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La newsletter di deontologia del Consiglio Nazionale Forense del 19/11/2012

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Questi gli argomenti che puoi approfondire sul sito del CNF:
Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
L’omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare
L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico
La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
Il Consiglio Nazionale Forense è giudice speciale
La decisione del COA dev’essere firmata dal Presidente e dal Segretario
Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante
L’astensione del giudice ricusato rende irrilevante l’omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione
I benefici della “continuazione” non si applicano all’illecito disciplinare
L’impugnazione del provvedimento del COA che dispone l’apertura del procedimento

Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF
In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, l’inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di detto termine, l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che comporti dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore a quello previsto dal codice di rito.
Cassazione Civile, 27 gennaio 2005, n. 01623, sez. U- Pres. Vella A- Rel. Coletti G- P.M. Maccarone V (Conf.)

L’omessa notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare
Stante la natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA territoriale, l’eccezione di nullità per omessa notifica della delibera di apertura del procedimento deve essere proposta nel primo atto o difesa successiva alla delibera stessa, sicché è inammissibile, siccome tardiva, ove proposta soltanto con l’atto di appello al CNF (Nel caso di specie, l’incolpato era stato comunque reso edotto della pendenza del procedimento disciplinare sicché non era stato altrimenti compromesso il suo diritto di difesa).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83

L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico
In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l’Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio – più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.
Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 09097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF
La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

Il Consiglio Nazionale Forense è giudice speciale
In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense – che hanno natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale istituito con l’art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.
Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 09097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

La decisione del COA dev’essere firmata dal Presidente e dal Segretario
La decisione disciplinare del C.d.O. deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata (art. 37 RD n. 37/1934).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 82
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 24 giugno 2004, n. 11750, la quale -con riferimento alle sentenze del CNF- ha escluso la necessità della firma del Consigliere Relatore.

Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante
In materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini territoriali.
Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 09097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

L’astensione del giudice ricusato rende irrilevante l’omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione
La parte che abbia ricusato un giudice che per qualunque causa non abbia poi partecipato al processo ed alla deliberazione della decisione, non ha interesse ad impugnare quest’ultima per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione perché, anche ove accolto, lo stesso non avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore di quella già derivatagli dalla mancata partecipazione del ricusato al giudizio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, avverso la decisione del C.N.F. sull’impugnazione di una delibera in sede disciplinare del locale Consiglio dell’ordine, con il quale si denunciava il mancato esame dell’istanza di ricusazione di un componente del C.N.F. – per aver costui partecipato come componente di detto Consiglio dell’ordine alla deliberazione impugnata dinanzi allo stesso Consiglio nazionale – asseritamente necessario nonostante il predetto componente non avesse poi fatto parte del collegio giudicante sulla proposta impugnazione). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 10 dicembre 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29294- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

I benefici della “continuazione” non si applicano all’illecito disciplinare
L’istituto penale della continuazione del reato costituisce istituto proprio del giudizio penale e pertanto non è applicabile al procedimento disciplinare avanti il COA, che ha invece natura amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81

L’impugnazione del provvedimento del COA che dispone l’apertura del procedimento
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 10 dicembre 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29294- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico
NOTA:
Il principio di cui in massima deve ritenersi superato dalla stessa Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335) e dalle successive pronunce del CNF, secondo cui “la deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19.

 

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