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La mancata sospensione cautelare non rende di per sé meno grave l’illecito deontologico La mancata adozione di un provvedimento di sospensione cautelare da parte del Consiglio territoriale è indicativa meramente del fatto che quest’ultimo, avvalendosi del proprio potere discrezionale, non avesse ritenuto all’epoca la sussistenza dei presupposti richiesti per il provvedimento amministrativo ma non induce, di per sé, a valutare meno sfavorevolmente la fattispecie deontologica contestata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva impugnato la sua cancellazione disciplinare dall’albo adducendo che la minor gravità della violazione contestata, con conseguente eccessività della sanzione comminatagli, si sarebbe dovuta dedurre dalla mancata adozione, medio tempore, di un provvedimento cautelare a suo carico. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso). NOTA: |
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Il decorso del tempo non attenua la sanzione Il procedimento avanti al Consiglio Nazionale non costituisce un “novum judicium” ma una “revisio prioris istantiae” onde il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la decisione del COA e la sentenza del CNF, in sede di impugnazione, non influisce sulla valutazione della proporzionalità della pena irrogata in primo grado che deve essere determinata con riferimento al momento della commissione dell’illecito. |
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La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato. NOTA: |
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