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C.d.S. 31/5/07 n. 2814: terzietà del C.N.F. e concorrenza tra ordinamenti

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{mosimage} (è un contenuto "special", vedi SCOPO DEL SITO E ACCESSO AI CONTENUTI) Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2814 del 31 maggio 2007, nel motivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai minimi della tariffa forense, ha formulato argomenti utili a sostenere la mancanza di terzietà del C.N.F. quale giudice speciale. Come può essere ed apparire giudice terzo -si potrà sostenere richiamando il Consiglio di Stato- un soggetto che non è tenuto in ogni sua attività, o anche in una sola delle attività attribuitegli dalla legge, a prendere in considerazione l'interesse generale, bensì quello particolare della categoria professionale dalla quale sono designati i suoi componenti? Sotto altro aspetto il C.d.S. sottolinea la situazione di vantaggio che si viene a creare per ordinamenti comunitari in cui sia più facile accedere alla professione forense. In particolare ...

Il Consiglio di Stato, V Sezione, scrive nell'ordinanza 2814 del 31 maggio 2007 sulla terzietà del C.N.F.: "8.3 Del resto, anche i componenti del Consiglio Nazionale Forense, cui è demandato di fissare la tariffa degli onorari e delle spese di lite, sono designati dalla categoria professionale di riferimento e pertanto non sono tenuti a prendere in considerazione l'interesse generale e l'interesse delle imprese degli altri settori". Ma non basta. Il Consiglio di Stato affronta poi la attualissima tematica della concorrenza tra ordinamenti giuridici (sulla quale Andrea Zoppini, in un illuminante articolo su ilsole24ore dell'8/6/2007, oltre a spiegare la proposta di Jens Dammann e di Henry Hansmann di "favorire la creazione di un mercato globale dei servizi giudiziari", ricorda che il cittadino comunitario può scegliere di assoggettare alcuni rapporti giuridici alle regole dell'ordinamento che ritiene a se più favorevoli e ciò in virtù del mutuo riconoscimento delle norme giuridiche, sorretto dai principi di libera circolazione all'interno del mercato unico). Scrive il C.d.S.: "9.2. Va poi considerato che il 7° “considerando” della direttiva 16 febbraio 1998 n. 98/5/Ce [G.U.E.14 marzo 1998 n. 77] volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, non ha disciplinato le situazioni giuridiche puramente interne degli Stati e lasciato impregiudicate le norme nazionali dell'ordinamento professionale, salvo quando ciò risulti indispensabile per consentire di conseguire pienamente i suoi scopi. Che la direttiva non abbia leso in alcun modo la disciplina nazionale relativa all'accesso alla professione di avvocato e al suo esercizio con il titolo professionale dello Stato membro ospitante, comporta inevitabilmente l’allineamento professionale verso ordinamenti nei quali è più facile l’accesso alle professioni, con inevitabili riflessi sui minimi tariffari. E’ infatti presumibile una situazione di vantaggio per ordinamenti in cui sia più facile accedere alla professione e sia più difficile liquidare onorari inferiori al minimo, a svantaggio di altri ordinamenti in cui, a parità di condizioni di accesso, la liquidazione degli onorari sia ancorata al reale oggetto della contestazione e all’opera effettivamente prestata".

 

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