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Sentenza 89/13 del Consiglio Nazionale Forense su pubblicità di avvocato tramite sito internet

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 13 ottobre 2013)

L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico

Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, dopo aver elogiato -anche comparativamente- le qualità del proprio studio, l’avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un “costo poco più che simbolico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 6 giugno 2013, n. 89.

 

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)