DUE SONO LE CATEGORIE DI "AVVOCATI PART TIME" SORTE DAI COMMI 56, 56 BIS, 57 E 58 DELL'ART. 1 DELLA L. 662/96 E CONFERMATE DALLA MODIFICA DELL'AMBITO D'APPLICAZIONE DEI DETTI COMMI 56, 56 BIS E 57 AD OPERA DELL'ART. 1 DELLA L. 339/03.
UNA PRIMA CATEGORIA è composta da coloro che hanno ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver trasformato il precedente rapporto di lavoro pubblico full time in un part time ridotto, ex art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96.
UNA SECONDA CATEGORIA è composta da coloro che, essendo già avvocati iscritti all'albo prima dell'abrogazione delle norme che disponevano l'incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto e l'esercizio della professione di avvocato, sono successivamente divenuti anche impiegati pubblici a part time ridotto.
Anche l'esistenza di tali due categorie e l'esigenza di non differenziarne arbitrariamente il trattamento normativo aiuta ad interpretare la l. 339/03, imponendone una interpretazione costituzionalmente orientata (e conforme al diritto dell'Unione europea e alla C.E.D.U.) che salvaguardi i diritti quesiti di coloro che fecero affidamento nella serietà del legislatore italiano quando entrò in vigore la l. 662/96.
Il vero significato della l. 339/03 non è quello di reintrodurre tra esercizio della professione forense e impiego pubblico a part time ridotto una incompatibilità in senso tecnico, la quale, irragionevolmente:
1) opererebbe in concreto “a scoppio ritardato”, cioè solo dal 2006;
2) continuerebbe a consentire il doppio lavoro a chi era già avvocato prima dell'abrogazione (ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 799) di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato e abbia successivamente acquisito anche un posto di dipendente pubblico a part time ridotto. Questo, assurdamente, sarebbe il contenuto dell'art. 2, comma 1, della l. 339/03, se non se ne facesse l'interpretazione che ho più volte prospettato!!!
3) imporrebbe la cancellazione dagli albi forensi solo nei confronti di coloro che, essendo già dipendenti pubblici a tempo pieno al momento dell’entrata in vigore della l. 662/96, abbiano successivamente ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in virtù dell’art. 1, co 56 e ss., di quella legge, dopo aver trasformato il rapporto di lavoro pubblico full time in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto.
La l. 339/03, invece, intervenendo dopo l’abrogazione –ad opera dell’art. 6 del D.L. 28/3/97, n. 79- di tutte le disposizioni che vietavano “l’iscrizione all’albo” forense e “l’esercizio dell’attività” di avvocato, non reintroduce un’incompatibilità (che, per sua natura, non è concepibile "a orologeria", non potrebbe non operare immediatamente, e inoltre non potrebbe non operare nei confronti di entrambe le suddette categorie di "avvocati-part-time") ma, con intervento più limitato e rispettoso dei diritti quesiti e del concetto giuridico di incompatibilità, reintroduce limiti e divieti alla sola “iscrizione” all’albo, dalla sua entrata in vigore, e non anche all’ “esercizio” della professione forense da parte dei già iscritti all’albo.
Così facendo la l. 339/03 non abroga la disposizione dell’art. 56 bis dell’art. 1, l. 662/96 che tale “esercizio” ebbe a consentire ai dipendenti pubblici in part time ridotto.
Già in altro articolo ho spiegato perchè una analisi della lettera della l. 339/03 impone l'interpretazione sopra sintetizzata, anche in relazione agli art. 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
Voglio ora aggiungere che la suesposta interpretazione della l. 339/03 consente di evitare la censura di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della l. 339/03 per irragionevole disparità di trattamento tra le due sopra individuate categorie di "avvocati-part-time": quelli che prima erano solo dipendenti pubblici full time e quelli che prima esercitavano solo la professione d'avvocato full time.
Si consideri al riguardo il disposto dei primi due commi dell'art. 2 della l. 339/03.
Essi recitano:
“1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultino ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.
2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno".
Orbene, è evidente che il comma 1 si riferisce, prevedendone la cancellazione dall'albo, a una sola categoria di "avvocati-part-time" e cioè agli "ex dipendenti pubblici full time".
La lettera del primo comma è confermata poi dal senso del secondo, che con l'espressione "reintegrazione nel rapporto di lavoro a tempo pieno" esplicita che i pubblici dipendenti oggetto della disposizione di cui al comma primo sono coloro che prima dell'entrata in vifgore della l. 662/96 erano impiegati pubblici full time.
Conseguentemente, solo se si intende la l. 339/03 come una introduzione del divieto, di iscrizione agli albi di nuovi "avvocati-part-time" dopo la sua entrata in vigore (e dunque si salvaguardano i diritti quesiti al doppio lavoro di tutti gli "avvocati-part-time"), si potrà evitare la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge 339/03 per il fatto che riserva ai soli ex dipendenti pubblici a full time la cancellazione dall'albo, trattandoli senza ragione in maniera deteriore rispetto all'altra categoria di "avvocati-part-time" (gli ex avvocati full time) dei quali non commina la immediata (alla scadenza del trentaseiesimo mese dall'entrata in vigore della l. 339/03) cancellazione d'ufficio dall'albo.
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