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Autorità anticorruzione: tre delibere su incompatibilità e inconferibilità incarichi nelle P.A.

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(da www.servizi-legali.it )

Si tratta di tre delibere del 27 giugno 2013:

- la delibera n. 46/2013 "in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013";

- la delibera n. 47/2013 "sul rapporto tra le previsioni dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012 e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013";

- la delibera n. 48/2013 "sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 39/2013".

DI SEGUITO RIPORTO LA DELIBERE 46, 47 e 48 , CON SOTTOLINEATURA DEI PASSI CHE MI PAIONO PIU' RILEVANTI PER CONFERMARE COME LE RAGIONI DELLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE VALGANO PER DIRIGENTI E TITOLARI DI INCARICHI DI VERTICE E NON ANCHE PER I SEMPLICI IMPIEGATI PUBBLICI (SPECIE SE A PART TIME RIDOTTO)...

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Delibera n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine alla efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico:


1. Nota del 24 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Pesaro, in merito all’applicabilità delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.39/2013.

2. Nota del 2 maggio 2013 del Direttore generale dell’UPI, con la quale si chiede alla Commissione un parere in ordine all’interpretazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013 relative all’incompatibilità degli incarichi. In particolare si chiede “se l’incompatibilità sopravvenuta debba portare alla decadenza dell’incarico o se debba prevalere il principio del tempus regit actum, per il quale gli incarichi in essere andrebbero a scadenza con la normativa previgente in tema di incompatibilità”.

3. Nota in data 30 maggio 2013, con la quale il Comune di Canegrate (Milano) chiede il parere della Commissione in ordine all’applicabilità dell’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013 “alle situazioni già consolidate” al momento della data di entrata in vigore della norma.

4. Nota del 21 maggio 2013 del Segretario generale della Città di Massafra, con la quale si chiede “se le cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni”, di cui al d.lgs. n. 39/2013, “abbiano effetto retroattivo”.

5. Nota del 24 maggio 2013 di un consigliere della Provincia di Lecce, con la quale si chiede alla Commissione “se le cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 (…) si applicano agli incarichi ricoperti dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto (…) oppure se i predetti motivi di incompatibilità debbano essere contestati, con l’entrata in vigore della norma in questione, a prescindere dalla data di conferimento dell’incarico/i”.

6. Nota in data 27 maggio 2013, con la quale il Segretario generale del Comune di Foggia chiede il parere della Commissione in ordine all’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, ove si tratti di cariche assunte in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma e a tutt’oggi rivestite.

7. Nota del 4 giugno 2013, con la quale il Segretario generale del Comune di Bari chiede alla Commissione un parere ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d. lgs. n. 39 del 2013, in merito alla decorrenza della disciplina posta dall’art. 12 dello stesso decreto.
8. Nota del 5 giugno 2013 del Segretario generale della Provincia di Milano, con la quale si chiede, tra l’altro, di conoscere l’avviso della Commissione in ordine all’applicabilità delle norme del d.lgs. n. 39/2013 alle nomine e agli incarichi/cariche già conferiti alla data di entrata in vigore del citato decreto.

9. Nota del 14 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Gaeta (Latina) con la quale si chiede alla Commissione se “l’incompatibilità disposta dal nuovo decreto legislativo debba portare alla decadenza degli incarichi o se debba prevalere il principio tempus regit actumper il quale gli incarichi consolidati andrebbero a scadenza con la normativa previgente sul tema”.

10. Nota del 30 maggio 2013, con la quale il Segretario generale della Provincia di Ancona chiede di conoscere e le disposizioni relative all’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n.39/2013 debbano essere applicate anche agli incarichi in corso all’entrata in vigore del citato decreto.
11. Nota del 20 giugno 2013 del Dirigente della Ripartizione II della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con la quale si chiede, tra l’altro, “quali determinazioni adottare in riferimento agli incarichi attualmente in corso attribuiti precedentemente all’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 39/2013, anche alla luce delle condizioni di incompatibilità introdotte dal decreto medesimo”.
12. Nota del 10 giugno 2013 con cui il Segretario generale del Comune di Pisticci (Matera) chiede alla Commissione un parere in ordine alla eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di assessore comunale e quello di dirigente a tempo indeterminato presso l’ATER, con particolare riferimento all’efficacia temporale delle richiamate norme.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013
ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO
Va, in primo luogo, precisato che il problema dell’applicabilità delle disposizioni in esame si pone, comunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, e non della legge n. 190/2012, stante la chiara formulazione sul punto dei commi 49 e 50 dell’art. 1 di detta legge, che affidano al legislatore delegato l’adozione di uno o più decreti legislativi “diretti a modificare la disciplina vigente.
Ciò premesso, la Commissione ritiene che il d.lgs. n. 39/2013 non pone alcun problema di retroattività e, conseguentemente, di violazione dell’invocato principio tempus regit actum. Le norme del decreto – in particolare, gli artt. da 4 a 8 – non incidono sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi, mentre ben può la legge sopravvenuta disciplinare ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche con il conseguente obbligo di eliminare la situazione divenuta contra legem attraverso apposita procedura.
Gli incarichi e le cariche presi in esame dalla nuova disciplina sul punto, infatti, comportano l’espletamento di funzioni e poteri che si protraggono nel tempo (quali, ad esempio, atti di gestione finanziaria, atti di amministrazione e gestione del personale, ecc.). Trattandosi di un “rapporto di durata”, dunque, il fatto che l’origine dell’incarico si situa in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione di contrasto con la norma, seppur sopravvenuta.

Deve concludersi, pertanto, nel senso che la nuova disciplina è di immediata applicazione. Ne deriva che non è in questione l’applicazione del principio della irretroattività della legge, quanto piuttosto l’eventuale differimento dell’efficacia delle norme sulla incompatibilità, che avrebbe richiesto una possibile ma necessariamente espressa previsione da parte del legislatore. Ma ciò non è avvenuto.
A conferma della soluzione ora esposta si deve rilevare come già nella legge delega sia prevista l’applicabilità delle disposizioni in tema di incompatibilità anche ad ipotesi di incarichi preesistenti.
L’art. 1, comma 50, lett. e) della l. n. 190/2012 affida, infatti, al legislatore delegato la disciplina dei casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lett. d) del citato decreto (gli incarichi amministrativi di vertice, nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, e gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere, nonché gli incarichi di amministratore di enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico) già conferiti e lo svolgimento di attività retribuite o no presso enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che ha conferito l’incarico, o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono regolati dall’amministrazione.
L’art. 1, comma 50, lett. f) della citata legge, inoltre, affida al legislatore delegato la disciplina dei casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lett. d) del citato decreto (gli incarichi amministrativi di vertice, nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione e gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere, nonché gli incarichi di amministratore di enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico) già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.
Nello stesso senso si devono richiamare gli articoli 9, comma 1, 12, comma 1 e 15, comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, che fanno riferimento ai casi di assunzione e mantenimento dell’incarico incompatibile o divenuto tale.
L’art. 9, comma 1, prevede, infatti, che gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza e controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico.
L’art. 12, comma 1, a sua volta, sancisce che gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico, ovvero con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
L’art. 15, comma 1, del resto, presuppone tale ipotesi nel prevedere che: “il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.”


La soluzione adottata dal legislatore secondo l’interpretazione ora prospettata non contrasta, d’altra parte, con il richiamato principio della tutela dell’affidamento. Si deve rilevare, infatti, che tale soluzione si ispira chiaramente a principi di ragionevolezza, perché il protrarsi di situazioni di incompatibilità oggettivamente in contrasto con la nuova disciplina finirebbe col differire nel tempo la sua efficacia e, quindi, il perseguimento della finalità di prevenzione della corruzione che il legislatore ha attribuito alla disciplina in esame, e creerebbe una disparità di trattamento tra i dirigenti a cui è stato conferito l’incarico prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013 e i dirigenti a cui è stato conferito successivamente.
Si può concludere osservando come sul piano sistematico l’interpretazione ora esposta ben si coordini con la disciplina dell’immediata applicabilità espressamente prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 in tema di inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione richiamata nella nota.
Roma, 27 giugno 2013
Romilda Rizzo

 

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Delibera n. 47/2013: sul rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in merito al rapporto tra le previsioni dell’art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013:

1. Nota del 5 giugno 2013 del Segretario generale della Provincia di Milano, con la quale si chiede, fra l’altro, se vi sia contrasto tra l’art. 4, commi 4 e 5 del d.l. 95/2012, che impone alla p.a. titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei C.d.A. delle società partecipate, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013, che prevedono ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto regolati o finanziati (art. 9), e tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).
2. Nota del 30 maggio 2013 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania, con la quale si pone la questione del coordinamento tra l’art. 4, commi 4 e 5 del d.l. 95/2012, che impone alla p.a. titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, di nominare propri dipendenti nei C.d.A. delle società partecipate, e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013, che prevedono ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto regolati o finanziati (art. 9), e tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).
3. Nota dell’8 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Brescia, con la quale si sollevano problemi interpretativi e di coordinamento tra la disciplina prevista dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013.
4. Nota del 17 maggio 2013 del Presidente della Provincia di Savona, con la quale si chiede – alla luce delle difficoltà di coordinamento della disciplina prevista dall’art. 4, commi 4 e 5 del d.l. n. 95/2012 con il d.lgs. n. 39/2013 – se sia possibile conferire al Segretario generale della Provincia l’incarico di componente del consiglio di amministrazione in una società pubblica controllata dalla provincia medesima.
5. Nota del Segretario generale della Città di Alessandria, con la quale si sollevano problemi interpretativi e di coordinamento tra la disciplina prevista dall’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d.lgs. n. 39/2013.
6. Nota del 14 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Rovigo, con la quale si chiede un parere in ordine al rapporto fra art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012 e art. 12, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 39/2013, con riferimento a organi collegiali di amministrazione in società partecipate.

7. Nota del 19 giugno 2013 del Segretario generale della Città di san Donà di Piave (VE), con la quale si segnala, fra l’altro, la questione del rapporto che intercorre tra il d.l. n. 95/2012 e il d.lgs. n. 39/2013;
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013
ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO
La Commissione, esaminate le richieste di parere sopra elencate, nelle quali viene segnalato un possibile contrasto tra le previsionidell’art. 4 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, e quanto previsto dagli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013, ha espresso il seguente avviso:
“Premesso che, nel rapporto tra l’art. 4 del d. l. n. 95/2012 e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013, non si ha piena coincidenza degli enti interessati (è possibile che alcuni degli enti non rientrino nella previsione dell’art. 4), la Commissione ritiene che le norme in esame non si pongano, comunque, in diretto e integrale contrasto.
Il d.l. n. 95/2012, infatti, prevede in generale l’obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di “dipendenti” senza specificarne qualifica o funzione, mentre il d. lgs n. 39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti – salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j) e k) del comma 2 dell’art. 1 del d. lgs. n. 39/2013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente (ai sensi dell’art. 2, c. 2, d. lgs. n. 39/2013).
Ne deriva che, con riferimento ai soggetti, un parziale contrasto tra le norme in esame può ravvisarsi per quanto riguarda la possibilità di nominare dirigenti in enti di diritto privato in controllo pubblico.
A un attento esame, peraltro, il problema va affrontato non in termini di abrogazione delle disposizioni del d.l. n. 95/2012 o di loro integrale vigenza in base al richiamato principio di specialità, ma soltanto nel senso che la disciplina sopravvenuta (d. lgs. n. 39/2013) ha delimitato l’ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi di nomina previsti dall’art. 4 del d.l. n. 95/2012; vale a dire che, nel caso dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato.
Per quanto riguarda, poi, l’art. 4, comma 5, del d.l. n. 95/2012, si giunge a conclusioni analoghe, nel senso che, nel caso di cinque componenti, i tre designandi da parte delle amministrazioni non possono rivestire le summenzionate funzioni.
A queste conclusioni, infatti, si può giungere sulla base delle considerazioni che seguono.
L’art. 9, comma 1, del d. lgs. n. 39/2013 si applica a “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 39/2013, l’incompatibilità prevista riguarda esclusivamente le cariche di “presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”. Alla luce di tale premessa deriva che, in base alla previsione dell’art. 9, non è preclusa la nomina dei soggetti ivi elencati, che non siano investiti di tali deleghe o funzioni, a componenti del consiglio di amministrazione degli enti.
In una prospettiva solo in parte in parte diversa si pone il problema dell’incompatibilità prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013, con riferimento alle cariche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
Per quanto riguarda il comma 1 del detto articolo, l’incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato; ed è da ritenere che il generico riferimento a “presidente” debba essere integrato con la previsione della titolarità di “deleghe gestionali dirette” (ai sensi della lettera e) dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013), come si può desumere, del resto, dall’abbinamento della carica di presidente con quella di amministratore delegato.
In questo quadro, residua il problema dell’interpretazione della lettera c) del comma 4 dell’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013. Tuttavia, sul piano della ricostruzione del sistema, alla Commissione sembra evidente che la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.
In conclusione, la Commissione ritiene che le soluzioni sopra indicate e frutto di un primo esame consentono pienamente di realizzare un adeguato contemperamento tra l’esigenza di contenimento della spesa (art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012) (atteso che devono essere nominati due o tre componenti del C.d.A. scegliendoli, oltre che tra i dipendenti, anche tra i dirigenti, con il conseguente contenimento della spesa) e l’esigenza, perseguita dalla l. n. 190/2012 e dal legislatore delegato, di prevenire possibili casi di corruzione che potrebbero essere favoriti dal protrarsi nel tempo, in capo alle medesime persone, di funzioni di gestione e amministrazione presso l’ente conferente l’incarico e l’ente sottoposto a controllo, regolato o finanziato.

Roma, 27 giugno 2013
Romilda Rizzo

 

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"Delibera n. 48/2013: sui limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 39/2013

Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in merito ai limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 7, d. lgs. n. 39/2013:
1. Nota del 5 giugno 2013, con la quale il Segretario generale della Provincia di Milano chiede, tra l’altro, se nel caso di rinnovo delle cariche all’interno di enti di diritto privato in controllo pubblico è possibile confermare i presidenti o amministratori delegati uscenti nei rispettivi consigli.

2. Nota del 13 giugno 2013 del Segretario generale del Comune di Velletri, con la quale si chiede alla Commissione, tra l’altro, un parere in ordine all’ammissibilità “del rinnovo a scadenza dei rispettivi incarichi” per coloro che sono stati presidente, amministratore delegato o titolari di cariche assimilabili di una società partecipata.

3. Nota del 20 giugno 2013 di un dirigente della Regione autonoma Trentino Alto Adige, con la quale si chiede alla Commissione “quale sia l’orizzonte temporale da prendere come riferimento per l’inconferibilità di incarichi a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di (…) comuni e loro forme associative”, con particolare riferimento allo “svolgimento di un secondo ulteriore mandato nella medesima carica”.

4. Nota del 30 maggio 2013, con la quale il Comune di Padova formula un quesito in ordine al rinnovo di un incarico di amministratore di una società controllata dal Comune.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

Le richieste sopra elencate riguardano il problema posto dall’art. 7 del d. lgs. n. 39/2013, nella parte in cui vieterebbe non soltanto il conferimento degli incarichi di amministratore di ente pubblico, o di ente di diritto privato in controllo pubblico, presso un ente diverso, ma anche la conferma nella carica presso il medesimo ente, prima ancora che siano trascorsi due anni dalla cessazione del precedente incarico.

La Commissione, al riguardo, ritiene che l’art. 7 possa essere interpretato nel senso che il divieto operi soltanto per quanto riguarda l’incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisca invece la conferma dell’incarico già ricoperto.
A favore di questa interpretazione operano non soltanto la formulazione letterale della norma ma anche gli argomenti di seguito esposti.
Innanzitutto, quella in esame è una disciplina del potere di nomina e non una disciplina della durata delle cariche negli enti pubblici o privati. La sua ratio consiste nell’evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un’altra carica, non nell’escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente.
Va, inoltre, rilevato come l’art. 7 faccia parte del capo IV del decreto legislativo, dedicato alla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo di indirizzo politico”, e come la stessa previsione si rinvenga anche nel testo della rubrica dell’articolo in esame. Ne deriva che, almeno in prima approssimazione, la previsione, nei commi 1 e 2 dell’articolo, del presidente e dell’amministratore delegato degli enti in controllo pubblico, a meno di non ritenere che tali soggetti possano essere considerati “componenti di organo politico”, debba essere interpretata in senso restrittivo, facendo assumere valore al dato meramente letterale e cioè alla previsione del divieto di conferimento e non anche della conferma.
La circostanza che il divieto operi per la durata di due anni (o un anno) dalla cessazione della carica (o dell’incarico) può trovare la sua giustificazione nel caso di nomina o di conferimento dell’incarico di presidente o di amministratore delegato presso un diverso ente, ma non nel caso di conferma, perché è evidente che la sostituzione nei detti incarichi alla scadenza del precedente mandato impedirebbe la reiterazione della nomina del presidente, o amministratore delegato, che abbia ben svolto il proprio compito, per un periodo maggiore di quello previsto dalla norma in esame.
Che la volontà del legislatore sia quella di non impedire una conferma si può desumere anche dalla previsione del comma 3 dell’art. 7 nella parte in cui precisa che “le inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico” che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. Anche se riferita solo alle cariche politiche, questa previsione mostra che il legislatore non ha voluto escludere la possibilità di conferma in incarichi precedenti.
Roma, 27 giugno 2013
Romilda Rizzo"

 

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La disobbedienza, per chiunque conosca la storia, è la virtù originale dell'uomo. Con la disobbedienza il progresso è stato realizzato; con la disobbedienza e con la rivolta (O. Wilde)