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Avvocato cancellato dall'albo se privo di residenza o domicilio professionale nella circoscrizione

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 15 luglio 2013)

Ai sensi degli artt. 31 e 37, comma 1 n. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ratione temporis applicabili), la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli avvocati è subordinata al mantenimento, da parte del professionista, del requisito della residenza o del domicilio professionale nell’ambito della circoscrizione di riferimento. A tale imprescindibile condictio facti corrisponde lo specifico dovere dell’avvocato di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ogni successiva variazione dei suddetti luoghi (Nel caso di specie, il COA aveva disposto la cancellazione dall’albo degli avvocati del professionista che era risultato senza residenza o domicilio professionale nell’ambito della circoscrizione di competenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 7 maggio 2013, n. 66.

 

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