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Dalla newsletter di deontologia forense del CNFdel 18 giugno 2013

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Al giudizio innanzi al CNF si applicano, in via sussidiaria, le norme di procedura civile.
Nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile (Nella specie, è stata fatta applicazione delle norme di rito civile in tema di revocazione).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47

Modalità e termini della revocazione delle sentenze del CNF.
La revocazione (art. 395 cpc) è ammessa anche per le decisioni del Consiglio Nazionale Forense e, in mancanza di norme derogatorie nella legge professionale, si propone mediante deposito del relativo ricorso presso il CNF stesso nel termine di trenta giorni decorrente dalla scoperta dell’asserito vizio revocatorio, a pena di inammissibilità (Nel caso di specie, la revocazione aveva ad oggetto la sentenza con cui il CNF aveva confermato la decisione del Consiglio territoriale, presso il quale veniva depositato il ricorso poi spedito anche al CNF, ma oltre il termine di Legge. In applicazione del principio di cui in massima, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F., 20 settembre 2000, n. 77 e C.N.F. 5 giugno 2000, n. 44.

La revocazione è ammessa per i soli motivi tassativamente indicati dalla Legge.
Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, consentita per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione (Nella specie trattavasi di “ricorso per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.”, originato dalla decisione del COA sull’istanza di ricusazione proposta dall’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47
NOTA:
In senso conforme, Cass. Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16402 e C.N.F., 4 febbraio 2004, n. 19.

 

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