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Altra sentenza sull'IRAP degli avvocati

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{mosimage} Altro interessante intervento  -dopo le sentenze della Cassazione che sul tema non hanno individuato criteri certi- sul tema dell'IRAP dei professionisti. E' la sentenza 309/5/07 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno, V Sezione, che s'è espressa sul caso di un avvocato che svolge la professione senza il contributo di collaboratori e con beni strumentali ridotti e di scarso valore. L'avvocato aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata assumendo assente, nel suo caso, il presupposto oggettivo della imposizione (una struttura organizzata stabilmente). La Commissione Tributaria Regionale gli ha dato ragione riconoscendo che non c'è soggettività passiva IRAP per i lavoratori autonomi che si servono di mezzi strumentali non eccedenti il valore minimale e non hanno posto in essere rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. E' ora che il legislatore faccia chiarezza (così riducendo le liti col fisco, oggi dall'esito incerto) poichè non ha senso parlare di "valore eccedente il minimale" per i beni strumentali e di "compensi non occasionali" senza chiarire quale è il valore minimale e quando i compensi sono occasionali. E' probabile che l'introduzione del regime dei "minimi e marginali" con la finanziaria per il 2008 non risolverà completamente il problema dell'esclusione dall'IRAP per i contribuenti privi di una autonoma organizzazione: infatti il contribuente che svolga attività privo di organizzazione dovrebbe riconoscersi non soggetto ad IRAP ancorchè i suoi compensi abbiano superato il limite di 30.000 euro.  
 

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