
Nella pubblica amministrazione gli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni sono consentiti solo in mancanza di professionalità all'interno. L'ha affermato la Corte dei conti (Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione del 30/12/2014, n. SCCLEG/36/2014/PREV) ribadendo i principi cardine della procedura ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.
Questa la massima della deliberazione della Corte dei conti: "La procedura prevista dal dettato dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., pone in capo all’Amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico, determinando una necessaria funzionalizzazione della procedura valutativa a tale obiettivo prioritario, rimettendo a una fase successiva ed eventuale, conseguente all’esito infruttuoso della prima, la ricerca all’esterno finalizzata al conferimento di un incarico ai sensi del comma 6, che, in ogni caso, deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale dell’Amministrazione medesima, debitamente motivata. "
... e ricorda, per sapere tutto sulla negoziazione assistita da avvocati segui www.negoziazione-assistita.it , il sito che vuol fornire (gratuitamente) a tutti gli avvocati gli strumenti per interpretare al meglio il nuovo ruolo dell'avvocato al tempo della "degiurisdizionalizzazione". E ancora, per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).
Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni...





