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Dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 4 settembre 2013

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-    L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
-   Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA
-    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia formula un quesito relativo alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di perseguire disciplinarmente un avvocato già radiato dall’Albo con provvedimento disciplinare passato in giudicato.
-   Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mondovì formula un quesito relativo all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 247/12 n. 247. In particolare, il Consiglio rimettente si chiede se la contemporanea appartenenza dell’iscritto a più associazioni determini la possibilità per il Consiglio di “pretendere che almeno una delle due associazioni sia sciolta”.
-    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto formula un quesito relativo alla possibilità, per l’Avvocato già iscritto nella sezione speciale “Avvocati stabiliti” di iscriversi – a seguito del superamento dell’esame abilitante – nella sezione ordinaria dell’Albo, mantenendo l’anzianità di iscrizione maturata dal momento dell’iscrizione alla sezione speciale. Il Consiglio chiede altresì se l’iscrizione alla sezione ordinaria comporti il pagamento di una autonoma tassa di iscrizione.
-    Il provvedimento di rinvio sottoscritto dal Consigliere in vece del Presidente ...

L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella
Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PIACCI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 16 luglio 2008, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39.

Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA
Il mutamento della composizione collegiale nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al locale Consiglio dell’Ordine non comporta la invalidità della decisione resa dall’organo disciplinare, in quanto il principio della invariabilità del collegio giudicante è posto esclusivamente in riferimento ai procedimenti di carattere giurisdizionale, mentre questo ha natura amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
NOTA:
In senso conforme:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Grimaldi), sentenza del 10 aprile 2013, n. 59
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
- Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 58
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
- Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
- Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
- Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)
- Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
- Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
- Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia formula un quesito relativo alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di perseguire disciplinarmente un avvocato già radiato dall’Albo con provvedimento disciplinare passato in giudicato.
Al quesito deve essere data risposta negativa.
La radiazione determina il venir meno della potestà disciplinare dell’Ordine professionale sul soggetto, che non è più iscritto all’albo.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 10 aprile 2013, n. 44
Quesito n. 241 del COA di Perugia

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mondovì formula un quesito relativo all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 247/12 n. 247. In particolare, il Consiglio rimettente si chiede se la contemporanea appartenenza dell’iscritto a più associazioni determini la possibilità per il Consiglio di “pretendere che almeno una delle due associazioni sia sciolta”.
L’art. 4, comma 4, impone l’appartenenza dell’avvocato ad una sola associazione.
Tuttavia, ai sensi del successivo comma 6, la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Pertanto, le conseguenze della simultanea partecipazione di uno o più avvocati a più associazioni professionali non determinano lo scioglimento dell’associazione, ma unicamente l’insorgere di responsabilità disciplinare a carico dell’iscritto che abbia violato la previsione di cui all’art. 4, comma 4.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 10 aprile 2013, n. 43
Quesito n. 240 del COA di Mondovì

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto formula un quesito relativo alla possibilità, per l’Avvocato già iscritto nella sezione speciale “Avvocati stabiliti” di iscriversi – a seguito del superamento dell’esame abilitante – nella sezione ordinaria dell’Albo, mantenendo l’anzianità di iscrizione maturata dal momento dell’iscrizione alla sezione speciale. Il Consiglio chiede altresì se l’iscrizione alla sezione ordinaria comporti il pagamento di una autonoma tassa di iscrizione.
Ritiene la Commissione che l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione.
L’iscrizione alla sezione speciale – infatti – è propedeutica ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto nell’Albo. Tale attività è a sua volta funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001 (attuativo della Direttiva 98/5/CE). Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero). Ne consegue che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile all’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario, proprio perché le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che avvengono per di più sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario). Per le stesse ragioni, all’atto dell’iscrizione nell’Albo ordinario dovrà essere versato il contributo di iscrizione dovuto.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Commissione), parere del 10 aprile 2013, n. 42
Quesito n. 239 del COA di Barcellona Pozzo di Gotto

Il provvedimento di rinvio sottoscritto dal Consigliere in vece del Presidente

E’ valido il provvedimento di rinvio a giudizio sottoscritto da un consigliere che, in relazione a tale atto, abbia assunto le funzioni di presidente, sostituendolo; per un verso, infatti, tale potere può legittimamente essere attribuito dal presidente ad un altro consigliere in qualunque modo e quindi anche senza particolari formalità, per altro verso, comunque l’inosservanza delle disposizioni processuali in tal senso non determina alcuna ipotesi di nullità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense, Pres. ALPA – Rel. GRIMALDI, 19 marzo 2007, n. 19.

 

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