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Part time dipendenti pubblici: revoca, modifica, apposizione di termine al part time. Difese

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www.servizi-legali.it è anche strumento d'informazione sulle azioni giudiziarie ritenute esperibili dallo Studio legale dell'avv. Maurizio Perelli.

Attualissima questione che mi è stata prospettata è quella della possibilità d'una difesa in giudizio (ricorso al Tribunale, quale giudice del lavoro) avverso i provvedimenti autoritativi della pubblica amministrazione che, invocando l'art. 16 della l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro), pretendono di poter disporre la revoca o l'apposizione di un termine di scadenza oppure la rimodulazione (nella percentuale o nelle tempistiche della prestazione) dei part time che sono stati concessi ai dipendenti pubblici prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, allorquando sono stati contrattualmente trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale i precedenti rapporti di lavoro a tempo pieno.

La mia valutazione è decisamente nel senso della praticabilità, con  notevole probabilità di successo, dell'azione giudiziaria (ricorso al Tribunale, quale giudice del lavoro) volta ad ottenere una cancellazione dei provvedimanti autoritativi e unilaterali di revoca o rimodulazione o apposizione di un termine di scadenza ai suddetti "vecchi" part time. Infatti, o l'art. 16 del "collegato Brunetta" viene interpretato in modo da intenderlo come fonte solo di una possibile proposta di ritorno al full time o di rimodulazione o di apposizione di termine di scadenza (proposta alla quale il dipendente in part time può dire di no) oppure è certamente incostituzionale per le medesime ragioni di tutela dell'affidamento nella legge e di salvaguardia dei diritti quesiti che hanno spinto le Sezioni Unite della Cassazione a sollevare questione di costituzionalità  della l. 339/03 con l'ordinanza n. 24689/2010 (la trovi sul sito www.cortecostituzionale.it oppure su www.avvocati-part-time.it).

COSA FARE PER RESISTERE ALL'ARBITRIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TUTELARE I PROPRI DIRITTI QUESITI? ANCOR PRIMA DI RICORRERE AL TRIBUNALE SUGGERISCO AI DIPENDENTI PUBBLICI DI IMPUGNARE CON ATTO SCRITTO (ENTRO 60 GIORNI EX ART. 32 DEL "COLLEGATO LAVORO" SE SI RESISTE ALLA APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA AL "VECCHIO" PART TIME) IL PROVVEDIMENTO LESIVO ED INTIMARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI TORNARE SUI SUOI PASSI NELL'ESERCIZIO DELLA COSIDDETTA "AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA".

E SE L'AMMINISTRAZIONE NON TORNA INDIETRO? ALLORA NON C'E' ALTRA VIA CHE IL RICORSO AL TRIBUNALE (DA PRESENTARE ENTRO 270 GIORNI EX ART. 32 DEL "COLLEGATO LAVORO" SE SI RESISTE ALLA APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA AL "VECCHIO" PART TIME).

Per informazione sui costi della mia assistenza legale scrivi, chiarendo la tua situazione lavorativa in atto, a  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social networkwww.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).  Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !

 

 

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