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Sulla comunicazione al P.M. dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo forense

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 SULLA MANCATA COMUNICAZIONE AL P.M. DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE PER INCOMPATIBILITA' DALL'ALBO FORENSE (AD ESEMPO IN BASE ALLA L. 339/03).

Si viola l'art. 37 R.D.L. 1578/1933 se, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, si procede a cancellazione amministrativa per incompatibilità (non, dunque, a irrogare sanzione disciplinare) dall'albo nei confronti di un avvocato senza previa comunicazione al Pubblico Ministero dell'avvio di tale procedimento di cancellazione?
Al riguardo si rappresenta la rilevanza della recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 20773, depositata il 7 ottobre 2010.
Vi si legge: "E' principio già altre volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano invece soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. un. n. o692 del 2001). Ed allora, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, è da ritenere che anche la partecipazione del pubblico ministero  al procedimento disciplinare in questione sia retta dai principi che regolano l'intervento di detto organo pubblico nel giudizio civile: principi in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il pubblico ministero sia stato posto in condizione di partecipare al processo, anche se poi abbia scelto in concreto di rimanere assente, come nel presente caso è accaduto."
Per la Cassazione, che s'è pronunciata in tema di procedimento disciplinare, il pubblico ministero deve esser messo in grado di partecipare al procedimento disciplinare forense.
A mio avviso è ovvio che la necessità che il pubblico ministero sia messo in grado di partecipare al procedimento che si svolge nei confronti di un avvocato innanzi al Consiglio dell'ordine non può esser limitata al procedimento per l'irrogazione di sanzione disciplinare ma deve valere anche quando si tratti di procedimento non disciplinare ma "amministrativo" di cancellazione dall'albo per incompatibilità.

 V'è poi una tesi (sostenuta dal Consiglio Nazionale Forense) secondo la quale l'avvocato cancellato dall'albo senza che il Pubblico Ministero, previamente, sia stato posto in grado di partecipare al procedimento non sarebbe neppure legittimato a ricorrere per far valere in giudizio la violazione dell'art. 37, comma 3, della legge professionale forense (che impone di notificare anche al P.M. le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di cancellazione dall'albo). Per i sostenitori di tale tesi l'avvocato cancellato in via amministrativa dall'albo difetterebbe, al riguardo, di interesse. Dell'interesse legittimante a ricorrere sarebbe titolare, semmai, lo stesso Pubblico Ministero e solo lui.
Al riguardo si ricorda la posizione assunta da Cass., SS.UU., 9/3/2005, n. 5072.
Nell'occasione scrivevano le Sezioni Unite: " ... la Corte osserva che, pur non condividendosi l'affermazione del Consiglio Nazionale Forense, secondo cui solo l'ufficio del P.M. può considerarsi legittimato a dedurre le conseguenze dell'inosservanza delle norme che ne prevedono l'intervento, essendo quest'ultimo stabilito nel pubblico interesse, nella specie non può ravvisarsi alcun vizio invalidante per il macato avviso al P.M. dell'avvio in una fase non necessaria del procedimento amministrativo, simmetricamente a quanto avviene per la partecipazione dell'incolpato. Deve, pertanto, considerarsi non pertinente il richiamo ai principi dettati dal codice di procedura civile sull'intervento del P.M., non potendosi configurare, in un procedimento amministrativo retto da un principio di libertà delle forme, una sorta di litisconsorzio necessario con una parte pubblica in una fase non necessaria."
E' evidente a mio avviso, per quanto riguarda le c.d. cancellazioni amministrative dagli albi, che il diritto a ricorrere attiene a regole da applicarsi nell'ambito di una fase necessaria del procedimento e non in una fase che -come quella tenuta presente da Cass. 5072/05- non è affatto necessaria per legge (si rammenta che "non necessarie" sono le indagini conoscitive che l'Ordine può svolgere prima di provvedere all'apertura del procedimento disciplinare).
Da ciò deriva che la decisione richiamata delle Sezioni Unite  n. 5072/05 avalla l'argomentazione di coloro che rivendicano omogeneità di trattamento, quanto alle garanzie partecipative del P.M., tra procedure disciplinari e procedure di cancellazione dall'albo non disciplinari nei confronti di avvocati.  

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Novembre 2013 18:43  

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