Lo svolgimento di attività solo occasionali non comporta iscrizione alla gestione separata INPS (vedi art. 2, comma 26, l. 335/95) e nemmeno obbliga alla relativa partita IVA.
L'attività occasionale impone comunque di dichiarare il reddito percepito e pagare la ritenuta d'acconto del 20%.
Leggi di seguito l'art. 2, comma 26, della legge 8-8-1995 n. 335, "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"...
"26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività."
| < Prec. | Succ. > |
|---|





