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Professionisti-giudici di commissioni tributarie: incompatibilità e decadenze incostituzionali?

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 da www.servizi-legali.it

 La manovra finanziaria varata col decreto legge n. 98/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/6/2011, introduce rigorosissime incompatibilità e conseguenti decadenze (le regole si leggeranno nell'art. 8 del D.Lgs. 545/1992 come risultante dalle modifiche ad esso apportate) per i professionisti che siano giudici delle commissioni tributarie. Incompatibilità e decadenze che però a molti appaiono incostituzionali. Pare ad esempio incostituzionale (per violazione del principio d'eguaglianza, ragionevolezza e necessaria proporzionalità) stabilire delle ragioni di incompatibilità che non trovano riscontro per nessuna altra magistratura. Si consideri, quanto a tale profilo di incostituzionalità: un giudice ordinario può essere addirittura il Presidente di un tribunale innanzi al quale il figlio eserciti la professione di avvocato in materie diverse da quelle di cui si occupa il padre giudice. Ben diversamente è trattato, invece, un giudice tributario che sia assegnato alla commissione tributaria regionale di Roma se il figlio faccia l'avvocato in Toscana. A supporto dell'introduzione di rigorose incompatibilità, e nel presupposto che debbono fondare incompatibilità tutte le situazioni che incidono sulla funzionalità complessiva del sistema giustizia, può certamente dirsi che:
1) lo svolgimento della consulenza in materia tributaria, da parte di chi sia giudice in quella materia, mette in dubbio la sua terzietà e indipendenza di giudice;
2) anche l'attività non svolta in proprio ma presso uno studio associato, ove siano altri ad esercitare abitualmente attività di consulenza, mette in dubbio credibilità e autorevolezza del giudice.
Cosa dire? Speriamo che le dimensioni del problema ("rottamazione" delle commissioni tributarie e conseguente mancanza di tutela giurisdizionale) fondino un COMPLESSIVO riesame della "questione terzietà", da risolvere non certo con limitato riguardo alla presenza, all'interno delle commissioni tributarie, di professionisti "in attività di servizio". La "questione terzietà", infatti, e la correlata "questione incompatibilità" vanno affrontate più in generale, con criteri uniformi per le varie giurisdizioni e per le varie professioni, senza lasciare isole felici (o infelici a seconda dei punti di vista) per questa o quella giurisdizione (speciale o meno: si pensi ai consigli degli ordini professionali che svolgono ancora funzioni di giudice speciale) e senza sacrificare la libertà di iniziativa economica e altre libertà fondamentali sull'altare della prevenzione di conflitti di interessi. Invece che una prevenzione liberticida dei conflitti di interessi bisognerebbe creare un ulteriore VERO conflitto di interessi: quello tra organi di controllo e professionisti. IL CORPORATIVISMO ERA (ED E') SOPRATTUTTO INDISTINZIONE DI RUOLI E SPIRITO DI COLLEGANZA.

 

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