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Il C.N.F. quale giudice disciplinare può chiedere informazioni all'amministrazione della giustizia

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Le S.U. della S.C. hanno affermato che, nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice alla P.A..

Scrivono le Sezioni Unite: "E' orientamento pacifico (Cass., sez. un., n. 10995/2006, 20469/2005, 1988/1998) che nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale e,in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale. Ora, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 cpc, a mente del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice. Nè è possibile dare alle espressioni utilizzate dalla citata disposizione un'interpretazione che escluda la possibilità di richiedere informazioni e documenti all'amministrazione della giustizia, che non v'è motivo di escludere dall'ampia nozione di amministrazione pubblica (Cass., sez. IV, 12 marzo 2008, D'Innocante)".

 

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