
(da www.servizi-legali.it )
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, ha affermato quanto segue in tema di protezione internazionale.
La procedura per il riconoscimento della protezione internazionale è prevista dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello statutus di rifugiato, come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.
La domanda di protezione internazionale è presentata dallo straniero:
- presso l'ufficio di polizia di frontiera, al momento del suo ingresso in Italia;
- presso la Questura competente per il luogo di dimora dello straniero, se questo già si trova sul territorio nazionale, anche se illegalmente.... (per continuare a leggere clicca su LEGGI TUTTO)
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La domanda va sottoscritta personalmente dal richiedente che, successivamente, è soggetto ai rilievi foto-dattiloscopici.
Il richiedente è collocato, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del novellato decreto legislativo n. 25 del 2008, in un Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) o in un Centro di Identificazione e Espulsione (CIE) o, se non vi sono posti disponibili, presso altre strutture, tra cui i Centri di Prima Accoglienza (CDA) e le strutture emergenziali. Altrimenti il Questore rilascia al richiedente un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura (vedi art. 26, comma 4, del decreto legislativo 25/2008 e successive modificazioni).
L'struttoria della domanda è svolta dalle competenti Commissioni territoriali e dovrebbe concludersi entro i termini massimi di permanenza nei Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (20 giorni se lo straniero, che non è già espulso o respinto, è privo di documenti identificativi o di espatrio o quelli esibiti sono falsi; 35 giorni se lo straniero, nè espulso nè respinto, ha chiesto asilo dopo esser stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera, o subito dopo, o dopo esser stato fermato in posizione di soggiorno irregolare) o nei Centri di Identificazione e Espulsione (nel caso in cui il richiedente la protezione internazionale sia già destinatario di espulsione o respingimento , oppure sia condannato per determinati reati o si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1, paragrafo f, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, ad esempio perchè abbia commesso crimini contro l'umanità).
Nell'attesa della decisione sulla sua domanda lo straniero ha la possibilitàdi uscire dal Centro, tranne se è trattenuto in un CIE. Alla scadenza dei termini massimi di permanenza in detti Centri, gli viene consegnato un permesso di soggiorno per "richiesta asilo", valido fino alla definizione del procedimento.
La decisione sulla domanda può essere di accoglimento o rigetto.
Se la domanda è accolta, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno per rifugiato o per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno per rifugiato è rilasciato allo straniero che rischia atti di persecuzione.
Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria è rilasciato allo straniero che, se rimpatriato, rischia un danno grave (ad es. condanna a morte o trattamenti inumani o degradanti).
Il permesso per motivi umanitari è rilasciato dopo che il Questore, avendo acquisito dalla apposita Commissione il carteggio a seguito del rigetto della domanda, ne abbia ritenuto sussistenti i presupposti. Sul punto, la giurisprudenza prevalente ritiene che il Questore non abbia alcun potere discrezionale, per cui appena riceve gli atti dalla Commissione deve rilasciare il permesso di sogiorno umanitario, salvo che si tratti di soggetto socialmente pericoloso. La Corte di Cassazione, SSUU Civili, sent. 19/5/2009, n. 11535, ha ritenuto che a seguito delle modifiche succedutesi in tema di protezione internazionale, devono ritenersi attribuite alle Commissioni Territoriali tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo: da quella diretta all'ottenimento della protezione maggiore dello status di rifugiato, sino a quella residuale che sfocia nel rilascio del permesso di soggiorno umanitario. La Corte lascia al Questore il compito di verificare la sussistenza di requisiti ulteriori per il rilascio del permesso per motivi umanitari solo nel senso che lo può negare ove lo straniero sia un soggetto socialmente pericoloso.
All'interessato, qualora sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, è rilasciato anche un documento di viaggio con cui può recarsi in altri Stati dell'Unione europea senza chiedere il visto di ingresso e soggiornarvi fino a tre mesi. Invece, se al richiedente è riconosciuta la protezione sussidiaria, il documento di viaggio è rilasciato solo qualora sussistano fondate ragioni che non consentano all'interessato di richiedere il passaporto alle proprie Autorità diplomatiche.
Se la domanda di protezione internazionale è rigettata, lo straniero viene espulso. L'obbligo di lasciare l'Italia, tuttavia, decorre dalla scadenza del termine per l'impugnazione del rigetto. Qualora lo straniero impugni il rigetto e chieda la sospensiva, il rimpatrio non può essere eseguito fino alla pronuncia del giudice.
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