La Cassazione, con sentenza 11161/2017, depositata l'8/5/2017 ha ribadito l'orientamento secondo il quale, per tutte le categorie professionali l'esclusione dell'obbligo contributivo nei confronti della Cassa professionale ricorre solo nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività svolta e conoscenze tipiche di professionista. Un tale orientamento fu suggerito dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, comma 1. In quella sentenza si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto (rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune).
SI LEGGE NELLA SENTENZA 11161/2017 DELLA CASSAZIONE ...
5.1. La questione sottoposta all'esame del Collegio è sostanzialmente quella della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della Inarcassa da parte dell'ingegnere che pur non svolgendo, in tutto od in parte, le attività tipiche della professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923 n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537, quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie; opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività che richiedano la competenza professionale propria dell'ingegnere.
5.2. Al riguardo va evidenziato che secondo un primo orientamento di questa Corte a tal fine non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, ma si richiedeva l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. 04/07/1991 n.7389, Cass. 2/03/2001 n. 3064, Cass. 11/06/2004 n.11154, Cass. 21/02/2005 n.3468), con conseguente onere della Cassa di provare l'effettivo svolgimento di attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass. n.11154/2004 cit.). In particolare si riteneva che l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, ponesse l'obbligo di iscrizione solo per quegli ingegneri ed architetti che esercitassero la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli arti. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, restando irrilevante il fatto che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere potesse influire sull'attività in concreto svolta (cfr. Cass. ord. 26/01/2012 n. 1139 cfr. in tal senso anche Cass. 12/05/2010 n.11472).
5.3. Più di recente questa Corte ha mutato il proprio orientamento e, condivisibilmente, ha precisato, proprio con riguardo alla Cassa ingegneri ed architetti, che « l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività» sottolineando che « la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.» (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076).
5.4. Si è chiarito che «nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione» evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, comma 1, e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.
5.5. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013 quest'ultima relativa ad una fattispecie sovrapponibile a quella oggi in esame).
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