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Il 14 e il 15 febbraio la Commissione Giustizia della Camera non ha esaminato la "proposta Mazzoni". L'ESAME DELLA DETTA PROPOSTA DI LEGGE (A.C. 615) E' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DI MARTEDI 20 FEBBRAIO.
Di seguito puoi leggere dal sito della Camera dei deputati il resoconto della seduta del 13 febbraio 2007 CON L'ALLEGATO ARTICOLO AGGIUNTIVO PROPOSTO DALL'ON. MAZZONI...
L'On. Pecorella nel corso della seduta della Commissione Giustizia del 13 febbraio, ha sollevato la questione della copertura finanziaria che sarebbe necessario disporre per la reimmissione in servizio presso la pubblica amministrazione di quanti abbiano "optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339" (come previsto dal comma 3 dell'art. aggiuntivo proposto dalla On. Mazzoni <art.1-bis "Disciplina transitoria" 1.010>).
Rilevo che nel corso dei lavori parlamentari per l'approvazione della l. 339/03 allorchè era presidente della Commissione Giustizia della Camera proprio l'On. Pecorella, il relatore della proposta poi divenuta l. 339/03 (On. Bonito) evidenziò come a seguito della reintroduzione dell'incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico in part time ridotto si sarebbe verificato un ponderoso ritorno all'impiego pubblico a tempo pieno di quegli avvocati part time divenuti incompatibili. All'epoca non si ritenne di considerare necessaria la copertura finanziaria della l.339/03 sotto tale aspetto. OGGI SI VUOLE NECESSARIA LA PREVISIONE DI UNA COPERTURA FINANZIARIA PER PORRE GIUSTO RIMEDIO A SITUAZIONI CHE SI RICONOSCONO INGIUSTAMENTE DETERMINATE DA LEGGE. Ritengo non si debba dimenticare che la l. 339/03 sta ancora producendo (e sempre più produrrà nei giorni prossimi, a seguito delle cancellazioni dall'Albo degli avvocati che i Consigli dell'Ordine stanno disponendo man mano che i relativi procedimenti giungono a completamento) l'effetto di un massiccio ritorno all'impiego pubblico a tempo pieno dei "già avvocati part time". L'aggravio di spesa che in tal modo (ritardandosi nell'approvazione della "sanatoria Mazzoni" e non passando subito alla "sede deliberante" in Commissione) si realizzerà per le pubbliche amministrazioni è certamente maggiore della spesa prevedibile per il reintegro nell'impiego a part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario) di quei pochissimi che, paventando d'esser cancellati dall'albo cui erano stati regolarmente iscritti come "avvocati part time", hanno optato, entro il 2/12/2006, per l'esercizio esclusivo della professione ed ora intendano ritornare al "doppio lavoro", stante la riconosciuta ingiustizia della mancata previsione, nella l. 339/03, di una norma transitoria (oggi individuabile nell'articolo aggiuntivo 1.010 proposto dall'On. Mazzoni) che salvaguardasse i loro diritti quesiti.
"Sanatoria Mazzoni": dal sito della camera dei deputati il resoconto della seduta del 13 febbraio 2007 CON L'ALLEGATO ARTICOLO AGGIUNTIVO PROPOSTO DALL'ON. MAZZONI:
"SEDE REFERENTE
Martedì 13 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti e Luigi Scotti.
La seduta comincia alle 13.40.
Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici.
C. 615 Mazzoni.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 febbraio 2007.
Pino PISICCHIO, presidente, dopo avere ricordato che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere di competenza sugli emendamenti presentati, avverte che il relatore ha presentato un articolo aggiuntivo (vedi allegato) e che l'onorevole Betta ha ritirato i propri emendamenti.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, illustrando l'articolo aggiuntivo presentato, sottolinea come questo riprenda sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.5, presentato dall'onorevole Palomba, sul quale aveva espresso parere favorevole. Da tale emendamento si differenzia in quanto non è volto a sopprimere il comma 2 della proposta di legge in esame, che è diretto ad abrogare l'articolo 2 della legge n. 339 del 2003. Ricorda come quest'ultima disposizione preveda la disciplina transitoria da applicare ai dipendenti pubblici part time iscritti all'albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della legge 339, il cui articolo 1 sancisce il divieto di esercizio della professione forense da parte dei dipendenti pubblici. Ritiene che il predetto articolo 2 debba essere abrogato una volta che si preveda l'inapplicabilità di tale divieto nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati alla data di entrata in vigore della legge 339. A tale proposito, rileva che il mantenimento di una norma transitoria relativa all'articolo 1 della legge n. 339, sarebbe giustificato unicamente nel caso in cui la disposizione transitoria non fosse più in grado di produrre effetti giuridici. In sostanza, l'articolo 2 della legge n. 339 non è conforme a quanto previsto dal comma 1-bis, che il comma 1 della proposta in esame intende aggiungere all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003.
Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore.
Gaetano PECORELLA (FI) osserva che la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo aggiuntivo 1.010 necessita di un'adeguata copertura finanziaria, in quanto consente la riammissione in servizio di soggetti che, al momento dell'entrata in vigore della legge, hanno cessato il rapporto di impiego presso la pubblica amministrazione.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, osserva che quanto previsto dal comma 3 del proprio articolo aggiuntivo è già sancito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 339 del 2003, per il quale non è stata prevista alcuna copertura finanziaria.
Pino PISICCHIO, presidente, in relazione a quanto affermato dall'onorevole Mazzoni, osserva che il citato comma 4 prevede delle clausole di salvaguardia, quale, ad esempio, il divieto di riammissione in sovrannumero, che hanno lo scopo di evitare oneri aggiuntivi.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, preso atto dei rilievi dell'onorevole Pecorella e del presidente, preannuncia che riformulerà il proprio articolo aggiuntivo nel senso di renderlo conforme a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 339 del 2003.
Pierluigi MANTINI (Ulivo) rileva come alla base della proposta di legge vi sia una logica di «sanatoria» che non è condivisa dal proprio gruppo, in quanto non consente di affrontare il tema nella sua realtà ed in modo organico. Ritiene, infatti, che sarebbe assolutamente opportuno affrontare la questione posta dalla proposta di legge in esame nell'ambito della riforma delle professioni, all'ordine del giorno delle Commissioni riunite II e X.
Non condivide, d'altra parte, la scelta politica di impedire in via normativa al cittadino di lavorare nel tempo libero, come viene impedito ai lavoratori pubblici part time, sia pure solo in relazione solo all'esercizio della professione forense, In tale contesto, sottolinea come sia innegabile che chi esercita una professione, acquisisca delle conoscenze che possono essere utili anche alla pubblica amministrazione. L'unico vero limite deve essere rappresentato dal concreto conflitto d'interessi tra l'esercizio della professione ed i doveri d'ufficio del dipendente pubblico, funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione.
Maria Grazia SILIQUINI (AN) ritiene che l'onorevole Mantini abbia impropriamente ricondotto la discussione sul provvedimento in esame a logiche politiche, sottolineando come, al contrario, debba considerarsi preminente la necessità di riconoscere l'esistenza di diritti e di sanare violazioni di diritti. Esprime quindi una valutazione positiva sulla proposta di legge.
Federico PALOMBA (IdV) nel replicare all'onorevole Siliquini, osserva come l'onorevole Mantini abbia svolto considerazioni di ordine tecnico e non politico. Accogliendo l'invito formulato dal relatore nella precedente seduta, ritira i propri emendamenti. Alla luce dell'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore, ritira anche l'emendamento 1.5, sul quale il relatore aveva espresso parere favorevole.
Paolo GAMBESCIA (Ulivo) concorda con le osservazioni dell'onorevole Pecorella in ordine alla copertura finanziaria, sottolineando come le modifiche preannunciate dal relatore al comma 3 dell'articolo aggiuntivo 1.010 non risolvano il problema determinato dal voler condizionare il rientro in servizio alla concreta circostanza, casuale, della disponibilità di posti vacanti in specifici uffici della pubblica amministrazione. Invita, quindi, la Commissione, a stabilire idonea copertura finanziaria e criteri certi per il rientro.
Gaetano PECORELLA (FI), in considerazione delle questioni emerse nel corso della seduta e della complessità del tema trattato, che coinvolge interessi contrastanti ma tutti meritevoli di adeguata tutela, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, così da consentire ai gruppi un'ulteriore riflessione sulla proposta di legge.
Erminia MAZZONI (UDC), relatore, nel sottolineare come la proposta di legge risolva adeguatamente il conflitto degli interessi coinvolti, ritiene che la richiesta dell'onorevole Pecorella possa essere accolta, pur ricordando la ristrettezza dei tempi a disposizione perché la proposta di legge possa essere approvata definitivamente al fine di produrre effetti utili.
Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta".
"ALLEGATO
Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici. C. 615 Mazzoni.
"ARTICOLO AGGIUNTIVO
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria).
1. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
2. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.
3. Il dipendente pubblico part time che ha optato per la cessazione del rapporto d'impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.
1. 010.Il Relatore".
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