
La fase preliminare alla apertura del procedimento disciplinare.
L’espletamento di una fase preliminare di accertamento dei fatti oggetto della segnalazione di eventuali violazioni disciplinari non è prevista dalla legge, è eventuale e l’attività spiegata dal Consiglio non è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie che regolano il procedimento disciplinare, in quanto la garanzia per l’incolpato è rappresentata dalla notifica dell’apertura del procedimento disciplinare e dai diritti che gli derivano di prendere visione degli atti e degli accertamenti preliminari e svolgere le proprie difese (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione del contraddittorio e del diritto di difesa giacché nella fase preliminare alla apertura del procedimento il Consiglio territoriale aveva in sua assenza proceduto alla audizione dell’esponente e di due testimoni, nonché alla acquisizione di documenti, senza peraltro che gli fosse stato comunicato alcunché. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF, rilevato peraltro che l’incolpato era stato comunque posto in grado di dedurre e produrre documenti anche in ordine alle attività svolte nella fase preliminare, ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336 nonché Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 05072, anche:
- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1
- Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
- Cons. Naz. Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148.
Il divieto di produzione in giudizio di missiva riservata o contenente proposta transattiva prevale sul dovere di difesa.
L’art. 28 c.d.f. vieta di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra colleghi, esclusa qualsiasi valutazione da parte del destinatario del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 20.7.2012 n. 100, id. 27.10.2010 n. 159.
Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra colleghi opera anche nei confronti del nuovo procuratore.
Il professionista che subentri ad altro collega precedentemente officiato dal cliente, deve osservare i medesimi criteri di riservatezza in ordine alla corrispondenza scambiata tra colleghi (art. 28 cdf) che gli venga consegnata dal precedente difensore o dal cliente stesso (Nel caso di specie, la missiva era assertivamente pervenuta all’avvocato dal cliente, che a sua volta la avrebbe irritualmente ricevuta dalla praticante del precedente difensore).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 58
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 159.
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