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Ecco (dal 2/2/13) "nuova" abrogazione (o causa d'incostituzionalità) per l. 339/03: la l. 247/12

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RILEGGILO, SE L'HO AGGIORNATO DI RECENTE !!!

(sono graditi suggerimenti e critiche all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , appunto perchè questo è un w.i.p., e cioè un work in progress. In fondo è indicata la data di ultima modifica dell'articolo)

 

(da www.servizi-legali.it ) CONFUTAZIONE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, n. 11833 -decisione del 9 aprile 2013- (e delle sentenze "gemelle, con essa depositate il 16 maggio 2013) CON RIGUARDO ALLA VALENZA DELLA L. 247/12 IN RELAZIONE ALL'INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 E ALLA SUA VIGENZA (O LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) IN DATA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 247/12 (2 febbraio 2013).

 

IN PARTICOLARE SI DIMOSTRA CHE L'INCIDENZA DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE (L. 247/12) SULLA LEGGE 339/03 E' DUPLICE:

PER UN VERSO comporta o l'abrogazione della parte della l. 339/03 che richiama, in tema di accesso alla professione forense, le cause di incompatibilità di cui al r.d.l. 1578/1933; oppure comporta l'incostituzionalità, per disparità di trattamento e discriminazione degli impiegati pubblici a part time ridotto ove prevede che solo per detti impiegati pubblici a part time ridotto sopravviva, in relazione alla iscrivibilità all'albo forense, una incompatibilità "da impiego" mentre ormai la l. 247/12 prevede solo una incompatibilità "da attività".

PER ALTRO VERSO impone di riconoscere incostituzionale, per irragionevolezza e disparità di trattamento discriminatoria, il fatto che venga sancita l'incompatibilità tra professione di avvocato, da un lato, e, dall'altro, qualsiasi attività di lavoro dipendente (anche se l'espressione "qualsiasi attività di lavoro dipendente si ritenesse formula lessicale sostanzialmente riproduttiva della previgente incompatibilità "da impiego") mentre non si prevede più una incompatibilità con l'esercizio di pubbliche funzioni (che era prevista dal r.d.l. 1578/1933). 

Si legge nella sentenza 11833/2013 delle SS.UU. (pag. 19 e 20): "Deve inoltre aggiungersi che la successiva legge 31-12-2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ancorché non suscettibile di efficacia immediata (invero l'art. 1 terzo comma prevede che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore..."), conferma l'operatività delle disposizioni che sanciscono l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione forense; infatti, considerato che l'art. 65 (Disposizioni transitorie) primo comma sancisce che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate", e che l'art. 18 lettera d) prevede espressamente l'incompatibilità della professione di avvocato anche "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato", ne consegue logicamente che non sono stati certamente abrogati dalla legge in esame gli artt. 3 del R.D.L 27-11-1933 n. 1578 ed 1 e 2 della legge 25-11-2003 n. 339, che anzi sono riconducibili agli stessi principi informatori di cui all'art. 18 citato."

CLICCA SU "LEGGI TUTTO" PER LEGGERE LE RAGIONI DELLA IMPOSSIBILITA' DI CONCORDARE CON LE RIPORTATE ARGOMENTAZIONI DELLA SENTENZA 11833/2013 (E SENTENZE "GEMELLE", CON ESSA DEPOSITTE IL 16 MAGGIO 2013) ...

INVECE, CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I WORKS IN PROGRESS CHE STO SVILUPPANDO, STANTE LA NECESSITA' DI CONFUTARE SOTTO MOLTEPLICI ASPETTI LA SENTENZA DELLE SS.UU. n. 11833/2013 (E LE SENTENZE "GEMELLE", CON ESSA DEPOSITATE IL 16 MAGGIO 2013), AL FINE DI RAGGIUNGERE, ANCHE PER VIA INTERPRETATIVA, UNA REGOLAZIONE ADEGUATAMENTE PRO-CONCORRENZIALE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO.

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Dalla entrata in vigore della l. 247/12 (o dalla data in cui essa è operativa a seguito dell'adozione di regolamento sui casi di cancellazione dall'albo) non esistono più, in relazione alla iscrivibilità dell'abilitato nell'albo forense:

A) l'incompatibilità "da impiego" retribuito a spese pubbliche, precedentemente prevista dal r.d.l. 1578/1933 e confermata dalla l. 339/03;

B) l'incompatibilità da esercizio di pubbliche funzioni retribuito a spese pubbliche, pure precedentemente prevista dal r.d.l. 1578/1933.

Si consideri, infatti:

1) l'art. 18, lettera d, della l. 247/12, sotto la rubrica Incompatibilità, prevede solo una incompatibilità da attività di lavoro subordinato. (Questo il testo dell'art. 18: "1. La professione di avvocato e' incompatibile: a) con qualsiasi altra attivita' di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attivita' di notaio. E' consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro; b) con l'esercizio di qualsiasi attivita' di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E' fatta salva la possibilita' di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonche' con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attivita' di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato."

2) l'art. 20 della l. 247/12, sotto la rubrica "Sospensione dall'esercizio professionale", prevede soltanto che "1. Sono sospesi dall'esercizio professionale  durante  il  periodo della  carica:  l'avvocato  eletto  Presidente   della   Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della  Camera  dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei  Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato  eletto presidente di giunta regionale e presidente delle  province  autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte  costituzionale o del  Consiglio  superiore  della  magistratura; l'avvocato  eletto presidente di provincia con piu' di un milione di abitanti e  sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. 2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. 3.  Della  sospensione,  prevista  dai  commi  1  e  2,  e'   fatta annotazione nell'albo".

3)  l'art. 3 del (previgente) r.d.l. 1578/1933 -che la l. 339/03 stabilisce debba continuare ad applicarsi anche agli impiegati pubblici a part time ridotto- statuiva: "3.  L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo
."

4) l'art. 11, comma 2, l. 247/12 consente all'avvocato di fare anche il parlamentare senza nemmeno dover sottostare al dovere di formazione continua e l'art. 21, comma 6, della stessa legge lo esonera dal dovere di effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale (escludendo per il parlamentare il rischio d'esser cancellato dall'albo forense per mancata ottemperanza a tale dovere)

5) l'art. 18, lettera c, ultimo periodo, della l. 247/12, consente all'avvocato di fare anche l'amministratore di un ente o consorzio pubblico o di una grande società a capitale interamente pubblico.

 

DUE SONO LE DOMANDE FONDAMENTALI DA PORSI IN RELAZIONE ALLA NUOVA REGOLAZIONE DELLE INCOMPATIBILITA' CHE RISULTA DALLE RIPORTATE DISPOSIZIONI.

- PRIMA DOMANDA: LA LETTERA D DELL'ART. 18 DELLA L. 247/12, NELLO STABILIRE CHE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO E' INCOMPATIBILE CON "QUALSIASI ATTIVITA'" DI LAVORO SUBORDINATO, PREVEDE, COME FONTE DI INCOMPATIBILITA', SITUAZIONI DIVERSE DALL' "IMPIEGO RETRIBUITO" CUI FACEVA RIFERIMENTO L'ART. 3 DEL R.D.L. 1578/1933? E PERCIO' SI DEVE RITENERE IMPLICITAMENTE ABROGATA LA DISPOSIZIONE DEL 1933 CHE QUALIFICAVA INCOMPATIBILE LA SITUAZIONE L'IMPIEGATO (A PRESCINDERE DALL'ESSERE ATTIVO O SOAPESO (ad es. per aspettativa)IL RAPPORTO DI IMPIEGO ?

- SECONDA DOMANDA: SE SI RITIENE CHE LA PREVISIONE DI CUI ALLA LETTERA D DELL'ART. 18 L. 247/12 NON SIA IMPLICITAMENTE ABROGATIVA DELLA DISPOSIZIONE DELL'ART. 3 R.D.L. 1578/1933 CHE QUALIFICAVA INCOMPATIBILE "OGNI ALTRO IMPIEGO RETRIBUITO", DEVE PERO' RITENERSI CHE IL CHIARO RICONOSCIMENTO DELLA COMPATIBILITA' TRA, DA UNA PARTE L'ATTIVITA' DI AVVOCATO E, DALL'ALTRA, L'ATTIVITA' DI PARLAMENTARE (in passato era tutt'altro che chiaro che i parlamentari potessero fare anche l'avvocato, come scrisse il Prof. Alessandro Pace) O DI COMMISSARIO DI GOVERNO  SIA FONTE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE (art. 3 Cost.) DELLA NORMA CHE CONFERMA L'INCOMPATIBILITA' PER IL MERO IMPIEGATO ?

---------------------------------------------------------------------------------IN ORDINE ALLA PRIMA DOMANDA: ..........

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------IN ORDINE ALLA SECONDA DOMANDA: .......

Con la l. 247/12 "s'è persa per strada" l'incompatibilità di Parlamentari (titolari di ufficio retribuiti a carico del bilancio della Camera e del Senato) e l'incompatibilità di tanti  politici, non solo Presidenti di Provincia e Sindaci (titolari di uffici retribuiti a carico dei bilanci di Province e Comuni di qualunque dimensione).

Si consideri quel che scrisse il Prof. Alessandro Pace in tema di incompatibilità dei detti Parlamentari e politici titolari di uffici pubblici..............

E pure si consideri quel che scrisse Corte cost. 189/2001 al punto 7 del "considerato in diritto", ultimo periodo: "7. - Nella prospettiva, poi, dei doveri propri della professione forense, non è dubbio che, come avverte lo stesso rimettente, il diritto di difesa risulta garantito solo se l'avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato.
Ma, in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in regime di part-time ridotto, particolari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l'opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale dell'attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 cod. pen.).
E questo a tacere delle norme deontologiche elaborate nell'ambito degli ordinamenti particolari (e, a tal riguardo, rileva non solo il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997, ma anche quello europeo, approvato dal Consiglio degli ordini forensi europei il 28 ottobre 1998) che valgono anch'esse ad assicurare il corretto espletamento del mandato, giustificando, nei congrui casi, l'esercizio del potere disciplinare degli organi professionali.
Va da sé che, in tale quadro di riferimento, potranno, eventualmente, rinvenire la loro risposta, attraverso la opportuna valutazione da parte del legislatore, anche diverse ed ulteriori esigenze che dovessero derivare dall'evoluzione normativa, quando questa, come nel caso qui considerato, risulti incidente sulla stessa professione"
.

 

 

 

Se però non si ritenga che la l. 247/12 abbia abrogato quelle disposizioni della l. 339/03 che confermavano vigenti anche per gli impiegati pubblici a part time ridotto la incompatibilità "da esistenza di rapporto di impiego", la conseguenza sarà che gli impiegati pubblici a part time ridotto potranno oramai lamentare una nuova causa di illegittimità costituzionale della l. 339/03: la disparità di trattamento discriminatoria rispetto a tutti gli altri titolari di un rapporto di impiego. Infatti, solo per i titolari di un rapporto di impiego pubblico a part time ridotto che abbiano trasformato il precedente rapporto full time in un part time particolarmente ridotto (i soggetti cioè individuati dalla l. 339/03 come unici destinatari delle sue disposizioni) continuerebbe a valere la incompatibilità da mera esistenza del rapporto di impiego, a prescindere dalla sua attuale esplicazione o dalla sua sospensione (magari per aspettativa).  

 

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