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Argomentazioni interessanti del Prof. Alessandro Pace

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{mosimage} Trovo coerenti con quanto ho esposto nella mia memoria pre-udienza innanzi al C.N.F. (tranne che con riguardo all'esclusione di una possibile interpretazione costituzionalmente orientata della l. 339/03) le argomentazioni del Prof. Alessandro Pace nella nota a sentenza Corte cost. 390/06, pubblicata sul n. 6/2006 di Giurisprudenza costituzionale (pag. 4073-4076)  Riporto, pertanto, di seguito uno stralcio della detta nota a sentenza (i quesiti che ad avviso del noto costituziionalista solleva la sent. 390/03 e da quali muove il suo argomentare) ... 

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stralcio dall'art. del Prof. Alessandro Pace "Nuova disciplina della professione forense e tutela dei legittimi affidamenti derivanti ai professionisti part time dalla disciplina abrogata" (in "Giurisprudenza costituzionale" n. 6/2006, pag. 4073-4076). Scrive tra l'altro il Prof. Pace nel commentare la sentenza della Corte costituzionale 390/06: "...  la decisione annotata solleva tre quesiti, in parte convergenti. Primo: è davvero esatto ritenere che il potere del legislatore di disciplinare diversamente una stessa materia incontra il solo limite della <<manifesta irragionevolezza>>? Secondo: essendo indiscutibile che la nuova disciplina (l. 339 del 2003) si applica anche ai dipendenti pubblici che già avevano scelto il part time [è su questo punto che propongo, preliminarmente, una interpretazione costituzionalmente orientata] , il limite della <<manifesta irragionevolezza>> si applica anche a danno della tutela dell'affidamento e della tutela giuridica? Terzo: poichè la l. 339 del 2003 detta bensì delle norme transitorie ma queste si limitano a consentire agli interessati la scelta <<secca>> tra l'esercizio esclusivo della libera professione e la riammissione in servizio a tempo pieno. La Corte costituzionale, nel decidere la q.l.c. sollevata dal Tribunale di Cuneo, avrebbe potuto sollevare davanti a se la q.l.c. degli artt. 1 e 2 della l. 339 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., per avere tale legge omesso di prevedere una norma transitoria che consenta a quanti abbiano iniziato ad esercitare la professione forense part time, di continuare a lavorare part time nella P.A.?" . Le risposte che propone il Prof. Pace a queste tre domande sono interessantissime e, ritengo, integrabili con quanto ho esposto nella mia memoria pre-udienza.   

 

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)