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La prova dell’illecito deontologico d'avvocato: la registrazione fonografica

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 7 giugno 2013)

La prova dell’illecito deontologico mediante registrazione fonografica

Le registrazioni fonografiche, di cui all’art. 2712 cod. civ., assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Nel caso di specie, trattavasi di registrazione fonica, che l’incolpato si era limitato genericamente a disconoscere, pur ammettendo che la voce registrata fosse la propria).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. De Giorgi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 36.

 

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)