La Corte di Giustizia della U.E. pone un freno al "turismo professionale" con la sentenza del 29/1/2009 nella causa C-311/06. Afferma tra l'altro la Corte: "57 Accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito in Spagna attesti una qualifica supplementare o un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio. 58 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’art 1, lett. a), della direttiva 89/48 deve essere interpretato nel senso che la definizione della nozione di «diploma» che esso prevede non include il titolo rilasciato da uno Stato membro che non attesti alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. 59 Di conseguenza, la prima questione deve essere risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro. 60 In considerazione della risposta data alla prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda. ....... Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: Le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro" . LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA, TRATTA DAL SITO www.europa.eu.int ... per un commento scrivimi all'indirizzo
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SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)29 gennaio 2009
«Riconoscimento dei diplomi – Direttiva 89/48/CEE – Omologazione di un titolo di studio – Ingegnere»
Nel procedimento C-311/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisione 28 febbraio 2006, pervenuta in cancelleria il 17 luglio 2006, nella causa
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
contro
Ministero della Giustizia,
Marco Cavallera,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.-C. Bonichot, K. Schiemann (relatore), J. Makarczyk e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dall’avv. A. Romei;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
– per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;
– per il governo ceco, inizialmente dal sig. T. Bocek, successivamente dal sig. M. Smolek, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente;
– per il governo cipriota, dal sig. C. Lycourgos e dalla sig.ra I. Neofitou, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e dal sig. A. Kruse, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Støvlbæk e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al Ministero della Giustizia in merito al riconoscimento che quest’ultimo ha accordato al sig. Marco Cavallera, cittadino italiano, di un titolo spagnolo di ingegnere, ottenuto attraverso l’omologazione di un diploma italiano, ai fini della sua iscrizione all’albo degli ingegneri in Italia.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il primo ‘considerando’ della direttiva 89/48 è formulato come segue:
«considerando che in virtù dell’articolo 3, lettera c) del Trattato l’eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità; che, per i cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali».
4 Il terzo ‘considerando’ di tale direttiva così recita:
«considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sancisc[o]no formazioni professionali e sono rilasciati in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l’esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro».
5 Il quinto ‘considerando’ della suddetta direttiva precisa quanto segue:
«considerando che, relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha stabilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell’articolo 5 del Trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l’interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali».
6 L’art. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/48 dispone quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli:
– che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
– da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un’università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e
– dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un’esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.
È assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli che sia stato rilasciato da un’autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un’autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d’accesso e d’esercizio di una professione regolamentata;
b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione».
7 Unicamente nella sua versione italiana ed ungherese, l’art. 1, lett. b), della direttiva 89/48 prende in considerazione un cittadino «di un altro Stato membro» («egy másik tagállam»), in luogo di un cittadino «di uno Stato membro».
8 L’art. 2, primo comma, della direttiva 89/48 così recita:
«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante».
9 Unicamente nelle sue versioni in lingua tedesca e ungherese, l’art. 2, primo comma, di tale direttiva riguarda l’esercizio di una professione regolamentata «in un altro Stato membro» («in einem anderen Mitgliedstaat»/«egy másik tagállamban») piuttosto che l’esercizio di una professione regolamentata in uno «Stato membro ospitante».
10 L’art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 prevede quanto segue:
«Quando nello Stato membro ospitante l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l’autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l’accesso a/o l’esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l’accesso o l’esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro (…)».
11 Unicamente nelle sue versioni in lingua italiana, spagnola e slovena, l’art. 3, primo comma, di tale direttiva riguarda un rifiuto ad un cittadino «di un altro Stato membro» («de otro Estado miembro»/«druge dr
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