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Le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Cassa Forense

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Dalla newsletter di Cassa Forense, n. 1 di gennaio 2013:
" Le sanzioni pecuniarie
Tipologia e misura delle sanzioni sono codificate nel Nuovo Regolamento per la disciplina delle sanzioni, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 ed approvato dai Ministeri vigilanti il 23 dicembre 2010.
Unica eccezione è costituita dall'omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa, laddove sia sorto l'obbligo per superamento del requisito reddituale: la materia è contemplata dall'art. 11 della L. 141/92.
Giova qui richiamare in sintesi i principi generali ai quali sono ispirate le norme regolamentari.
In relazione ad ogni inadempimento, le sanzioni sono determinate in misura fissa o percentuale, con graduazione, nel caso di ritardi, rispetto alla durata del ritardo stesso.
Il momento rilevante per la determinazione del regime sanzionatorio applicabile è quello in cui è stata compiuta l'infrazione, salvo quanto previsto per la specifica penale per omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione di cui al citato art. 11 della L. 141/92.
Le sanzioni sono dovute in modo autonomo per ogni inadempimento, e non sono soggette a riduzione o ad aumento in conseguenza della loro eventuale reiterazione.
Contro ogni accertamento divenuto definitivo, l'interessato può presentare reclamo alla Giunta Esecutiva nel termine di 30 giorni.
Sono previste sanzioni in caso di:
- omesso o ritardato invio del mod. 5 (comunicazione obbligatoria del reddito e del volume di affari);
- omesso o ritardato pagamento dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi;
- omesso o ritardato pagamento dei contributi soggettivi e integrativi conseguenti a controllo incrociato con l'anagrafe tributaria;
- omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa;
- omesso o ritardato pagamento dei contributi minimi (soggettivo di base e modulare e integrativo).
"

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