Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

La proposta del Sen. Follini sull'incompatibilità dei parlamentari (anche avvocati)

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

Il Sen. Marco Follini (pd), presidente della Giunta delle elezioni del Senato, ha presentato, raccogliendo ampio consenso nello schieramento parlamentare, il disegno di legge Atto Senato 1630 "Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari". Interessante il comma 10 dell'art. 2, per cui: "10. I membri del Parlamento italiano non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato". Sembra condivisibile la previsione non di una incompatibilità generalizzata tra mandato parlamentare e esercizio della professione forense ma di un mero divieto, per l'avvocato che sia anche parlamentare, di assumere il patrocinio e di prestare assistenza o consulenza a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti d'affari con lo Stato. Tale disposizione riecheggia quella dell'art. 1, comma 58 bis, della l. 662/96 che prevedeva che il dipendente pubblico a part time ridotto che fosse anche avvocato non potesse assumere il patrocinio nelle controversie nelle quali fosse parte la pubblica amministrazione.
LEGGI DI SEGUITO LA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, IL TESTO CHE E' ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI E IL RESOCONTO DELLA SEDUTA DI QUELLA COMMISSIONE DEL 3 MARZO 2010 ...


Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori FOLLINI, AUGELLO, D’ALIA e SANNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2009
"Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari"

Onorevoli Senatori. – Ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione, «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». La clausola di trasformazione delle cause sopravvenute di ineleggibilità in cause di incompatibilità, però, non è mai stata norma di diritto positivo per i parlamentari, ma, mutuata dalla previsione vigente per gli enti locali dal 1981, è stata imposta solo da conforme giurisprudenza delle Giunte parlamentari fino al 2001. L’inserimento per legge di tale clausola è ora reso necessario dai recenti sviluppi a partire dalla XIV legislatura (cosiddetta «giurisprudenza Cammarata») che, in ordine all’elezione a sindaco di comune superiore ai 20.000 abitanti di deputato in carica, hanno invocato che:
a) nessuna norma legislativa prevede tale incompatibilità e poiché le norme sulla incompatibilità sono limitative dei diritti, non è consentito costruire nuovi casi di incompatibilità in via di interpretazione analogica, oltre quelli espressamente previsti dalla legge;

b) la ratio della norma che prevede l’ineleggibilità dei sindaci è di evitare indebite influenze del candidato sul corpo elettorale (mentre quella dell’incompatibilità è di prevenire il caso di conflitti d’interesse nell’esercizio della carica rivestita); pertanto tale ratio non esiste più se l’ufficio di sindaco è assunto quando l’interessato è già deputato. Il caso si è presentato allorché alcuni parlamentari sono stati eletti sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti o presidenti di giunte provinciali, per i quali è prevista espressamente una situazione di (sola) ineleggibilità (articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile al Senato ai sensi dell’articolo 27 del relativo testo unico, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533).

Coloro che sostengono l’incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di sindaco di un grande comune, assunta dopo l’elezione a deputato o senatore, fanno leva sui seguenti argomenti:
a) per i senatori di diritto ai sensi della III disposizione transitoria della Costituzione, l’articolo 25, secondo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, stabiliva che questo caso di ineleggibilità dovesse considerarsi caso di incompatibilità; ebbene, tale norma rappresenterebbe l’applicazione di un principio generale ad un caso specifico;

b) qualora si ritenesse compatibile il mandato parlamentare con l’ufficio di sindaco di comune con più di 20.000 abitanti, acquisito dopo l’elezione a parlamentare, la lettera e lo spirito delle norme sulle ineleggibilità sarebbero facilmente elusi;
c) il sindaco, quale ufficiale del Governo, è soggetto al controllo del prefetto e quindi dell’Esecutivo, che, a sua volta, l’interessato deve controllare in quanto parlamentare: orbene – si dice – il parlamentare non può essere nello stesso tempo controllore dell’esecutivo e controllato da quest’ultimo. Questo argomento, per verità, prova troppo, perché esso, applicato con coerenza, renderebbe incompatibile con il mandato parlamentare anche l’ufficio di sindaco di comuni non capoluoghi di provincia (oggi comuni con meno di 20.000 abitanti), cosa che, a quanto risulta, non è mai stata prospettata;
d) bisogna guardare non alla lettera, ma allo spirito della legge; il quale è decisamente contrario alla compatibilità tra i due uffici.

Occorre ricordare che le Camere, fino alla XIII legislatura, quando sono state chiamate a pronunciarsi in argomento, hanno sempre votato nel senso della incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di sindaco di capoluogo di provincia (oggi: sindaco di comune con oltre 20.000 abitanti) o di presidente di amministrazione provinciale.

In particolare, la questione della trasformazione delle cause di ineleggibilità, se sopravvenute dopo l’elezione, in situazioni di incompatibilità è ritornata in auge ed ha dato vita ad un procedimento di contestazione di elezioni, conclusosi con la dichiarazione di decadenza di due sindaci di città con più di 20.000 abitanti e di un presidente di provincia (v. seduta della Camera n. 519 della XIII legislatura, del 14 aprile 1999).
Da una parte si faceva presente che la predetta interpretazione estensiva potrebbe risultare discutibile poiché comporterebbe una compressione di diritti assoluti senza una base legislativa espressa, potendo quindi apparire lesiva del principio di legalità costituzionalmente tutelato, di cui lo stesso articolo 65 della Costituzione (con il principio della riserva di legge) rappresenta una esplicazione specifica nella materia in discussione. Lo stesso articolo 66 della Costituzione – laddove fa riferimento alle «cause sopraggiunte di ineleggibilità» – andrebbe riferito solo ai casi di ineleggibilità comportanti la decadenza dal mandato (come la perdita dell’elettorato attivo) e non anche a quelli ordinari (come ad esempio l’assunzione della carica di sindaco), comportanti opzione.
Dall’altra parte la Giunta delle elezioni della Camera (v. atto Camera Doc. III-bis, n. 1, XIII legislatura) ha ritenuto di dover confermare la prassi costantemente seguita dagli organi parlamentari e mai derogata fin dalle prime legislature repubblicane, essenzialmente, «in base alla coincidenza esistente tra alcuni elementi costitutivi della ineleggibilità e quelli della incompatibilità: le cariche di sindaco di città con rilevante popolazione e di presidente di giunta provinciale, oltre a poter costituire posizione idonea ad influenzare l’elettorato per le elezioni al Parlamento (e quindi idonea a costituire causa di ineleggibilità), configura anche un possibile conflitto di interessi con il mandato parlamentare, che incide sia nella fase precedente le elezioni sia in quella successiva».
Inoltre, la Giunta della Camera ha fatto leva su di una interpretazione letterale dell’articolo 66 della Costituzione, nel senso di una equiparazione sostanziale tra ineleggibilità ed incompatibilità in caso di sopravvivenza delle relative cause. Infine, si è sostenuto che, in termini regolamentari, «la prassi consolidata in materia rileva quale fonte integrativa dell’ordinamento parlamentare, non vincolante in assoluto ma a tutti gli effetti idonea a costituire base giuridica delle decisioni degli organi parlamentari, particolarmente in mancanza di norme legislative espresse».
Senonché con una innovativa ed isolata pronuncia la Giunta delle elezioni della Camera, nella seduta del 2 ottobre 2002, ha deliberato – con riferimento a tre deputati diventati sindaci di grandi comuni – la compatibilità della carica, invocando l’assenza di una norma esplicita, la stretta interpretazione delle norme limitative di diritti, la differenza tra la ratio delle ineleggibilità e quella delle incompatibilità. Si potrebbe aggiungere al riguardo che (diversamente) l’articolo 63, comma 1, numero 7), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede espressamente l’incompatibilità all’ufficio di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale per «colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli» (similmente prevedeva l’articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154). Trattandosi di una decisione di compatibilità, l’Assemblea non ne è stata investita.
Per quanto concerne il Senato, la giurisprudenza pregressa era sempre stata nel senso della trasformazione delle predette situazioni di ineleggibilità, se sopravvenute, in condizioni di incompatibilità, che rendono pertanto necessaria l’opzione da parte dell’interessato, pena la pronuncia di decadenza dal mandato senatoriale (v., da ultimo, atto Senato Doc. III, n. 2, X legislatura, in merito all’assunzione della carica di presidente di provincia da parte del senatore in carica Giacometti).
Tuttavia, dopo la ricordata decisione innovativa della Giunta della Camera dei deputati, la nuova giurisprudenza della Camera ebbe un’indubbia influenza sulla future decisioni del Senato, anche perché un’eventuale difformità di valutazioni, pur essendo legittima sotto il profilo strettamente costituzionale, si sarebbe prestata ad evidenti censure di inopportunità costituzionale, introducendo non irrilevanti disparità di trattamento tra i membri delle due Camere. L’unica soluzione (condivisa sotto tre Presidenze della Giunta, nel 2004, nel 2007 e nel 2009) fu quindi quella di affermare l’inesistenza della clausola di trasformazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità.
Nel contempo, anche considerato che positivamente tale clausola è presente nella disciplina legislativa di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (legge 2 luglio 2004, n. 165, cosiddetta «legge Speroni»), è emersa a livello politico l’insopprimibile esigenza di contemplare con apposita norma l’applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni: a tal fine si prevede sia in via generale la clausola di trasformazione (nei suoi doppi possibili esiti: opzione o decadenza), sia in particolare il divieto di ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare.

*  *  *

Cogliendo l’occasione rappresentata dall’esigenza di consacrare positivamente il divieto per i parlamentari di essere sindaci di grandi comuni o presidenti di provincia, con il presente disegno di legge si propone di risistemare l’intera materia delle incompatibilità parlamentari, attualmente oggetto di disciplina datata che dà luogo a frequenti divergenze tra le giurisprudenze delle Giunte delle elezioni delle due Camere. A tale scopo confluiscono nel testo proposto i principali istituti della legge 13 febbraio 1953, n. 60, con le correzioni minimali rese indispensabili dall’aggiornamento alla realtà economico-politica odierna.

In particolare, si è scelto, anche in base all’esperienza ed alla oggettiva diversa gravità dei casi, di differenziare i divieti lungo tre direttrici:

a) il divieto più ampio è quello di ricoprire cariche od uffici su designazione governativa: esso è totale e riguarda tutte le cariche e tutti gli enti, di diritto pubblico e di diritto privato, presenti nel nostro ordinamento (sia pur con le consuete deroghe per la rappresentanza di interessi negli organi amministrativi);

b) un secondo, più ristretto, ambito di divieto è quello che continua a vigere in rapporto a cariche o funzioni particolari, in enti o associazioni in rapporti con lo Stato; si tratta, però, di meglio definire i rapporti che possono dar luogo a conflitti di interessi e le cariche «sensibili». Ecco perché l’elencazione delle cause incompatibili è modulata diversamente a seconda della presenza diretta dello Stato nella gestione dell’ente:

b.1) il divieto vigente per gli enti e gli organismi pubblici si estende anche alle società a partecipazione azionaria dello Stato, quando essa superi una determinata soglia, ed in tali casi riguarda l’intera platea delle cariche individuata dalla legge del 1953;

b.2) per gli enti di diritto privato che abbiano un ruolo nella programmazione degli interventi pubblici, per gli enti che svolgano funzioni di pubblico interesse e più in generale per gli enti che ricevano in via continuativa sovvenzioni statali (quando tali sovvenzioni nella parte facoltativa superino una soglia, determinata in misura analoga a quella che è prevista dal citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, come causa di incompatibilità per i componenti degli organi assembleari dei comuni e delle province, e dall’articolo 2 della legge n. 154 del 1981 per i consiglieri regionali) il divieto riguarda solo l’organo di vertice dotato di poteri gestionali o di rappresentanza.
Nel primo caso, quindi, l’esigenza di evitare commistioni indebite impone che il divieto riguardi ciascun componente dell’organo esecutivo dell’ente, nonché fattispecie particolarmente qualificate di dipendenti; nel secondo caso, invece, l’incompatibilità dovrà riguardare soltanto il soggetto decisionale investito dell’amministrazione in via ordinaria, pur fatta salva la possibilità di includervi il cosiddetto «amministratore di fatto» e l’imprenditore individuale.
Analoga distinzione dovrà caratterizzare la materia finanziaria e creditizia: il divieto più ampio riguarderà, come è stato finora, gli istituti o le società per azioni che abbiano come scopo prevalente l’esercizio di attività finanziarie, ad eccezione delle cooperative; il divieto più ristretto riguarderà l’amministratore di vertice delle fondazioni bancarie, almeno fino a quando esse saranno, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nulla si innova in merito alle altre cause di incompatibilità. Intatta resta anche la normativa processuale, incentrata sulla competenza delle Giunte delle elezioni delle Camere in merito agli accertamenti e alle istruttorie sulle incompatibilità parlamentari: resterà pertanto la possibilità che la Giunta dichiari la compatibilità, mentre per la declaratoria di incompatibilità resta sovrana l’Assemblea. È però necessario precisare che la presenza di «incompatibilità biunivoche» (disciplinate sia dal lato della carica parlamentare, sia dal lato dell’altra carica) può dar luogo all’azione popolare che «provoca» la richiesta di optare dinanzi al giudice dell’altra carica, cioè il giudice ordinario competente sullo status degli eletti. Recepita è anche la giurisprudenza ordinaria in ordine alla perentorietà del termine ad optare, dopo il cui decorso si fa luogo a proposta di decadenza all’Assemblea.
Infine, la disciplina transitoria contempla uno spatium di trenta giorni per esercitare l’opzione che, giova ricordarlo, è la prima e fisiologica conclusione del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità. Specularmente alla precisazione dell’esistenza di forme meno rigide della cessazione della carica incompatibile (nomina dell’institore per l’imprenditore individuale; aspettativa per il dipendente pubblico o privato che versa in una causa di incompatibilità).


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incompatibilità dei parlamentari
a cariche pubbliche)

1. I membri del Parlamento italiano non possono:

a) ricoprire l’ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;

b) ricoprire l’ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell’autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore;
c) ricoprire le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti e di presidente di giunta provinciale, ove assunte durante il mandato parlamentare, fermo restando quanto stabilito in materia di ineleggibilità dall’articolo 7, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 2.

(Incompatibilità dei parlamentari
ad altre cariche, uffici o funzioni)

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «ente di diritto pubblico» uno dei seguenti soggetti:
1) Stato, regioni, province, comuni, altri enti pubblici territoriali, loro organi od articolazioni ovvero amministrazioni ad ordinamento autonomo;

2) organismi di diritto pubblico come definiti dall’articolo, 1 paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza comunitaria, ivi comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
3) imprese o aziende pubbliche;

b) «ente di diritto privato» uno dei seguenti soggetti:
1) società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale;

2) imprese o società sottoposte alla vigilanza dello Stato, che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell’occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali;
3) imprese o società che gestiscano servizi di qualunque genere per conto di una delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende pubbliche e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
4) imprese o società che gestiscano servizi di pubblico interesse per conto delle istituzioni universitarie, degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, degli Istituti autonomi case popolari, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro associazioni, ovvero di un ente di diritto pubblico tra quelli di cui ai numeri 2) e 3) della lettera  a);
5) imprese o società che partecipino agli interventi di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
6) imprese o società che gestiscano servizi di pubblico interesse per conto di una o più regioni, delle comunità montane, dei loro consorzi o associazioni, ovvero alle quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni;
7) imprese o società attraverso le quali la provincia o il comune esercitino una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, e successive modificazioni;
8) enti privati o altre formazioni sociali, anche di natura associativa o privi di personalità giuridica, ai quali lo Stato contribuisca finanziariamente in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

2. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire, per nomina o designazione del Governo o di organi dell’amministrazione dello Stato, cariche o uffici di qualsiasi specie negli enti di diritto pubblico o in enti di diritto privato di cui al comma 1.

3. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire una delle seguenti cariche o esercitare una delle seguenti funzioni in uno degli enti di diritto pubblico di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a) del comma 1 ed in uno degli enti di diritto privato di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1:

a) componente dell’organo esecutivo dell’ente;

b) nelle società di capitali, componente del consiglio di amministrazione, componente del comitato per il controllo sulla gestione di cui all’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, componente del consiglio di gestione di cui all’articolo 2409-novies del codice civile, ovvero componente del consiglio di sorveglianza di cui all’articolo 2409-duodecies del codice civile;
c) sindaco o revisore;
d) direttore generale o centrale, institore o altrimenti dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento;
e) consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente.

4. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire una delle seguenti cariche o esercitare una delle seguenti funzioni in uno degli enti di diritto privato di cui alla lettera b) del comma 1:
a) amministratore delegato. È fatta salva l’applicabilità dell’articolo 2639 del codice civile, ai fini dell’identificazione dell’amministratore di fatto;

b) nelle società di capitali, presidente del consiglio di amministrazione, presidente del comitato per il controllo sulla gestione di cui all’articolo 2409-octiesdecies del codice civile, presidente del consiglio di gestione di cui all’articolo 2409-novies del codice civile, ovvero presidente del consiglio di sorveglianza di cui all’articolo 2409-duodecies del codice civile.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai membri del Parlamento italiano che rivestano le cariche o esercitino le funzioni ivi previste in:
a) istituti bancari o società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l’esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede;

b) fondazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fino a quando tali fondazioni, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, rimangano titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrano al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

6. Sono escluse dal divieto di cui ai commi da 2 a 5 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell’articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

7. Sono escluse dal divieto di cui ai commi da 2 a 5 le cariche derivanti da nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.
8. L’imprenditore la cui impresa individuale soddisfa i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, entro un mese dalla proclamazione della propria elezione a deputato o senatore.
9. Per i parlamentari che, al momento della proclamazione della propria elezione, versano nel divieto di cui al comma 3, lettera  d):

a) in ragione del loro rapporto di pubblico impiego, non si dà luogo a declaratoria di incompatibilità laddove siano stati collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le relative norme;

b) in ragione del loro rapporto privato di lavoro dipendente, non si dà luogo a declaratoria di incompatibilità laddove abbiano avanzato richiesta di collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

10. I membri del Parlamento italiano non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

Art. 3.

(Procedura)

1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità parlamentari previste dalla presente legge sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore.

2. Le cause di ineleggibilità del parlamentare, sorte posteriormente alla elezione, determinano nei riguardi del mandato parlamentare:

a) la incompatibilità, nei casi in cui la posizione sopravvenuta può essere rimossa dalla volontà dell’eletto mediante opzione;

b) la decadenza, nei casi in cui la posizione sopravvenuta non può essere rimossa dalla volontà dell’eletto.

3. L’opzione per eliminare la incompatibilità è esercitata nel termine di un mese dalla comunicazione all’interessato da parte degli organi competenti ai sensi del comma 1. Decorso tale termine, si fa luogo alla decadenza.

4. Quando si versi in caso di incompatibilità prevista direttamente dalla Costituzione o da trattato internazionale il cui ordine di esecuzione sia recato per legge o da atto normativo comunitario, il termine di cui al comma 3 può essere compresso, da parte dell’organo competente ai sensi del comma 1, fino a due giorni dalla comunicazione all’interessato.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli accertamenti e alle istruttorie sulle incompatibilità parlamentari previste dalle altre leggi vigenti; in tal caso, però, nulla è pregiudicato in ordine alla competenza del giudice ordinario sull’altra carica, ufficio o funzione rivestita dal parlamentare, il cui diritto di opzione è esercitato a seguito della proposizione dell’azione popolare ai sensi delle vigenti norme di legge.

Art. 4.

(Modifica alla disciplina delle
incompatibilità del componente del Governo)

1. All’articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l’esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo».

Art. 5.

(Disciplina transitoria e finale)

1. I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste nell’articolo 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

2. La legge 13 febbraio 1953, n. 60 è abrogata. Restano ferme tutte le altre incompatibilità contenute nelle leggi vigenti, oltre alle incompatibilità previste dalla Costituzione."

-----------

Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 175 del 03/03/2010


IN SEDE REFERENTE

 

(1630) FOLLINI ed altri. - Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 gennaio.

 

Il presidente VIZZINI (PdL) nota che il tema delle incompatibilità con il mandato parlamentare suscita discussioni e valutazioni anche contrastanti, essendo caratterizzato nel tempo da un confine mobile, che corrisponde a sensibilità e condizioni variabili a seconda delle circostanze storiche. Il disegno di legge in esame corrisponde all'esigenza comunemente avvertita di riordinare le definizioni del limite all'esercizio del mandato elettivo in rapporto all'assunzione di altri impegni o cariche. Come si desume all'articolo 2 la casistica può essere molto varia: la discussione in Commissione consentirà di valutare quei casi verificandone l'effettivo rilievo ai fini dell'incompatibilità e di considerarne altri che per ipotesi non siano contemplati. Quanto all'articolo 1, osserva che insieme alle prescrizioni riferite a casi già regolati nelle singole discipline elettorali (ad esempio quello della incompatibilità con il mandato parlamentare europeo), si affronta il rapporto con il mandato di sindaco di città con più di ventimila abitanti e di presidente di Provincia. Si tratta di una causa di incompatibilità già prevista in passato che, avendo operato in senso speculare alla ineleggibilità dei sindaci delle città maggiori e dei presidenti di Provincia, è venuta meno in virtù di una interpretazione fornita dagli organi parlamentari.

Sottolinea l'esigenza di una valutazione scevra da pregiudizi, visto che ogni soluzione avrebbe una propria giustificazione: è opportuno esaminare la proposta non già come soluzione normativa per rimuovere un abuso, bensì come ricerca di un equilibrio ragionevole dei diversi interessi pubblici, senza condizionamenti dovuti alla sussistenza attuale di casi di incompatibilità.

Invita i Gruppi parlamentari ad avanzare tempestivamente le proprie proposte, in modo da favorire un dibattito approfondito e la ricerca di una soluzione condivisa. Infine, sottolinea l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni e di valutare le esperienze di altri ordinamenti, con l'obiettivo di regolare la materia in sede politica e con tempi certi.

 

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) condivide l'opportunità di regolare organicamente la materia delle incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. Si tratta di una stratificazione di norme, collegate ai singoli sistemi elettorali e prive di una logica di sistema. La sensibilità del suo Gruppo è testimoniata dall'adesione al disegno di legge in titolo: condividendo l'urgenza di provvedere, auspica che l'esame abbia un corso prioritario; tuttavia dovranno prendersi in considerazione in sede distinta le iniziative legislative che riguardano gli effetti sul mandato delle vicende giudiziarie dei membri del Parlamento.

 

Il presidente VIZZINI (PdL) condivide la sottolineatura circa la separazione della materia delle incompatibilità e ineleggibilità rispetto a quella delle vicende giudiziarie di coloro che rivestono cariche elettive.

 

Intervenendo nella discussione generale, il senatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime apprezzamento per il senso delle istituzioni che il Presidente dimostra nella conduzione dei lavori della Commissione, in particolare adoperandosi in difesa della funzione del Parlamento.

Sottolinea il rilievo critico della disciplina delle incompatibilità, caratterizzata dall'assunzione di decisioni non coerenti degli organi parlamentari, con potenziali confusioni e incongruenze. A suo avviso, si dovrebbe provvedere a una riscrittura complessiva della normativa, senza tenere conto di quella vigente e delle interpretazioni che ne sono state date, utilizzando come elemento di confronto anche l'esperienza di altri ordinamenti.

Conclude, auspicando che il Presidente assicuri le condizioni affinché la revisione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità sia un'occasione per rafforzare la dignità del Parlamento e per svolgere un dibattito al riparo dalle pressioni degli organi di informazione.

 

Il senatore PASTORE (PdL) ricorda che la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità fu concepita in un contesto diverso dall'attuale sotto il profilo istituzionale ed elettorale. Inoltre, si deve tenere conto dei vincoli della normativa europea e del mutato assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, nonché dei riflessi che la disciplina può determinare negli organi elettivi degli enti locali.

Sottolinea l'esigenza di una complessiva razionalizzazione, con soluzioni anche diverse ma coerenti con princìpi di riferimento generali. Richiama l'attenzione sulla distinzione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle questioni che pone la disciplina delle elezioni nella circoscrizione Estero. Anche il riferimento alle città con più di ventimila abitanti appare anacronistico, vista la mutata disciplina dei sistemi elettorali che ha assunto un parametro diverso per distinguere tra comuni maggiori e minori.

 

Il senatore BODEGA (LNP) condivide le proposte emerse nel dibattito a proposito del metodo da seguire per la revisione della disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità. È necessario garantire che la carica di parlamentare e quella di sindaco o presidente di provincia siano considerate con pari dignità. Si tratta di una materia complessa perché riguarda l'intreccio di interessi diffusi e talvolta contrapposti che richiederà un esame approfondito.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

 

Pubblicità


Annunci

E' sempre sciocco dar consigli: ma dare buoni consigli è fatale (O. Wilde)