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Si impugnano al G.A. le norme della P.A. su valutazioni per graduatorie

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(da www.servizi-legali.it )

In una fattispecie relativa a "aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo - trasferimenti da una provincia ad un'altra", il TAR Lazio, con ordinanza n. 6730 del 28/7/2011, ha ritenuto che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo qualora non venga impugnata la graduatoria degli insegnanti da assumere ma siano impugnate le norme stabilite dall’Amministrazione per le valutazioni necessarie per l’inserimento nella graduatoria stessa.

Il TAR dichiara di aderire, così valutando la giurisdizione, a quanto statuito dal'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 luglio 2011, n. 11.

LEGGI DI SEGUITO L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO N. 6730 DEL 28/7/2011 ...

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N. 06730/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05654/2011 REG.RIC.          
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2011, proposto da:
D.C.P., rappresentato e difeso dagli avv. F.R., M.S., con domicilio eletto presso M.S. in Roma,.....;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di;
per l'annullamento
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA AD UN'ALTRA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la competenza giurisdizionale nella presente fattispecie è propria del giudice amministrativo in quanto non viene impugnata la graduatoria ma le norme stabilite dall’Amministrazione per le valutazioni necessarie per l’inserimento nella graduatoria stessa (cfr Ad Pl Cons di St. 12 luglio 2011 n. 11);
viste le precedenti ordinanza di questo Tribunale n.2550/2011 e n. 601/2010;
considerato che l’invocato precedente giurisprudenziale citato dalla difesa dell’Amministrazione non appare pertinente ( sent. Cons di St. sez.VI 2119/2011);
ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare, limitatamente al riesame del provvedimento impugnato, alla luce degli indirizzi contenuti nelle citate ordinanze;
Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza ) accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame;
spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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