
Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi. L’art. 51, can. I, C.D.F. vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35.
L’assunzione di incarico professionale contro il proprio precedente cliente. Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35
Quando l’invito ad accettare la proposta di separazione personale del cliente si trasforma in difesa di entrambi i coniugi. La convocazione della controparte per invitarla a consentire ad una proposta di separazione personale, se non si limita alla mera comunicazione della volontà del cliente e alla acquisizione del consenso, integra comunque una prestazione di assistenza congiunta, che assume rilevanza ai sensi dell’art. 51 CDF (Nel caso di specie, il legale aveva scritto al marito per conto della di lui moglie, convocandolo nel proprio studio al fine di sottoporgli la proposta di separazione consensuale. Nel corso del colloquio, le iniziali condizioni di separazione proposte dalla moglie venivano modificate sulla base delle osservazioni e richieste del marito. Successivamente, una volta separatisi, il legale assisteva la sola moglie nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha affermato la responsabilità deontologica del professionista).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35
La corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare. Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35.
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