Il C.N.F. esprimendo parere (parere n. 2 del 17/1/2007) su quesito rivolto dal C.O.A. di Teramo proposto a seguito di "doppia opzione", confermava la sua circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricordava l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva. VEDO PROBLEMI DI TERZIETA' DEL GIUDICE SPECIALE C.N.F. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DEI RICORSI DEI CANCELLATI DALL'ALBO EX L. 339/03. Leggi di seguito il parere del C.N.F. che, a mio avviso, non potrà ritenersi giudice terzo perchè la mera strutturazione di una autonoma Commissione pareri non esclude la carenza di terzietà "oggettiva" del C.N.F.- giudice....
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Parere del C.N.F. 17 gennaio 2007, n. 2, su quesito del COA di Teramo, rel. cons. Morgese
Il quesito verte sulla legittimità di alcune dichiarazioni, rese da avvocati dipendenti pubblici, già beneficiarî della normativa sul tempo parziale, di voler permanere iscritti nell'albo nonostante il disposto della l. 25 novembre 2003, n. 339 che ha determinato l'insorgere di incompatibilità a partire dal 2 dicembre 2006.
Contrario nel senso che coloro i quali, tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva devono essere cancellati dall'albo.
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:
"Il quesito dell'Ordine di Teramo annuncia l'intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l'inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale ? peraltro ? sussiste giurisdizione d'appello del C.N.F.
Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l'aspirazione dell'avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l'opzione per una delle due.
A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l'importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all'opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell'attività libero professionale esclusiva.
Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere."
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