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IRAP: basta un contesto organizzativo minimo per esservi tenuti

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La sentenza n. 17533 del 28 luglio 2009 suona come un nuovo giro di vite sui presupposti dell'IRAP per i professionisti. Si legge tra l'altro nella sentenza: "... incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza della autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorchè l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo". Nella fattispecie concreta il professionista aveva svolto l'attività servendosi di beni strumentali per circa 2.500 euro !!!  LEGGI DI SEGUITO I PASSI SALIENTI DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE n. 17533, DEPOSITATA IL 28 LUGLIO 2009 ...

"Questa Corte ha, infatti, puntualizzato che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabiltà altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che richieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo (cfr. Cass. n. 2311/09, 1300/09, 2293/09, 30159/08, 27720/08, 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3673/07, 3672/07).   Ne deriva che la sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui afferma che la presenza dell'autonoma organizzazione assume rilievo decisivo ai fini della sussistenza del presupposto impositivo rispetto alle professioni protette. Tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla C.T.R. , incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorchè l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.   Pertanto, il ricorso dell'Agenzia va accolto, giacchè la sentenza impugnata -disattendendo i riferiti principi- ha ritenuto la contribuente non assoggettabile ad IRAP.   La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima C.T.R., che, nel procedere a nuovo esame e nel decidere la controversia, dovrà applicare i principi di diritto sopra indicati e determinerà le spese anche del presente giudizio".

 

 

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