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L'avvocato vecchio e ricco può non pagare l'IRAP se ...

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Con sentenza 19515/2009, depositata il 10/9/09, la Sezione Tributaria della Cassazione ha deciso che un avvocato vecchio e capace ancora di procurarsi un elevato reddito professionale non può, solo per tali ragioni, ritenersi soggetto all'IRAP. La sentenza impugnata in Cassazione aveva ritenuto che la sussistenza del presupposto del tributo (un'autonoma organizzazione) doveva presumersi in relazione al reddito professionale percepito, tenuto conto dell'attività di alta specializzazione svolta e delle condizioni personali del contribuente, ottuagenario, e che la documentazione prodotta dal ricorrente non fosse esaustiva in ordine alle modalità dell'attività.

La ratio decidendi della sentenza impugnata era fondata sulla ritenuta carenza di prova della mancanza di autonoma organizzazione. Il motivo di ricorso accolto dalla Cassazione censurava la motivazione della sentenza impugnata  in ordine alla valutazione della prova, deducendo che nel quadro RE della dichiarazione dei redditi emergeva la mancanza di organizzazione (disponendo il ricorrente soltanto di un computer e difettando il ricorso al lavoro altrui.); inoltre nel medesimo motivo di ricorso si sosteneva che l'ammontare elevato  dei redditi non indicava  necessariamente la presenza di una autonoma organizzazione, nè erano rilevanti a tal fine l'elevata specializzazione e l'età. Accogliendo il ricorso scrive, tra l'altro, la Cassazione: "L'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad elevare il reddito anche in assenza di organizzazione. L'età se non impedisce sul piano intellettuale il pieno svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito, non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attività consentite a tutte le età. Si deve concludere che gli elevati reddito, specializzazione ed età sono stati illogicamente ritenuti elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal ricorrente".

 

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I due difetti della nostra età sono la mancanza di principi e la mancanza di profilo (O. Wilde)