La Cassazione, con sentenza 19947 depositata il 21 settembre 2010, ha ritenuto che il giudice tributario può compensare le spese del giudizio anche se l'amministrazione finanziaria ha rilevato in via di autotutela l'assoluta mancanza di motivazione dell'accertamento fiscale, ha annullato l'accertamento già impugnato innanzi al giudice tributario e l'ha "sostituito" con altro accertamento che sia immune dal vizio denunciato in causa.
In tal modo, ritiene la Cassazione, si è verificata una cessazione della materia del contendere innanzi alla Commissione tributaria, con compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto 546/92 (per cui le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate).
La Cassazione ha correlativamente escluso che sia integrata, nella fattispecie, una ipotesi di rinuncia processuale, la quale avrebbe comportato la condanna dell'amministrazione rinunciante.
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