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Sospensione dell'efficacia di sentenza se questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia

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 CIRCA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA DEL C.N.F. IMPUGNATA DALL'AVV.  PERELLI

IN CASO DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Qualora le sezioni unite propongano una o più questioni pregiudiziali alla Corte di

giustizia (così come qualora sollevino q.l.c. della l. 339/03) dovranno, si ritiene,

preliminarmente sospendere l'efficacia della sentenza del C.N.F. impugnata dall'avv.

Maurizio Perelli, ricorrendo per tale sospensione i presupposti di legge.
 Al riguardo si riportano di seguito le considerazioni di Giuseppe Tesauro ("Diritto

dell'Unione europea", Padova, 2010) sull'esigenza di una tutela cautelare (che non può non

significare sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata), in attesa della decisione

della Corte di Giustizia sui quesiti pregiudiziali.
Scrive Tesauro a pag. 344 e 345 del suo libro:
"Infine è opportuno richiamare l'attenzione su alcune pronunce pregiudiziali di grande

interesse, in cui la Corte si è soffermata sulla tutela cautelare che i giudici interni

devono poter apprestare a diritti vantati dai singoli in forza di norme dell'Unione ed in

attesa della sentenza definitiva. Le ipotesi sottoposte all'attenzione della Corte sono

state tre, tra loro speculari.
La prima ipotesi è quella del diritto vantato sulla base di una norma dell'Unione e negato

da una legge o da un atto amministrativo nazionale. Tale ipotesi è stata prospettata alla

Corte dal giudice inglese, davanti al quale la società Factortame (il riferimento in nota è

a Factortame, C-213/89, sent. 19/6/1990, Racc. P-I2433), deducendo l'incompatibilità

comunitaria di una norma nazionale e dunque la necessità di non applicarla, chiedeva che, in

attesa della pronuncia definitiva, la sua applicazione fosse sospesa; in altri termini

chiedeva la tutela cautelare del diritto che pretendeva essergli conferito da una norma

dell'Unione. La Camera dei Lords, sul rilievo che il sistema inglese non consente al giudice

di sospendere l'applicazione di una legge di cui non sia stata accertata definitivamente

l'illegittimità, chiedeva alla Corte di giustizia se in base al diritto dell'Unione questo

potere doveva essergli viceversa riconosciuto. La risposta della Corte è stata positiva e

basata sullo stesso fondamento -l'esigenza di dare piena e immediata applicazione al diritto

dell'Unione- già utilizzato nella ricordata sentenza Simmenthal, dove pure era stato

attribuito al giudice italiano un potere (quello di non applicare egli stesso una norma

contrastante con il diritto dell'Unione, prima e indipendentemente dal giudizio interno di

legittimità costituzionale) che il diritto nazionale, così come espressamente sancito dalla

Corte costituzionale, gli negava.
Significativo è stato nella ricordata pronuncia il richiamo all'art. 267 , dunque proprio al

meccanismo che nel suo insieme provvede al controllo sulla coerenza con il diritto

dell'Unione degli ordinamenti nazionali e la cui utilità verrebbe ridotta se il giudice

nazionale non potesse concedere misure provvisorie fino all'esito della causa (in nota si

legge: "Factortame, sopra citata, punto 22. V. anche Unibet C-432/05, sent. 13 marzo 2007,

Racc. p. I-2271, punto 67 e seguenti, in cui la Corte ha ribadito che <<Il principio di

tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario

deve essere interpretato nel senso che esso richiede, nell'ordinamento giuridico di uno

stato membro, che provvedimenti provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice

competente si sia pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto

comunitario, quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena

efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull'esistenza di tali diritti>>") . 
E', questo, niente di diverso o di meno del fondamentale principio che impone una tutela

giurisdizionale piena ed effettiva. Va appena aggiunto che spetta a ciascuno Stato membro,

in assenza di una disciplina dell'Unione in materia, stabilire le condizioni per la

concessione di provvedimenti provvisori intesi a garantire la salvaguardia dei diritti

spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione. Beninteso, tali criteri fissati dal

diritto nazionale per la concessione di provvedimenti provvisori <<non possono essere meno

vantaggiosi di quelli concernenti domande simili di natura interna (principio di

equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela

giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario

(principio di effettività)>>".

 

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