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L'Amministrazione non può minacciare licenziamento

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Le Amministrazioni non possono minacciare licenziamento ex l. 339/03
Il Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, è stato adito ex art. 700 cpc da un collega avvocato-part-time, dipendente dell'Agenzia delle Entrate che ha ottenuto giustizia.
Il giudice, come era prevedibile, ha disposto ...

Le Amministrazioni non possono minacciare licenziamento ex l. 339/03
Il Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, è stato adito ex art. 700 cpc da un collega dipendente dell'Agenzia delle Entrate
Il giudice ha così disposto:
"- rilevato che con ricorso ex art. 700 cpc l'Avv. ..... ha chiesto in via cautelare ed urgente la <<sospensione della diffida>> con cui l'Amministrazione convenuta gli ha intimato di cessare l'attività forense, il quanto prima facie illegittima, nulla o comunque non giustificata da qualsivoglia norma;
- rilevato che -a prescindere da ogni valutazione in merito alla conformità alla Carta Costituzionale delle disposizioni- la l. 339/2003, che all'art. 1 reintroduce il divieto per i pubblici dipendenti in part time di iscriversi all'albo degli avvocati, prevede testualmente nel successivo art. 2: <<I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione al'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23/12/1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultano iscritti entro trentasei mesi [ ... ]. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i Consigli degli Ordini degli Avvocati provvedono alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto dal proprio albo>>;
- rilevato che, allorquando il pubblico dipendente -come nel caso di specie- abbia optato per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego, ne consegue immediatamente l'obbligo del Consiglio dell'Ordine di cancellare d'ufficio il proprio iscritto senza che sia previsto alcun intervento dell'Amministrazione;
-ritenuto che la chiara dizione legislativa non attribuisca alcun potere all'Amministrazione di diffidare ed eventualmente sanzionare il pubblico dipendente che abbia optato per il mantenimento del rapporto di impiego e sia in attesa del provvedimento di cancellazione del Consiglio dell'Ordine. Ed infatti il legislatore, introdotta nuovamente l'incompatibilità con la professione di avvocato, ha posto quale unica sanzione la cancellazione dall'Albo, atto a cui deve necessariamente provvedere il Consiglio dell'Ordine;
-ritenuto pertanto che proprio il meccanismo legislativo, di cui al cit. art. 2 della l. 339/2003, rende evidente l'illegittimità dell'atto di diffida a cessare la professione forense dell'Amministrazione convenuta, attteso che l'incompatibilità incide non sul rapporto di impiego, ma solo sul mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- ritenutoperaltro che, pur a fronte di un atto dell'Amministrazione illegittimo, il ricorso non possa trovare accoglimento per assenza del requisito del periculum in mora, stante la mancanza di un pregiudizio attuale. Il procedimento disciplinare conseguente alla diffida -a quanto riferisce la stessa Amministrazione- è infatti appena iniziato e, solo all'esito del relativo giudizio, potrebbe intervenire un provvedimento che incida in modo irreparabile sulla posizione del ricorrente;
- ritenuto che la novità delle questioni trattate imponga la totale compensazione delle spese di lite
PQM rigetta il ricorso per mancanza del periculum in mora".
 

 

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Il fatto che un uomo si immoli per un'idea non prova punto che essa sia vera (O. Wilde)