{mosimage} In tema di "antiriciclaggio" giunge la decisione dei giudici europei sulla questione, sollevata dalla Corte costituzionale belga, circa il contrasto tra l'obbligo di segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio di denaro sporco da una parte e, dall'altra, il segreto professionale dell'avvocato nell'esercizio delle attività fondamentali di assistenza e difesa in giudizio e consulenza legale. La Corte di giustizia ha escluso che la consulenza legale comporti obblighi di segnalazione delle dette operazioni sospette. Inoltre il Consiglio di Stato francese, con sentenza del 10 aprile 2008, ha limitato il campo d'azione della c.d. seconda direttiva antiriciclaggio (direttiva 2001/97/Ce) con riguardo alla professione forense ed ha affermato che i principi generali dell'ordinamento e il diritto alla segretezza delle comunicazioni tra l'avvocato ed il suo cliente prevale sulle disposizioni c.d. "antiriciclaggio" e ne limitano l'applicazione agli avvocati nei soli casi che tassativamente lo stesso Consiglio di Stato elenca. LEGGI DI SEGUITO UN PASSO DELLA DECISIONE DEL CONSEIL D'ETAT ...
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Ha affermato il Conseil d'Etat con decisione del 10 aprile 2008 che solo a certe condizioni la direttiva 2001/97/Ce è compatibile col diritto di difesa e di difesa delle comunicazioni. Lo è solo se le informazioni che un avvocato ottiene allorchè valuta la posizione giuridica di un suo cliente "siano escluse dal campo degli obblighi di informazione e di operazione con le autorità pubbliche , con la sola riserva dei casi in cui il consulente legale prenda parte alle attività di riciclaggio di capitali o la consulenza legale sia fornita a fini di riciclaggio o l'avvocato sappia che il suo cliente intende ottenere la consulenza ai fini del riciclaggio del denaro sporco".| < Prec. | Succ. > |
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