{mosimage} Rispondendo il 16 gennaio all' interrogazione presentata dall'On. Maurizio Leo, il sottosegretario alle finanze Alfiero Grandi ha chiarito che il "contribuente minimo" risulta esente dall'IRAP solo se si avvale del regime "naturale" previsto per i "contribuenti minimi" dalla legge Finanziaria per il 2008. Non c'è, dunque, esenzione dall'IRAP se il contribuente che ha i requisiti per fruire del regime dei "minimi" opta per il regime ordinario di applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi. LEGGI DI SEGUITO LA RISPOSTA DEL GOVERNO ALL'INTERROGAZIONE 5-01900 ...
Con il question time in esame l'On. interrogante, nel premettere che la legge finanziaria per il 2008 (l. 28/12/2007, n. 244) ha disciplinato un regime fiscale semplificato per i soggetti la cui attività sia riconducibile, in base a determinati requisiti, alla nozione di attività "minima" e che, in particolare, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale per le attività produttive per detti contribuenti, chiede di sapere se le persone fisiche che posseggono i requisiti per l'applicazione di tale regime sono tenuti a pagare l'IRAP qualora optino per il regime ordinario ai fini IVA e delle imposte sul reddito (articoli 1, commi da 96 a 117). Al riguardo si ritiene opportuno osservare che la norma recata dall'art. 1 , comma 104, della l. 244/2007, prevede che i contribuenti in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione del c.d. regime dei contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, essendosi il legislatore limitato a stabilire una esenzione dall'imposta per coloro che applicano il predetto regime semplificato. L'esenzione costituisce, pertanto, una delle caratteristiche di questo regime volto, appunto, alla semplificazione degli adempimenti fiscali. L'esenzione non opera, quindi, quando i contribuenti optano per il regime ordinario ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito, con la conseguenza che gli stessi, qualora in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta, verificabili di volta in volta dagli organi preposti al controllo, siano soggetti passivi IRAP, saranno tenuti ai relativi adempimenti.
| < Prec. | Succ. > |
|---|





