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Disriminazione "a rovescio" come causa di rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia

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LA NATURA DISCRIMINATORIA "A ROVESCIO" DELLA L. 339/03 COME UNA DELLE POSSIBILI RAGIONI DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Tra le richieste formulate in ricorso v'è quella di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Al riguardo si rileva come, nella sentenza, depositata il 1/6/2010, relativa alla cause riunite C-570/07 e C-571/07, la Corte di giustizia abbia riconosciuto che il ricorso pregiudiziale possa essere proposto -essendo certamente utile al giudice nazionale la decisione della Corte di giustizia che ne segue- qualora  il diritto nazionale imponga di far beneficiare un cittadino di quella nazione degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di uno Stato membro diverso nella medesima situazione.
Si legge, infatti, nella citata sentenza della Corte di giustizia:
"39     Certamente, è pacifico che i ricorrenti principali sono cittadini spagnoli e che tutti gli elementi dei procedimenti a quibus sono limitati al territorio di un unico Stato membro. Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza, anche in tale circostanza la risposta della Corte può risultare utile al giudice del rinvio, in particolare nell’ipotesi in cui il diritto nazionale gli imponga di far beneficiare un cittadino spagnolo degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di uno Stato membro diverso dal Regno di Spagna nella medesima situazione (v., in particolare, sentenze 30 marzo 2006, causa C 451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I 2941, punto 29, e Cipolla e a., cit., punto 30).
40      Inoltre, se una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, che si applica indistintamente ai cittadini spagnoli e ai cittadini degli altri Stati membri, deve, di regola, risultare conforme alle disposizioni relative alle libertà fondamentali garantite dal Trattato solo in quanto si applica a situazioni che hanno un collegamento con gli scambi fra gli Stati membri, non si può tuttavia escludere che cittadini di Stati membri diversi dal Regno di Spagna siano stati o siano interessati ad aprire una farmacia nella Comunità autonoma delle Asturie (v., in tal senso, sentenza 11 marzo 2010, causa C 384/08, Attanasio Group, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 23 e 24 nonché la giurisprudenza ivi citata)."
Ebbene, è evidente che la norma di cui all'art. 14-bis nella l. 4/2/2005, n. 11 (per la quale “Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale”) impone di far beneficiare l'Avv. Maurizio Perelli degli stessi diritti di cui godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di uno Stato membro diverso dall'Italia  nella medesima situazione.
Parimenti evidente è che non sia può escludere che sia interessato a svolgere la propria professione in Italia un avvocato di altro Stato dell'Unione, che non sia dipendente, titolare d'impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato italiano, delle Province italiane, dei Comuni italiani, delle istituzioni pubbliche di beneficenza italiane, della Banca d'Italia, nemmeno part time (perché deve rispettare l’art. 3 del R.D.L. 1578/1933), ma sia dipendente di una corrispondente istituzioni pubbliche nello Stato membro ove ha acquisito la qualifica professionale di avvocato. 
Ricorrono dunque entrambe le condizioni di ammissibilità delle questioni pregiudiziali (esposte ai punti 39 e 40 sopra riportati della sentenza della Corte di giustizia del 1/6/2010, nelle cause riunite C-570/07 e C-571/07) che si possono prospettare con riguardo alla discriminazione patita dall'avv. Perelli.

 

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