esempi concreti il grado di certezza di questa via di ricorso (Slavgorodski c. Estonia (dec.)).
56. La Corte è stata più sensibile agli argomenti invocati quando il parlamento nazionale aveva istituito una via di ricorso specifica per trattare la durata eccessiva del procedimento giudiziario (Brusco c. Italia (dec.); Slavicek c. Croazia (dec.)). Si veda anche Scordino c. Italia (n. 1) [GC], §§ 136-148. Confrontare con Merit c. Ucraina, § 65.
57. Una volta che il Governo ha adempiuto al proprio obbligo di prova dimostrando che vi era una via di ricorso appropriata ed effettiva, accessibile al ricorrente, spetta a quest’ultimo dimostrare che:- tale via di ricorso di fatto è stata esperita (Grasser c. Germania (testo solo in inglese)(dec.));
- o la stessa era per un motivo qualsiasi inappropriata e inefficace nel caso di specie (Selmouni c. Francia [GC], § 76; ritardo eccessivo nello svolgimento dell’inchiesta – Radio Francia e altri c. Francia (dec.), § 34; ricorso per cassazione (Scordino c. Italia (dec.); Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, §§ 26 e 27);
- o ancora delle circostanze particolari lo dispensavano da tale esigenza (Akdivar e altri c. Turchia [GC], §§ 68-75; Sejdovic c. Italia [GC], § 55).
- Aspetti relativi alla procedura
59. Sull’obbligo per il Governo che intende sollevare un’eccezione di mancato esaurimento di farlo, per quanto lo permettano la natura dell’eccezione e le circostanze, nelle proprie osservazioni precedenti la decisione sulla ricevibilità, e sul caso di circostanze eccezionali: Moreen c. Germania [GC], § 57 e i riferimenti in esso contenuti, §§ 58-59.
Non è raro che l’eccezione di mancato esaurimento sia unita al merito, in particolare nelle cause riguardanti gli obblighi o le garanzie procedurali, ad esempio i ricorsi legati all’elemento procedurale degli articoli 2 o 3; nel caso dell’articolo 6, Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], § 126; dell’articolo 13, Surmeli c. Germania [GC], § 78. - Creazione di nuove vie di ricorso
60. L’esaurimento delle vie di ricorso interne viene normalmente valutato in funzione dello stato del procedimento alla data in cui il ricorso è stato depositato dinanzi alla Corte. Tuttavia, questa regola non è priva di eccezioni (si veda Icyer c. Turchia (dec.), §§ 72 e segg.). La Corte, in particolare, si è discostata da questa regola in alcune cause in materia di durata di procedimenti (Predil Anstalt c. Italia (dec.); Bottaro c. Italia (dec.); Andrasik e altri c. Slovacchia (dec.); Nogolica c. Croazia (dec.); Brusco c. Italia (dec.); Charzynski c. Polonia (dec.) e Michalak c. Polonia (testo solo in inglese)(testo solo in inglese) (dec.)). Per un caso in cui la nuova via di diritto non risulta efficace nel caso di specie: Parizov c. ex-Repubblica jugoslava di Macedonia (testo solo in inglese), §§ 41-47). Per il caso di un ricorso costituzionale nuovamente efficace: Cvetkovic c. Serbia (testo solo in inglese), § 41.
Sul momento a partire dal quale diventa equo opporre al ricorrente una via di ricorso nuovamente integrata nel sistema giuridico di uno Stato: Depauw c. Belgio (dec.), e sull’intervento di un capovolgimento della giurisprudenza nazionale: Scordino c. Italia (n. 1) [GC], § 147.
La Corte ha fornito nelle sentenze Scordino c. Italia (n. 1) [GC] e Cocchiarella c. Italia [GC] delle indicazioni sulle caratteristiche che devono presentare i ricorsi interni per essere effettivi nelle cause relative alla durata del procedimento.
61. Quando la Corte ha constatato delle lacune strutturali o generali in diritto o nella pratica a livello nazionale, può chiedere allo Stato convenuto di esaminare la situazione e, se necessario, adottare delle misure effettive per evitare che delle cause della stessa natura vengano portate davanti ad essa (Lukenda c. Slovenia, § 98).
Quando lo Stato convenuto ha predisposto una via di ricorso, la Corte si assicura che essa sia effettiva (si veda, ad esempio, Robert Lesjak c. Slovenia (testo solo in inglese), §§ 34-55). Se è così, la Corte ritiene che gli autori di ricorsi analoghi devono esperire questa nuova via di ricorso, a meno che non ne siano impossibilitati per questioni di tempo. Essa dichiara dunque i loro ricorsi irricevibili ai sensi dell’articolo 35 § 1, anche se questi sono stati presentati prima della creazione di questa nuova via di ricorso (Grzincic c. Slovenia, §§ 102-110; Icyer c. Turchia (dec.), §§ 74 e segg.)."
- Onere della prova
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