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ISVAP: un buon esempio di regolazione delle incompatibiltà?

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L'ISVAP, con il regolamento del 18/6/2012 (“Regolamento di attuazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la dichiarazione da parte dell'Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2012 n. 146), offre un buon esempio di regolazione delle incompatibilità.

LEGGI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO ISVAP 18 GIUGNO 2012, N. 42, ...


Regolamento ISVAP 18 giugno 2012 n. 42
Regolamento di attuazione dell’articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tutela della concorrenza e partecipazioni
personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, concernente la disciplina del procedimento per la
dichiarazione da parte dell’Isvap della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili (G.U. n.
146 del 25 giugno 2012)
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Codice delle assicurazioni private ed in particolare l’art. 9, comma 3, secondo cui l’ISVAP stabilisce con
regolamento i termini e le procedure per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 2, comma
5, ai sensi del quale le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;
Visto il proprio «regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle
unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’ISVAP»;
Visto l’art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («D.L. Salva Italia»), convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le linee guida del 20 maggio 2012 e successive modifiche ed
integrazioni, elaborate congiuntamente dalla Banca d’Italia, CONSOB e ISVAP in tema di criteri per
l’applicazione della menzionata disposizione;
2
Visto il protocollo d’intesa del 14 giugno 2012 per il coordinamento tra Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP e
AGCM ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
Ritenuta la necessità di disciplinare il procedimento per la dichiarazione da parte dell’ISVAP della
decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei
funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione, qualora incompatibili ai sensi dell’art. 36
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, determinando altresì i termini di conclusione e le unità
organizzative responsabili del procedimento;
adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento é adottato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e dell’art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione da parte dell’ISVAP della
decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei
funzionari di vertice di imprese di assicurazione e riassicurazione i quali, nonostante l’esistenza di una
situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non abbiano
rimosso tale incompatibilità attraverso l’opzione di cui al comma 2-bis della medesima disposizione e in
relazione ai quali la decadenza non sia stata dichiarata, nei termini di legge, dagli organi competenti delle
imprese di assicurazione e riassicurazione interessate.
2. Ove non diversamente disposto nel presente regolamento, al procedimento in questione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 3
Individuazione dell’unità organizzativa responsabile
del procedimento e responsabile del procedimento
1. L’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale é
individuata nei servizi di vigilanza I o II.
2. Il responsabile del procedimento é il dirigente preposto all’unità organizzativa di cui al comma 1. Il
responsabile del procedimento può designare altro dipendente assegnato all’unità. In caso di assenza o di
3
temporaneo impedimento di quest’ultimo, il responsabile del procedimento riassume la responsabilità del
procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro dipendente.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall’art. 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4
Attività pre-procedimentale
1. L’ISVAP intraprende l’attività di verifica preliminare, tendente ad accertare la possibile esistenza di una
situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, una volta
ricevuta documentazione ovvero acquisite, in qualunque modo, informazioni circostanziate al riguardo.
2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla
Banca d’Italia e/o dalla CONSOB, l’ISVAP informa tempestivamente, anche per le vie brevi, l’altra o le altre
menzionate Autorità del ricevimento della documentazione ovvero dell’acquisizione delle informazioni
circostanziate sulla possibile esistenza della situazione di incompatibilità. L’ISVAP scambia con la Banca
d’Italia e/o la CONSOB la documentazione e le informazioni rilevanti per le rispettive attività di verifica e
approfondimento preliminare.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l’ISVAP collabora con la Banca d’Italia e/o la CONSOB, confrontandosi, in
tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell’art. 5, sull’esito delle attività di verifica e
approfondimento preliminare rispettivamente poste in essere e coordinandosi ai fini dell’eventuale avvio
del procedimento.
4. Ai fini dell’attività di verifica preliminare di cui ai commi 1 e 2, le imprese di assicurazione e
riassicurazione comunicano all’ISVAP, entro il termine di 30 giorni dallo loro adozione, le delibere con cui, ai
sensi dell’art. 36, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, é stata dichiarata la decadenza
dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice, nonché
quelle con cui si é motivatamente ritenuto di non procedere a tale dichiarazione.
Art. 5
Avvio del procedimento
1. L’ISVAP avvia il procedimento entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della documentazione
ovvero dall’acquisizione delle informazioni circostanziate di cui all’art. 4, comma 1.
2. Nei casi in cui la possibile esistenza di una situazione di incompatibilità sia valutata anche dalla Banca
d’Italia e/o dalla CONSOB, il termine di cui al comma 1 decorre per l’ISVAP dal ricevimento della
documentazione ovvero dall’acquisizione delle informazioni circostanziate inviate dalla o dalle menzionate
Autorità.
4
Art. 6
Comunicazione dell’avvio del procedimento
1. Il responsabile del procedimento, salvo che sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento,
dà comunicazione, con tempestività e comunque non oltre venti giorni dalla data di cui all’art. 5, comma 1,
dell’inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a
produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, nonché ai soggetti individuati o
agevolmente individuabili, ai quali il provvedimento possa arrecare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell’avvio del procedimento mediante comunicazione
personale contenente le indicazioni di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 7
Il procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo di decadenza disciplinato dal presente regolamento si conclude entro il
termine di sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare memorie scritte
e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. L’ISVAP può formulare richieste al fine di acquisire la documentazione e le informazioni necessarie per
l’istruzione del procedimento.
4. Nei casi in cui l’esistenza della situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca
d’Italia e/o dalla CONSOB, l’ISVAP trasmette all’altra o alle altre menzionate Autorità le richieste istruttorie
formulate, nonché le memorie, le informazioni e i documenti ricevuti in relazione ai commi 2 e 3. In tali
casi, inoltre, l’ISVAP si confronta, in tempo utile, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, con la
Banca d’Italia e/o con la CONSOB sugli esiti dell’attività istruttoria svolta.
Art. 8
Collaborazione con l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato
1. L’ISVAP può consultare l’AGCM qualora nel corso dell’attività di cui all’art. 4 si renda necessario
effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di
situazioni di controllo secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Nel caso in cui la necessità di tale valutazione emerga successivamente all’avvio del procedimento di
decadenza, l’ISVAP può chiedere all’AGCM di formulare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, un proprio parere in argomento. Il termine é sospeso laddove l’AGCM rappresenti ulteriori
esigenze istruttorie ovvero richieda all’ISVAP ulteriore documentazione. Il termine riprende a decorrere
5
dalla data di acquisizione da parte dell’AGCM delle integrazioni istruttorie o della documentazione
richiesta.
3. Nel caso in cui la fattispecie oggetto del parere configuri un’operazione di concentrazione ai sensi
dell’art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il parere é reso unitamente al provvedimento di non avvio
dell’istruttoria o di conclusione dell’istruttoria adottato dall’AGCM ai sensi della medesima legge.
4. Nel caso in cui l’ISVAP, nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, acquisisca
documentazione relativa a fattispecie da cui emerga la possibile sussistenza di situazioni di controllo di
fatto secondo la disciplina di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ne informa tempestivamente l’AGCM,
trasmettendo la relativa documentazione.
Art. 9
Sospensione e interruzione dei termini
1. Il termine di cui all’art. 7, comma 1, é sospeso nei seguenti casi:
a) l’ISVAP ha richiesto la documentazione e le informazioni necessarie per l’istruzione del procedimento ai
sensi dell’art. 7, comma 3. Il termine é sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli
elementi oggetto della richiesta;
b) l’ISVAP ha richiesto parere all’AGCM ai sensi dell’art. 8, comma
2. Il termine é sospeso dalla data della richiesta e fino alla ricezione del parere e comunque per un tempo
massimo di centottanta giorni;
c) la Banca d’Italia e/o la CONSOB abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause
previste dalla rispettiva disciplina, nei casi in cui l’esistenza della situazione di incompatibilità deve essere
valutata anche dalla o dalle menzionate Autorità.
2. L’ISVAP comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.
3. Restano fermi i casi di sospensione e di interruzione dei termini del procedimento previsti in via generale,
ed in quanto compatibili, dal regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 10
Regime transitorio
1. In sede di prima applicazione, i termini di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, sono fissati, con
riferimento alle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
risultanti alla data del 27 aprile 2012, rispettivamente, in centocinquanta e novanta giorni.
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Art. 11
Pubblicazione
1. Il presente regolamento é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
dell’ISVAP. É inoltre disponibile sul sito Internet dell’Autorità.
Art. 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti amministrativi già pendenti
alla data di entrata in vigore.
Roma, 18 giugno 2012
Il presidente: Giannini

 

 

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Vi è sempre qualcosa di infinitamente sordido nelle tragedie altrui (O. Wilde)