Non si possono applicare gli studi di settore al praticante avvocato, nemmeno se egli è titolare di partita IVA. L'ha stabilito la Cassazione con sentenza n.19951/2010 del 21 settembre 2010, chiarendo che gli studi di settore potranno essere usati dal Fisco per accertare il reddito solo una volta che sia stato superato l'esame di Stato. In particolare, la Cassazione ha rilevato che "è palesemente illogico ritenere che sia sufficiente l'apertura della partita Iva, perché siano assicurati clienti, ricavi e redditi, così come la predisposizione della propria posizione tributaria non è un indice della produzione di reddito". E' stato dunque respinto l'argomento delle Entrate secondo il quale il fatto che il praticante fosse diventato avvocato solo dopo anni dall'apertura della partita IVA non gli avrebbe impedito di svolgere lucrativa consulenza giuridica e non avrebbe avuto senso intraprendere l'attività con il sostenimento di costi non correlati a prestazioni che fossero state solo occasionali.
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