Avvocati Part Time

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Avvocati part time e precari: analoghi limiti per il legislatore?

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{mosimage}  Si ha notizia (vedi ilsole24ore del 3/11/08) della rimissione innanzi alla Corte costituzionale, da parte (anche) della Corte d'appello di Genova, della questione di costituzionalità dell'art. 4-bis del D.Lgs. 368/01 (la norma che, in tema di conversione o meno del rapporto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato -a seguito di violazione delle norme su apposizione e proroga del termine- prevede una disciplina innovativa limitata ai soli giudizi in corso alla data della sua entrata invigore e fatte salve le sentenze passate in giudicato). La motivazione dell'ordinanza di rimessione innanzi al giudice delle leggi interessa gli avvocati-part-time alle prese con le cancellazioni dall'albo. Infatti la Corte genovese fonda l'incostituzionalità della norma censurata sulla violazione del principio per cui il legislatore statale deve rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale (art. 117 Cost.) e in particolare, quindi, non deve violare le norme della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. Tra tali norme, come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, c'è (e questo potrebbero rilevare gli avvocati-part-time) anche il principio di salvezza dei diritti quesiti. LEGGIAMO LA ORDINANZA DI RIMESSIONE E SVILUPPIAMONE LE IMPLICAZIONI    ALLA LUCE DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 348 E 349 DEL 24/10/2007.
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