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Tribunale Bassano del Grappa 8/11/11 dà ragione a dipendente pubblico: niente revoca del part time

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(da www.servizi-legali.it )

Il Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza collegiale del 4 novembre 2011, depositata l'8 novembre 2011, ha respinto il reclamo del Ministero della Giustizia avverso precedente ordinanza monocratica del medesimo Tribunale, la quale aveva sospeso l'efficacia del provvedimento con cui il Direttore generale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria aveva disposto -in base all'art. 16 della l. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro")- che una dipendente di quel ministero cessasse dal rapporto di lavoro a tempo parziale in essere, con conseguente ripristino del rapporto a tempo pieno.

Dopo la sentenza del Tribunale di Trento, nel merito, pure favorevole al dipendente, si consolida dunque una giurisprudenza rigorosa nella verifica della legittma adozione dei provvedimenti di riconduzione coattiva al full time dei dipendenti pubblici.

LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA DEPOSITATA L'8 NOVEMBRE 2011 ...


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<<... Il Collegio ritiene di rigettare il proposto reclamo, confermando la reclamata ordinanza.

Sebbene, infatti, l'art. 16 della legge n. 183 del 2010 abbia consentito alle pubbliche amministrazioni di "sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della entrata in vigore del D.L. n. 112/2008", tale norma, tuttavia, ha pure previsto che ad una tale rinnovata valutazione si provveda nel rispetto dei "principi di correttezza e buona fede" e dunque anche adeguatamente motivando in ordine alle esigenze di funzionalità dell'ufficio richiedente il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel caso di specie, il provvedimento ministeriale datato 23.3.2011 di cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale  e di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, risulta motivato per relationem con la nota dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bassano del Grappa del 10.3.2011, nella quale si rileva come a fronte di una dotazione di ben 8 unità amministrative fino al 27.9.2009, tale ufficio disponga attualmente soltanto di 5 unità amministrative e che, nel prossimo futuro, una tale situazione risulterebbe certamente destinata ad aggravarsi.

Non vengono, dunque, evidenziati specifici elementi dai quali risulti che l'attuale dotazione di personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di Pace sia inidonea a perseguire le funzioni dell'ufficio stesso, mentre il riferimento a future ulteriori scoperture dell'organico dell'ufficio appere, come evidenziato nella reclamata ordinanza, allo stato, come un pregiudizio futuro ed ipotetico.

Sotto il profilo della ipotizzata attualità delle esigenze dell'ufficio che richiede il ripristino del rapporto a tempo pieno della reclamata, una tale circostanza parrebbe confliggere, invero, con la ininterrotta applicazione della ... presso il Tribunale di Bassano del Grappa fin dal giugno 2006.

Sotto il profilo del periculum, poi, la ... ha sufficientemente allegato e documentato le ragioni sulla base delle quali risulta ravvisabile un pericolo di un danno grave ed irreparabile dal quale sarebbe minacciato il proprio diritto nelle more del giudizio di merito, avuto riguardo alle condizioni di salute delle figlie (si vedano le certificazioni allegate al ricorso introduttivo - docc. 10-11 -, nonchè la certificazione medica da ultimo depositata nel corso della camera di consiglio del 21.9.2011), tali da richiedere una assidua presenza da parte della madre.

Deve pertanto rigettarsi il proposto reclamo, compensando le spese della presente fase in ragione del carattere degli interessi coinvolti nel presente giudizio e della peculiarità e complessità della questione affrontata.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e conferma l'impugnata ordinanza.

Compensa le spese relativamente alla fase di reclamo.

Si comunichi.

Bassano del Grappa, 4.11.2011.>>


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